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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.121/2003 /bom 
 
Sentenza del 9 aprile 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dalla avv. Manuela Rainoldi, viale Stazione 32, casella postale 1855, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
apertura di un procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
dell'11 marzo 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 5 ottobre 2001, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha notificato all'avv. A.________, l'apertura di un procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura. Nel contempo gli ha assegnato un termine di 5 giorni per presentare le proprie osservazioni, rispettivamente per avvalersi della facoltà concessagli di rinunciarvi volontariamente, con conseguente stralcio del procedimento. Detta procedura è stata avviata in seguito alla notifica 4 ottobre 2001 del Procuratore generale concernente l'avvenuta promozione dell'accusa nei confronti dell'avv. A.________, per il titolo di amministrazione infedele qualificata, nonché in considerazione del fatto che l'interessato era stato posto in stato di arresto dal 2 al 24 ottobre 2001. 
Il 9 ottobre 2001 l'avv. A.________ ha rinunciato all'esercizio dell'attività forense e l'11 ottobre successivo la Camera per l'avvocatura e il notariato ha stralciato la causa dai ruoli. 
B. 
Il 18 novembre 2002 l'avv. A.________ ha presentato alla Camera per l'avvocatura e il notariato una domanda di revoca dell'autosospensione e di iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. L'istanza è stata respinta il 14 gennaio 2003. Contro quest'ultima decisione l'interessato si è allora aggravato sia alla Camera per l'avvocatura e il notariato, il 3 febbraio 2003, sia al Tribunale federale, con ricorso di diritto amministrativo del 17 febbraio successivo (causa 2A.66/2003). 
C. 
L'11 marzo 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha accolto il ricorso del 3 febbraio 2003, ha annullato la decisione del 14 gennaio 2003 e ha iscritto l'avv. A.________ nel registro cantonale degli avvocati. 
D. 
Sempre l'11 marzo 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha comunicato all'avv. A.________ l'apertura di un procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura e gli ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Entro lo stesso termine gli ha concesso la facoltà di rinunciare volontariamente all'esercizio dell'avvocatura, con conseguente stralcio del procedimento dai ruoli. Richiamato l'art. 40 della legge ticinese sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (Lavv), la citata autorità ha osservato che l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati aveva per effetto che si doveva valutare la situazione personale dell'interessato in relazione alla promozione dell'accusa nei suoi confronti per il titolo di amministrazione infedele qualificata, come alla comunicazione del 4 ottobre 2001. 
E. 
Il 24 marzo 2003 l'avv. A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che quest'ultima decisione sia dichiarata nulla, in via subordinata che venga annullata (causa 2A.121/2003). 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
Diritto: 
1. 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti). 
2. 
2.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico federale - o che avrebbero dovuto esserlo - a condizione che emanino da una delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla legislazione che regola la materia del contendere. Detto rimedio è parimenti ammissibile contro decisioni fondate sia sul diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in cui siano in gioco la violazione di disposizioni di diritto federale immediatamente applicabili (cfr. art. 97 cpv. 1, 98 lett. g e 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo vanno pure esaminate le decisioni che poggiano sul diritto cantonale non autonomo di esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro diritto cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente stretto con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito del rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a con rispettivi richiami). 
2.2 La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) e la nuova legge ticinese sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (Lavv) sono entrate in vigore il 1° giugno 2002, rispettivamente l'8 novembre 2002. Anche se la normativa cantonale disciplina in modo autonomo alcune questioni, come ad esempio le modalità degli esami o gli aspetti procedurali, essa rinvia alla legge federale per quanto concerne l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (art. 3 Lavv), le regole professionali (art. 11 segg. Lavv) o le misure disciplinari (art. 33 Lavv). Detto rinvio scaturisce dallo scopo perseguito dalla normativa federale la quale, oltre a realizzare la libera circolazione degli avvocati, ha chiaramente voluto unificare taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali e quelle sulla sorveglianza disciplinare nonché conferire la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999 pag. 4983 segg.). Così, in materia di sanzioni, la decisione emanata in ultima istanza cantonale in tale ambito può ora essere contestata con un ricorso di diritto amministrativo (cfr. FF 1999 pag. 5024 n. 233.3). 
3. 
3.1 Conformemente all'art. 5 cpv. 2 PA le decisioni incidentali ai sensi dell'art. 45 PA sono pure considerate decisioni suscettibili di essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo se, conformemente a quanto prescritto dall'art. 45 cpv. 1 PA, possono cagionare un pregiudizio irreparabile al ricorrente, ovvero se questi ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione. In proposito va precisato che il danno irreparabile non dev'essere di natura giuridica: è infatti sufficiente un mero interesse economico, nella misura in cui il ricorrente, impugnando la decisione incidentale, non cerchi solo di evitare un prolungamento della procedura o un aumento dei costi in relazione con la causa. Nondimeno, affinché il ricorso di diritto amministrativo presentato contro una decisione incidentale sia ammissibile è necessario che tale rimedio sia esperibile contro la decisione finale (art. 101 lett. a OG) (DTF 127 II 132 consid. 2a e numerosi riferimenti). 
3.2 Oggetto del contendere è la decisione con cui l'11 marzo 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha comunicato al ricorrente l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura in applicazione dell'art. 40 cpv. 1 Lavv. Come già precisato dal Tribunale federale in una sentenza inedita del 4 dicembre 2002 nella causa 2A.418/2002, le decisioni di sospensione dall'esercizio dell'avvocatura - siano esse provvisorie o no - pronunciate dall'ultima istanza cantonale possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Al riguardo esso ha precisato che il carattere provvisorio della sospensione nulla modifica al fatto che si tratta di una sanzione di natura indipendente e ha sottolineato che nella misura in cui detta sanzione costituisce chiaramente una decisione incidentale che reca un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 lett. g PA, l'art. 101 lett. a OG non osta all'esame del ricorso (cfr. sentenza inedita citata, consid. 1.3). 
3.3 Da quanto testé esposto discende che il presente ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile. Sennonché, nel caso concreto, non è contestata una decisione di sospensione, ma la comunicazione dell'apertura di un procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura. Orbene, una simile comunicazione, anche se costituisce una decisione incidentale, non cagiona tuttavia al ricorrente alcun pregiudizio irreparabile. In effetti, fintantoché una formale decisione non sia stata emanata, l'interessato rimane iscritto nel registro cantonale degli avvocati. In altre parole, la decisione querelata si limita ad informare l'interessato dell'avvio di un procedimento, tuttora in fase d'istruttoria, e non implica ancora una misura di sospensione vera e propria (cfr. situazione giuridica analoga trattandosi dell'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un funzionario, citata da Peter Hänni in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht; Personalrecht des Bundes, pag. 93 n. 189). In queste condizioni, il ricorso in esame sfugge quindi ad un esame di merito. 
4. 
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 aprile 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: