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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8F_7/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 25 agosto 2009 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Frésard, Niquille, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
P.________, Italia, 
istante, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 270/03 del 9 febbraio 2005. 
 
Fatti: 
 
A. 
Per sentenza del 9 febbraio 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto da P.________ avverso il giudizio 16 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che respingeva una domanda dell'interessato volta ad ottenere la revisione della pronuncia 23 dicembre 1985 con la quale la stessa Corte cantonale, respingendo il gravame dell'assicurato, tutelava la soppressione, a fare tempo dal 1° gennaio 1975, della rendita d'invalidità erogatagli dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a dipendenza degli esiti di un infortunio sul lavoro occorsogli nel 1972. 
 
B. 
In data 6 luglio 2009, P.________ ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione della sentenza 9 febbraio 2005. Producendo segnatamente una relazione di visita medico-legale 11 maggio 2009 del dott. C.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'assicurato chiede il riesame del suo caso in ragione del fatto che dal rapporto medico in questione emergerebbero nuovi elementi di rilievo atti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la sua attuale situazione di salute e l'evento infortunistico del 1972. 
 
Non sono state chieste osservazioni all'istanza. 
 
Diritto: 
 
1. 
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. 
 
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Nell'evenienza concreta, l'istante invoca implicitamente il motivo di revisione previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Giusta questa norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 
 
I citati presupposti per procedere a una revisione della sentenza 9 febbraio 2005 non risultano tuttavia adempiuti in concreto. Il parere medico legale prodotto dall'istante è di data chiaramente posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione. L'interessato non fa valere, né sono d'altra parte ravvisabili, particolari circostanze che gli avrebbero impedito di procurarsi il rapporto in questione già nell'ambito della precedente procedura dinanzi a questa Corte. Alla luce di queste considerazioni la domanda di revisione si rivela infondata e dev'essere respinta. 
 
3. 
Avverandosi manifestamente infondata, l'istanza stessa può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF
 
Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'istante dall'onere delle spese processuali (art. 66 cpv. 1 in fine LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è respinta. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 25 agosto 2009 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble