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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.265/2003 /viz 
 
Sentenza del 27 maggio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Comune di Rossa, 6548 Rossa, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesca Gemnetti, 
via Nizzola 4, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Governo del Cantone dei Grigioni, Casa Grigia, Reichsgasse 35, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
determinazione dell'ubicazione del nuovo Ufficio di stato civile del Moesano, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 
25 febbraio 2003 del Governo del Cantone dei Grigioni. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 17 dicembre 2002 il Governo del Cantone dei Grigioni, su richiesta dei Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo, ha raggruppato gli Uffici di Stato civile di Arvigo/Cauco, Braggio, Buseno, Cama/Leggia, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, Sta. Maria i. C., San Vittore, Selma, Soazza e Verdabbio in un unico Ufficio denominato "Ufficio di Stato civile del Moesano". 
Dopo che i Circoli interessati si erano accordati per ubicarlo in Valle Calanca, l'Organizzazione regionale del Moesano, esaminate le candidature, ha sottoposto ai Circoli quella del Comune di Rossa (ex casa comunale di Augio) e quella del Comune di Sta. Maria i. C. (ex convento dei Cappuccini). Il Governo cantonale, con decisione del 25 febbraio 2003, ha stabilito che l'Ufficio sarà ubicato nel Comune di Sta. Maria i. C. 
B. 
Contro questa decisione il Comune di Rossa presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare la decisione impugnata. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1). 
1.2 Il ricorrente rileva che la decisione impugnata gli sarebbe pervenuta, per posta semplice, il 3 marzo 2003 e aggiunge di avere invitato il giorno seguente il Governo a comunicargli i rimedi di diritto: il Capo del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni ha dato seguito alla richiesta con lettera dell'11 marzo seguente, ricevuta il 14. Secondo il ricorrente, tenuto conto delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso sarebbe quindi scaduto il 28 aprile 2003, donde la tempestività del ricorso. 
1.3 L'assunto secondo cui il termine di ricorso dell'art. 89 OG inizierebbe a decorrere dalla comunicazione dei rimedi di diritto e non da quella della decisione impugnata non può essere seguito. L'obbligo di indicare le vie di ricorso, prescritto dal diritto cantonale, vale soltanto per i rimedi ordinari, e non per il ricorso di diritto pubblico, che è un rimedio straordinario; né l'obbligo di una siffatta indicazione è imposto, per questo ricorso, dal diritto federale (cfr., per il ricorso di diritto amministrativo, l'art. 107 cpv. 3 OG). Il ricorrente non dimostra d'altra parte che il diritto cantonale, in assenza di rimedi di diritto ordinari, non farebbe decorrere i termini di ricorso dalla comunicazione della decisione motivata. Del resto, la Presidenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, con decisione del 10 aprile 2003, ha rilevato che la contestata decisione, quale provvedimento di carattere amministrativo, non era impugnabile a livello cantonale e stralciato dai ruoli perché inammissibile un ricorso sottopostogli dal Comune. 
1.4 Poiché nella fattispecie non v'era alcun obbligo di indicare i rimedi giuridici, tale (corretta) omissione non ha causato un pregiudizio al ricorrente. Il Comune non adduce peraltro alcun motivo che gli avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la criticata decisione. La lettera dell'11 marzo 2003 non costituisce una nuova decisione, né una rettifica o un complemento di quella impugnata, ciò che avrebbe potuto dare inizio a un nuovo termine di ricorso. Secondo la costante prassi, la notificazione successiva di considerandi della decisione impugnata deve peraltro avvenire d'ufficio, e non a richiesta delle parti (art. 89 cpv. 2 OG; DTF 125 IV 291 consid. 1c e rinvii); infine, il ricorrente non poteva ritenere, in base alla buona fede, che tale lettera sostituisse la decisione impugnata e comportasse, quindi, la decorrenza di un nuovo termine ricorsuale (DTF 119 II 482 consid. 3 e riferimenti). Il ricorso, tardivo, dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. 
1.5 L'ammissibilità del ricorso sarebbe comunque stata dubbia per altri motivi. 
1.5.1 Il ricorrente, tenuto a provare la legittimazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 173 consid. 1b e rinvio), si limita a sostenere che questa sarebbe data secondo l'art. 88 OG, essendo esso parte interessata e lesa nei suoi diritti. Il ricorrente, che non fonda il gravame sull'autonomia comunale, sostiene di essere toccato come un privato, segnatamente come proprietario di oggetti del patrimonio amministrativo o finanziario, dalla decisione impugnata, che definisce quale atto di imperio; esso sostiene inoltre che il Municipio sarebbe legittimato a rappresentare il Comune in giudizio. Tuttavia, visto che non si tratta di un ricorso concernente l'autonomia comunale, non è chiaro se il diritto comunale richieda o no l'autorizzazione dell'organo legislativo (causa 1P.54/1997, sentenza del 24 aprile 1997 in re Comune di Soazza, consid. 1e). 
1.5.2 Secondo l'art. 88 OG, il diritto a ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un privato; la legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti (DTF 123 III 454 consid. 2 e richiami). Ora, il ricorrente non spiega come e perché, sulla questione litigiosa, sarebbe toccato, e in quali interessi giuridicamente protetti, come un privato. 
1.5.3 Il ricorrente rileva che la criticata decisione, quale misura organizzativa, non rappresenta una decisione secondo l'art. 5 cpv. 1 PA perché non costituisce diritti o obblighi per nessuno, e quindi non è impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo (DTF 109 Ib 253). Sostiene quindi che, di conseguenza, sarebbe dato il ricorso di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG). Esso non spiega tuttavia perché l'atto impugnato costituirebbe nondimeno una decisione secondo l'art. 84 cpv. 1 OG, visto che, di massima, non lo sono semplici atti di carattere organizzativo (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 115). 
2. 
Sempre a titolo abbondanziale si può aggiungere ancora che nel merito l'impugnata decisione sembrerebbe comunque resistere alle critiche del ricorrente. Considerato l'ampio margine d'apprezzamento di cui fruiva l'Autorità cantonale, la scelta, quale sede dell'Ufficio di stato civile del Moesano, di un Comune più facilmente raggiungibile, e comunque dotato di un'infrastruttura adeguata, non appare manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF 129 I 8 consid. 2.1; nella decisione impugnata, il Governo dei Grigioni rileva che il 95% della popolazione del Distretto Moesa impiegherebbe meno tempo per recarsi all'Ufficio di stato civile di Sta. Maria i. C. che per raggiungere quello di Augio-Rossa, mentre pure osserva che la vasta superficie territoriale del Comune di Rossa, una delle maggiori del Moesano, non è elemento rilevante: anche queste considerazioni non appaiono destituite di fondamento). In ogni caso, e in genere, l'accertamento della fattispecie da parte dell'Autorità cantonale sarebbe censurabile solo in caso di un manifesto contrasto con la situazione di fatto e gli atti di causa, ciò che non parrebbe essere dimostrato in concreto. 
3. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
Vista la particolarità della controversia, si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dal pagamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Governo del Cantone dei Grigioni e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, ai Presidenti dei Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo, e agli Ufficiali di stato civile di Arvigo/Cauco, Braggio, Buseno, Cama/Leggia, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Roveredo, Sta. Maria i. C., San Vittore, Selma, Soazza e Verdabbio. 
 
Losanna, 27 maggio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: