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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1034/2008 
 
Sentenza del 15 gennaio 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 novembre 2008. 
 
Visto: 
il ricorso del 12 dicembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio del 13 novembre 2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame presentato da B.________ contro l'operato degli organi dell'AVS, 
lo scritto del 16 dicembre 2008 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
l'atto completivo del ricorrente del 2 gennaio 2009 (timbro postale), 
 
considerando: 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana, 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente risiede in Ticino - di redigere questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente, 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
 
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335), 
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo (e comunque tardivo), reso il 2 gennaio 2009 - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame, 
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di B.________ non può essere ritenuto ricevibile, 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b), 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che in queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria (implicitamente) formulata dal ricorrente con l'atto 12 dicembre 2008 diventa priva d'oggetto, 
che si ricorda infine al ricorrente la possibilità di chiedere alla cassa di compensazione la riduzione o il condono dei contributi pretesi se il loro pagamento non può essergli ragionevolmente richiesto (art. 11 LAVS), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 15 gennaio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti