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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_818/2011 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 gennaio 2012 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Leuzinger, Niquille, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
T.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio delle misure attive, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (provvedimento inerente al mercato del lavoro, restituzione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2011. 
 
Fatti: 
 
A. 
Mediante decisione del 13 luglio 2010 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio delle misure attive, ha posto C.________, nato nel 1955, al beneficio di assegni per il periodo d'introduzione della durata di 12 mesi dal 1° giugno 2010 quale gerente presso la T.________ Sagl, società attiva nel settore della ristorazione. 
 
In data 30 dicembre 2010 il datore di lavoro ha sciolto il rapporto contrattuale per il 31 gennaio 2011 a causa di motivi economici. Più tardi la società ha precisato che in realtà la disdetta era stata determinata da ragioni inerenti alla persona dell'interessato. 
 
Con decisione del 15 febbraio 2011 l'amministrazione, ritenendo nella fattispecie carenti i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo d'introduzione in favore di C.________, ha ordinato la restituzione degli importi indebitamente versati alla T.________ Sagl. Statuendo su opposizione di quest'ultima, l'Ufficio delle misure attive ha sostanzialmente confermato la propria posizione con provvedimento del 19 maggio 2011. 
 
B. 
Adito dalla società interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ne ha respinto il gravame per pronuncia del 3 ottobre 2011. 
 
C. 
La T.________ Sagl si è aggravata al Tribunale federale, al quale chiede implicitamente l'annullamento del giudizio di primo grado e della decisione amministrativa che la obbliga a restituzione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già ampiamente esposto le condizioni cui è subordinato il diritto agli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 e 66 LADI; art. 90 OADI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. 
 
3. 
Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione. 
 
La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia, assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del 30 dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni economiche. 
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la restituzione. 
 
4. 
Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice. Ne segue che la pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata mentre il gravame deve essere respinto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco). 
 
Lucerna, 26 gennaio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Schäuble