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[AZA 0/2] 
 
1P.168/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
23 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 26 febbraio 2001 presentato da A.________, contro l'ordinanza emessa il 12 febbraio 2001 dal Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che oppone il ricorrente al dott. iur. 
B.________, al dott. iur. C.________ e alla lic. iur. 
D.________, in materia penale (BK 0069, rifiuto di aprire un procedimento penale); 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto : 
che il 10 marzo 2000 A.________ ha sporto denuncia penale, in sostanza per reati contro i doveri d'ufficio, nei confronti dei Giudici cantonali dott. B.________, dott. 
C.________ e lic. iur. D.________, membri della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, che il 17 gennaio 2000 si era pronunciata su un ricorso da lui presentato; 
che il 30 ottobre 2000 la Procura pubblica dei Grigioni, ritenuto che la denuncia era manifestamente infondata, ha emanato un decreto di non luogo a procedere; 
che mediante scritto del 15 novembre 2000 A.________ è insorto alla citata Camera; 
che il 23 novembre 2000 l'insorgente è stato da quest'ultima Camera invitato a versare un anticipo sulle spese di fr. 
300.-- e che il 3 dicembre 2000 egli ha chiesto di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che con ordinanza del 12 febbraio 2001 il Presidente del Tribunale cantonale, ritenuto il ricorso manifestamente privo di possibilità di successo, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e fissato all'insorgente un nuovo termine per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile e la causa stralciata dai ruoli; 
che A.________ è insorto con ricorso al Tribunale federale avverso questa ordinanza chiedendone l'annullamento; 
che il 6 marzo 2001 il ricorrente è stato invitato dal Tribunale federale a fornire entro il 20 marzo successivo un anticipo di fr. 2000.-- per le spese giudiziarie presunte; 
che il 7 marzo 2001 il ricorrente ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 126 I 207 consid. 1); 
che, secondo la costante giurisprudenza, le decisioni sull' assistenza giudiziaria sono di natura incidentale ma che il rifiuto d'accordarla può causare un danno giuridico irreparabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione che la nega è, di massima, ricevibile (art. 87 OG; DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1); 
che l'atto di ricorso disattende tuttavia completamente le esigenze di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della relativa giurisprudenza (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b), nota al ricorrente, sicché il gravame è inammissibile; 
che, infatti, il ricorrente parrebbe addurre, in sostanza, che nella decisione del 17 gennaio 2000, la Camera, quale istanza superiore, non avrebbe potuto rinviare la causa alla Procura pubblica nel senso dei considerandi; 
 
che, tuttavia, egli non spiega minimamente perché il Presidente del Tribunale cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria le norme del diritto cantonale relative all'assistenza giudiziaria, che determinano in primo luogo tale materia (DTF 121 I 321 consid. 2a; art. 139 cpv. 3 della legge sulla giustizia penale, dell'8 giugno 1958, che rinvia alle norme sul gravame amministrativo, e quindi agli art. 38/39 della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali, del 3 ottobre 1982, e quest' ultima, per analogia, alla legge sul Tribunale amministrativo, del 9 aprile 1967, segnatamente al suo art. 25 cpv. 1), secondo cui essa è concessa, se la causa non è manifestamente temeraria o infondata; 
che, del resto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 29 cpv. 3 Cost. , secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo, e a elencare altre norme costituzionali, senza tuttavia tentare di spiegare perché sarebbero applicabili e perché sarebbero state lese; 
 
 
che, come noto al ricorrente, le domande di assistenza, prive fin dall'inizio di esito favorevole, devono essere respinte in conformità dell'art. 152 cpv. 1 OG (sentenze del 5 e del 19 maggio 2000, del 30 gennaio 2001, del 1° febbraio 2001 nei suoi confronti); 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
4. Comunicazione alle parti, alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e alla Procura pubblica dei Grigioni. 
Losanna, 23 marzo 2001 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,