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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_25/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 luglio 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Fabiola Malnati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato dell Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora 
per motivi di studio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2016 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadina etiope, è entrata in Svizzera il 28 agosto 2009 e si è vista rilasciare un permesso di dimora per motivi di studio al fine di frequentare un Master presso la facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana. Il permesso in questione è stato prorogato più volte, l'ultima fino al 27 agosto 2013. Ottenuto il 29 settembre 2013 il "Master of Science in Informatics - Major in Software Design", essa si è trasferita nel Cantone Zugo ove le è stato accordato un permesso di dimora di breve durata (L), valido fino al 22 febbraio 2015, per lavorare quale Software Engineer. 
Tornata nel Canton Ticino il 15 settembre 2014 A.________ vi ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per frequentare un corso biennale di "Master in Management", sempre presso la facoltà di scienze economiche, e per lavorare a tempo parziale. 
 
B.   
Il 21 aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza sopramenzionata. La decisione, inviata per raccomandata, è stata ritirata dall'interessata il 30 aprile 2015. Con scritto del 28 maggio 2015, pervenuto il 29 maggio successivo all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, A.________ ha sollecitato la proroga dei tempi di ricorso, facendo valere dei problemi nel reperire un legale e dei ritardi dovuti ai suoi impegni di studio. Il 1° giugno 2015 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, a cui detta lettera era stata trasmessa per motivi di competenza, si è rivolto all'interessata, chiedendole se detto documento doveva essere interpretato alla stregua di un ricorso e, in caso affermativo, l'ha invitata a dare, entro quindici giorni, conferma della sua intenzione di ricorrere, ad esporre in modo chiaro i motivi posti a fondamento del suo gravame con le relative conclusioni, ad indicare eventuali mezzi di prova da assumere e ad allegare una copia della decisione impugnata. 
Il 12 giugno 2015 l'avv. Fabiola Malnati ha informato il Consiglio di Stato di avere assunto il patrocinio di A.________ e ha chiesto una proroga del termine concesso il 1° giugno 2015, domanda accolta dall'autorità che ha, di conseguenza, fissato un nuovo termine sino al 30 giugno 2015. Il 30 giugno 2015 l'avvocato di A.________ ha quindi inoltrato un "ricorso-complemento", con il quale ha domandato il rinnovo del permesso di dimora sino al mese di dicembre 2016. 
Con giudizio del 26 aprile 2016 il Consiglio di Stato ticinese ha accertato che lo scritto del 28 maggio 2015 non costituiva un ricorso, ragione per cui il "ricorso-complemento" presentato il 30 giugno 2015 era irricevibile, in quanto tardivo. 
 
C.   
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'8 giugno 2016. La Corte cantonale ha osservato in primo luogo che lo scritto del 28 maggio 2015 difettava di tutti gli elementi che secondo l'art. 70 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 3.3.1.1) un ricorso doveva contenere e che, considerato il suo tenore, lo stesso non poteva nemmeno lontanamente essere trattato alla stregua di un gravame: non vi figurava alcuna domanda di giudizio o conclusione, essendo unicamente chiesta una proroga dei termini di ricorso, ed era totalmente sprovvisto di una motivazione ricorsuale. Ora una simile motivazione - elemento centrale del ricorso - doveva imprescindibilmente essere fornita prima della scadenza del termine di ricorso, motivo per cui non poteva fare l'oggetto di un termine perentorio, poi addirittura prorogato (!), per venire poi presentata in un secondo tempo, così come incomprensibilmente ordinato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Di conseguenza, il primo e vero gravame presentato dall'insorgente era stato il "ricorso - complemento" il quale, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, era stato a ragione, sebbene in esito ad una procedura condotta in modo a dir poco disastroso, ritenuto tardivo. Infine, il Giudice delegato ha aggiunto che nulla poteva essere dedotto dal principio della buona fede. In effetti, i termini per ricorrere, in quanto fissati dalla legge, erano perentori (art. 14 cpv. 1 LPAmm) e non potevano quindi essere modificati nemmeno con l'accordo o su disposizione dell'autorità giudicante. Ne discendeva che gli scritti del 1° e del 15 giugno 2016 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato erano a tale punto irriti da risultare addirittura nulli e, come tali, insuscettibili di generare qualsiasi affidamento tutelabile dal profilo giuridico. 
 
D.   
Il 13 luglio 2016 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Lamenta la violazione del principio della buona fede e di quello della proporzionalità, del diritto allo studio e all'istruzione garantito dalla CEDU. Domanda inoltre che all'impugnativa sia conferito l'effetto sospensivo. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF.  
 
2.2. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).  
Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico. 
 
3.   
Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. 
 
3.1. Ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto la ricorrente non può - e nemmeno lo pretende - prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.) che le darebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va osservato che il lamentato pregiudizio di natura economica e formativa dedotto dall'interessata dalla sua rinuncia ad un posto di lavoro per intraprendere nuovi studi, che sarebbe ora costretta ad interrompere senza averli conclusi, non dà luogo a una situazione giuridica tutelata dalla legge nel senso sopramenzionato e non le conferisce di riflesso la legittimazione ad agire.  
 
3.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Ella non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7 pag. 94 e richiami). In concreto la ricorrente sostiene che impedirle di continuare gli studi, ormai quasi ultimati, lederebbe il suo diritto allo studio e all'istruzione garantito dall'art. 2 in relazione con l'art. 5 del Protocollo addizionale alla CEDU. Lasciato indeciso il quesito della natura del citato diritto, va rilevato che la censura non è di rilievo, oggetto del litigio essendo unicamente l'inammissibilità del gravame esperito in sede cantonale. La ricorrente adduce in seguito la violazione del principio della buona fede. Sennonché la sua argomentazione è interamente volta a criticare il modo di agire e il susseguente giudizio del Consiglio di Stato, allorché in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi (vedasi DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144), oggetto di disamina dinanzi a questa Corte può unicamente essere la sentenza emanata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, sulla cui motivazione, sia rilevato di transenna, nulla viene addotto (art. 42 cpv. 2 LTF). Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile. Infine, la lamentata violazione del principio della proporzionalità non è per nulla motivata (art. 106 cpv. 2 e 117 LTF) e non va pertanto vagliata.  
 
4.   
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
5.  
 
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 19 luglio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud