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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1181/2018  
 
 
Sentenza del 28 novembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 16 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2018.194). 
 
 
Considerando:  
che il 25 maggio 2016 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro una persona da lei incaricata di aggiornare il suo sito internet, per i titoli di acquisizione illecita di dati, danneggiamento, danneggiamento di dati, truffa, diffamazione, calunnia e coazione; 
che il 5 luglio 2018 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti del denunciato; 
che, contro il decreto di abbandono, la denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 16 ottobre 2018, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 22 novembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare contestualmente il decreto di abbandono e di promuovere l'accusa nei confronti del denunciato; 
che la ricorrente chiede inoltre un'indennità a titolo di risarcimento del danno e del torto morale; 
che, richiamando l'art. 97 cpv. 1 LTF, censura l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
che l'interessata è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale a torto si sarebbe rifiutata di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che nella fattispecie l'oggetto del litigio è in effetti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che la Corte cantonale ha accertato che il reclamo riprendeva essenzialmente il contenuto della denuncia penale e della successiva istanza probatoria, già vagliate dal Procuratore pubblico nell'ambito del decreto di abbandono, ritenendo quindi che l'allegato ricorsuale non adempiva il requisito dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP, il quale imponeva di indicare con precisione i motivi a sostegno di una diversa decisione; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi nonché l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che spettava quindi alla ricorrente spiegare in modo puntuale perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che in questa sede la ricorrente espone essenzialmente argomentazioni concernenti il merito della controversia e il preteso adempimento dei reati prospettati, contestando l'impugnata decisione di irricevibilità soltanto genericamente, limitandosi al riguardo ad invocare un preteso diniego di giustizia; 
che la ricorrente non si confronta tuttavia con i richiesti presupposti di motivazione del reclamo e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che, in particolare, la ricorrente non sostiene di avere indicato con precisione, nel reclamo, i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP, sotto il profilo dei fatti e del diritto (cfr. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2); 
che il gravame è parimenti inammissibile laddove la ricorrente critica in modo generico l'ammontare degli oneri processuali (di complessivi fr. 800.--), posti a suo carico della Corte cantonale; 
che al riguardo non fa valere l'applicazione arbitraria dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG), che prevede per i procedimenti dinanzi alla CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--; 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che nella misura in cui, chiedendo di rinunciare a prelevare l'anticipo delle spese giudiziarie per la procedura dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente intenda implicitamente chiedere di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la domanda deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 novembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni