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[AZA] 
I 492/99 Ws 
 
IIa Camera  
 
composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 26 gennaio 2000  
 
nella causa 
 
M.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue 
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- M.________, cittadino italiano nato nel 1944, ha 
lavorato in Svizzera dal 1962 alla fine di settembre del 
1993 solvendo i contributi di legge. Rientrato in Italia, 
non ha più svolto alcuna attività lucrativa né ha mai 
versato contributi alle patrie assicurazioni. Non è ti- 
tolare di una rendita d'invalidità in patria. 
    Il 25 gennaio 1995 M.________ ha presentato una 
domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità 
svizzera. 
    Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per 
gli assicurati residenti all'estero, con decisione 16 di- 
cembre 1998, ha respinto la richiesta, considerando che 
l'interessato fino al 30 settembre 1993 non realizzava gli 
estremi per il riconoscimento della condizione d'invalidità 
e dopo tale data, comunque, non adempiva più il requisito 
assicurativo. 
 
    B.- M.________ ha deferito la decisione amministrativa 
con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia 
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il 
riconoscimento della prestazione assicurativa. 
    Con giudizio 12 luglio 1999 la Commissione di ricorso 
ha respinto il gravame, ribadendo gli argomenti già esposti 
dall'amministrazione. 
 
    C.- L'interessato interpone ricorso di diritto ammini- 
strativo a questa Corte. Ripropone la richiesta di presta- 
zioni assicurative fatta valere in precedenza. 
    L'amministrazione postula la reiezione del gravame e 
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a 
determinarsi. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la 
Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i pre- 
supposti del diritto a una rendita dell'assicurazione per 
l'invalidità svizzera. 
 
    b) È comunque opportuno ribadire al ricorrente la nor- 
mativa vigente in Svizzera. 
    Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapaci- 
tà di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, 
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conse- 
guente a infermità congenita, malattia o infortunio. 
    L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la 
rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% 
e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il 
quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, 
secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado 
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicu- 
rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz- 
zera. 
    Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determina- 
ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che 
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali- 
dità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte- 
grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragione- 
volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato 
del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto 
conseguire se non fosse diventato invalido. 
    In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi- 
curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco- 
nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 
110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto 
determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre 
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale 
misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan- 
no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri 
ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
    Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il dirit- 
to alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto 
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità per- 
manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in 
cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in- 
capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). 
 
    c) Inoltre è utile ricordare che per aver diritto alla 
rendita medesima il cittadino italiano deve non soltanto 
aver contribuito all'AVS/AI per almeno un anno intero e es- 
sere invalido ai sensi della legislazione svizzera, ma deve 
pure essere assicurato, al verificarsi del rischio assicu- 
rabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali 
italiane. 
    Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver- 
sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella 
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o 
nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a 
del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 
alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so- 
ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio- 
ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto- 
collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione 
d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 
del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 
1969). 
    Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è 
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se 
sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, 
nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato- 
ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi 
dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se 
sono accreditati - sempre per il momento della verifica del 
rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati 
prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V 
180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la 
costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu- 
rativo, quando già si è realizzato l'evento assicurato giu- 
sta il diritto svizzero. 
 
    2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che il 
ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva- 
mente la Svizzera, vale a dire sino alla fine di settembre 
del 1993, ha sempre lavorato normalmente, ad eccezione di 
alcune brevi assenze nel 1991 dal 7 all'8 maggio e dal 3 al 
12 ottobre, nel 1992 dal 6 al 18 ottobre e nel 1993 dal 2 
al 14 marzo. Egli è inoltre stato assente dal lavoro dal 21 
aprile di quest'ultimo anno sino al suo rientro definitivo 
in patria. 
    Le sue affezioni, segnatamente il diabete mellito, 
l'ipertensione arteriosa e le note di angiosclerosi, messe 
in risalto dal medico dell'INPS, sono malattie di lunga du- 
rata. Il diritto alla rendita potrebbe quindi essere nato, 
secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, al più presto dopo un 
anno di incapacità al lavoro senza notevoli interruzioni. 
 
    b) Orbene, il ricorrente non ha praticamente mai avuto 
periodi prolungati di incapacità lavorativa fino al 21 
aprile 1993, quando è rimasto assente dal lavoro sino alla 
data del suo rientro in patria, avvenuto alla fine di set- 
tembre di quell'anno. Come correttamente rilevato dal giu- 
dice di prime cure, entro tale data non poteva nascere al- 
cun diritto a una rendita a favore dell'interessato. Il di- 
ritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità 
svizzera sarebbe potuto nascere al più presto dopo un anno 
di attesa, all'inizio di aprile del 1994. 
 
    c) A quell'epoca il ricorrente non adempiva, sempre 
come correttamente rilevato dal primo giudice, il requisito 
assicurativo. Rimpatriato, M.________, come emerge 
dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Ita- 
lia, non ha chiesto di poter versare volontariamente con- 
tributi nelle assicurazioni sociali italiane. Egli nemmeno 
risulta essere titolare di una pensione d'invalidità ita- 
liana. 
 
    d) Il ricorso deve pertanto essere respinto per questi 
motivi, senza che occorra esaminare più da vicino se il ri- 
corrente, alla scadenza del termine annuale di carenza, va- 
le a dire nell'aprile 1994, era invalido e, meglio, subiva 
una perdita di guadagno del 50% almeno rispetto alla prece- 
dente attività svolta in Svizzera a seguito dell'incapacità 
lavorativa che lo aveva colpito. Non mette conto, in altre 
parole, di analizzare se la valutazione del medico del- 
l'INPS, che attesta un'invalidità del 45% soltanto (e non 
del 50% come richiesto dalla legge svizzera), sia corretta. 
    Per queste medesime ragioni, non si giustifica di as- 
segnare al ricorrente un termine per produrre nuova docu- 
mentazione medica, segnatamente una perizia di parte. Essa 
si rivelerebbe infatti a priori superflua per il presente 
giudizio. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 gennaio 2000 
 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Giudice presidente la IIa Camera: 
 
Il Cancelliere: