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[AZA 7] 
U 308/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 21 maggio 2001 
 
nella causa 
 
S._______, ricorrente, rappresentato dal Sindacato della Comunicazione, Segretariato Ticino, Via Maderno 17, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira 
 
F a t t i : 
 
A.- Il 27 agosto 1974 S._______, nato nel 1943, allora dipendente delle PTT, fu vittima di un infortunio professionale: mentre stava lavorando alla riparazione di cavi telefonici in V._______, venne colpito da un fulmine. Riprese l'attività in misura della metà dal 2 maggio 1975 e in misura completa dal 16 giugno successivo. Dopo l'allestimento di accertamenti specialistici ordinati a seguito dei disturbi che l'assicurato continuava a lamentare, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) il 6 ottobre 1975 comunicò a S._______ di considerare conclusa la cura medica, con conseguente chiusura del caso e sospensione delle prestazioni. 
Il 29 settembre 1976 l'assicurato notificò all'INSAI una ricaduta per disturbi alla spalla sinistra. Esperiti gli accertamenti e le cure necessari, l'Istituto il 10 febbraio 1978 informò il medico curante dell'assicurato che il caso doveva ritenersi chiuso. 
In data 23 gennaio 1986 l'assicurato notificò una seconda ricaduta, lamentando una mialgia spastica e tendomiosi generalizzate, postumi del trauma psico-fisico causatogli dal fulmine del 1974. Eseguito un ulteriore controllo da parte del medico di circondario, l'INSAI con decisione 29 aprile 1986 rese noto a S._______ e al legale di quest'ultimo di rifiutare il diritto a prestazioni assicurative. 
 
Dal canto suo, la Cassa federale di compensazione, accogliendo una domanda di prestazioni AI dell'assicurato, lo pose, con decisione 1° marzo 1988, al beneficio di una mezza rendita a partire dal 1° settembre 1986. In sede di una successiva revisione, dopo un'approfondita indagine affidata al Servizio X._______, la Cassa, con decisione 11 novembre 1993, elevò il grado d'invalidità al 70% e concesse all'assicurato una rendita intera dal 1° giugno 1991. 
Il 30 ottobre 1998 l'avv. Clemente, per conto di S._______, si rivolse nuovamente all'INSAI, chiedendo chiarimenti sull'iter procedurale sin qui seguito. 
Il 28 aprile 1999, assistito dal Sindacato della Comunicazione, l'assicurato inoltrò all'Istituto una domanda di riapertura del caso, con conseguente assunzione dei postumi dell'infortunio del 1974 ed erogazione delle relative prestazioni, allegando, tra l'altro, una relazione del 31 luglio 1998 del Servizio di neurologia dell'Ospedale Y._______. 
In data 2 settembre 1999 l'INSAI trasmise al patrocinatore dell'assicurato una decisione per la quale negò l'esistenza delle premesse per una riapertura del caso. L'opposizione presentata il 10 settembre 1999 dal Sindacato della Comunicazione venne respinta con provvedimento amministrativo del 27 settembre successivo. 
B.- Sempre assistito dal Sindacato della Comunicazione, S._______ presentò ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato e il riconoscimento di un nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio del 1974, con erogazione sia di una rendita d'invalidità sia di un'indennità per menomazione dell'integrità. 
Mediante pronunzia 30 maggio 2000 il Tribunale cantonale respinse il gravame. 
C.- S._______, ancora assistito dal Sindacato della Comunicazione, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'assegnazione di una rendita d'invalidità calcolata tenendo conto della presumibile carriera senza l'infortunio, nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dell'infortunio professionale del 27 agosto 1974, producendo documentazione. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Il caso relativo all'infortunio di cui era rimasto vittima il ricorrente il 27 agosto 1974, quando veniva colpito da un fulmine mentre stava riparando dei cavi telefonici, era stato chiuso il 6 ottobre 1975 con la comunicazione dell'INSAI all'assicurato di considerare conclusa la cura medica, con conseguente sospensione delle prestazioni, segnatamente dell'indennità giornaliera. 
Non diversamente si era poi conclusa la prima ricaduta, annunciata il 29 settembre 1976. Anche in quell'occasione l'INSAI aveva comunicato in data 10 febbraio 1978 al medico curante dell'assicurato di ritenere chiuso il caso. 
Identica sorte era poi toccata anche alla seconda ricaduta, annunciata dall'assicurato il 23 gennaio 1986. Con decisione formale 29 aprile 1986 l'INSAI rendeva noto infatti all'interessato e al legale di quest'ultimo di rifiutare il diritto a prestazioni assicurative. 
Con tale provvedimento, che passava incontestato in giudicato, l'INSAI, entrando nel merito della questione se vi fossero o meno conseguenze dell'infortunio del 27 agosto 1974, negava l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'evento e i postumi lamentati dall'assicurato sul piano psico-fisico. 
 
b) Ciò che ora chiede l'assicurato con la domanda di riapertura del caso presentata il 28 aprile 1999, avvalendosi del patrocinio del Sindacato della Comunicazione, è sostanzialmente la revisione processuale della decisione con cui l'INSAI, a suo tempo, aveva negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata, pacifico invece essendo quello naturale. 
Questo e non altro, come d'altronde correttamente rilevato dai giudici di primo grado, è il profilo dal quale va esaminata la presente fattispecie. 
 
2.- a) Conformemente ai principi della revisione processuale, l'amministrazione è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b con riferimenti di giurisprudenza). Rilevanti sono soltanto i fatti che già esistevano all'epoca della precedente valutazione, ma che erano sconosciuti al richiedente o non erano stati provati. Essi devono inoltre essere idonei a modificare il fondamento fattuale del provvedimento attaccato e a condurre a una diversa decisione in caso di corretta valutazione giuridica. I mezzi di prova devono servire o a provare i nuovi fatti di rilievo che fondano la revisione o a provare fatti che erano noti nel precedente procedimento, ma non erano stati provati a svantaggio del richiedente. Se circostanze già asserite nel precedente procedimento devono essere provate con mezzi probatori nuovi, il richiedente deve anche dimostrare che egli non poteva produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è essenziale se si deve ammettere che avrebbe condotto a una diversa valutazione qualora l'amministrazione ne avesse avuto conoscenza. Determinante è che il mezzo di prova non serva soltanto alla valutazione, ma all'accertamento del fatto. Non basta quindi che una nuova perizia valuti diversamente i fatti, ma occorrono piuttosto nuovi elementi di natura fattuale che facciano apparire come oggettivamente carenti le circostanze su cui poggia la decisione. Parimenti non è sufficiente che un perito tragga dalle circostanze note al momento della decisione conclusioni diverse da quelle dell'autorità giudiziaria o amministrativa (DTF 110 V 141 consid. 2). 
 
b) Malgrado che la revisione processuale di una decisione passata in giudicato non sia regolata dalla legge, ma derivi dalla giurisprudenza, che l'ha coniata sul modello della revisione delle decisioni giudiziarie, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente rilevato che la revisione dei provvedimenti amministrativi soggiace alle medesime prescrizioni applicabili in materia di revisione di pronunzie di prima istanza. Essa quindi non può essere chiesta senza alcun limite temporale. Orbene, giusta l'art. 67 cpv. 1 PA, che esprime un principio generale valido anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui procedura non è retta dalla PA (cfr. RAMI 1994 n. U 191 pag. 146 consid. 3a), la domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione, eccezion fatta - tra l'altro - dei casi in cui sulla stessa abbiano influito un crimine o un delitto (art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a PA). 
 
3.- a) Già per questo motivo e, meglio, non appena si consideri che in concreto la domanda di revisione risale al 28 aprile 1999 o, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, al 30 ottobre 1998, quando l'avv. Clemente, per conto dell'interessato, aveva chiesto chiarimenti all'INSAI, e che la decisione di cui viene postulata la revisione risale a ben oltre dieci anni prima, per la precisione al 29 aprile 1986, l'istanza di rinvenire sul citato provvedimento appare irrimediabilmente tardiva. 
 
b) Ma quand'anche non lo fosse, non si può fare a meno di rilevare, a titolo abbondanziale, che appare a priori chiaro che nel caso in esame non siano emerse circostanze fattuali nuove non già o ancora note al momento della precedente valutazione. Ciò che propongono i nuovi documenti sanitari prodotti dal ricorrente, segnatamente la relazione 31 luglio 1998 della psicologa P._______, altro non è che una diversa valutazione medica delle conseguenze del medesimo evento, per la quale è acquisito un nesso di causalità (adeguata) tra infortunio professionale e attuali disturbi psichici, divergendo in ciò da precedenti apprezzamenti che consideravano chiaramente estranei all'infortunio eventuali futuri disturbi nevrotici del paziente. 
 
c) Certo, non sfugge che nel corso degli anni la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di adeguatezza del nesso causale in caso di conseguenze psichiche di un infortunio è mutata (cfr. DTF 112 V 30 e 115 V 133). Ciò non basta però a sostanziare una domanda di revisione, poiché la questione dell'adeguatezza del nesso causale è una questione di diritto. Per prassi costante, una precisazione o una modificazione della giurisprudenza non costituiscono motivo di revisione di una decisione formalmente passata in giudicato, dato che non ci si trova in presenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (DTF 115 V 313 consid. 4a/bb). 
Per quanto precede, il giudizio di primo grado merita, sotto questo profilo, conferma. 
 
d) Dal momento che l'INSAI con la decisione 29 aprile 1986 ha negato l'adeguatezza del nesso causale fra l'infortunio del 1974 e i disturbi psichici lamentati dal ricorrente, non può nemmeno più essere tema, per una mera questione di consequenzialità logica, di ricaduta o di conseguenza tardiva di questi disturbi, non sussistendone più le premesse. Esaminare il ricorso sotto questo profilo significherebbe risollevare, quanto meno implicitamente, la questione dell'adeguatezza del nesso causale, che è invece già stata decisa con provvedimento amministrativo passato in giudicato e, per quanto detto sopra, non più rivedibile processualmente. 
 
4.- a) Resta da esaminare la questione dell'eventuale diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità. 
 
b) In concreto può rimanere insoluta la questione giuridica legata al fatto che quando si è verificato l'evento infortunistico la legge allora in vigore, la LAMI, non conosceva questo tipo di indennità, che è invece stata introdotta dalla LAINF del 20 marzo 1981, entrata in vigore il 1° gennaio 1984, atteso altresì che, secondo l'art. 118 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente, tuttavia con alcune deroghe, tra cui quella della lett. c del cpv. 2 proprio in materia di indennità per menomazione all'integrità, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della nuova legge, vale a dire dopo il 1° gennaio 1984. 
Senza che metta conto stabilire quando sarebbe nato il diritto alla prestazione, se subito dopo l'infortunio o comunque prima della fine del 1983 o dopo tale data, segnatamente soltanto nel 1986, quando l'INSAI ha rifiutato con decisione del 29 aprile, quindi posteriormente all'entrata in vigore della LAINF, ogni e qualsiasi prestazione per i postumi dell'infortunio, la prestazione (indennità per menomazione dell'integrità) non può essere riconosciuta proprio perché è stato negato il nesso di causalità adeguata (con decisione passata in giudicato non più rivedibile) tra i disturbi psichici fonte della menomazione e l'infortunio. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 21 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :