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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.455/2004 /viz 
 
Sentenza del 20 aprile 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Francesco Adami, 
contro 
 
B.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Pier Carlo Blotti, 
Oggetto 
contratto di mutuo, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 29 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Tra il 1996 e il 1998 A.________ ha versato a B.________ complessivi fr. 490'000.--. 
Il 6 luglio 1999 egli si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellin zona chiedendo che B.________ venisse condannata a restituirgli fr. 200'000.-- oltre interessi; sosteneva infatti di averle consegnato tale importo a titolo di mutuo, mentre i rimanenti fr. 290'000.-- erano serviti a finanziare la X.________ SA, ora fallita, della quale B.________ era stata prima membro del consiglio di amministrazione e poi amministratrice unica. La convenuta si è opposta all'azione asserendo che la somma di fr. 200'000.-- non costituiva un mutuo a suo favore bensì era stata utilizzata per sottoscrivere fiduciariamente, per conto di A.________, due aumenti del capitale azionario di fr. 100'000.-- ognuno. Con sentenza del 28 agosto 2003 il Pretore ha interamente accolto la petizione. 
Adita dalla soccombente, il 29 ottobre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha sovvertito il giudizio di primo grado, respingendo integralmente la petizione. 
B. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 1° dicembre 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il secondo rimedio, fondato sull'art. 63 cpv. 2 OG (svista manifesta) e sulla violazione dell'art. 16 CO, egli ha postulato la modifica della sentenza cantonale nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare la pronunzia pretorile. 
Nella risposta del 22 gennaio 2005 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma. 
2. 
Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv.1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii). 
3. 
L'elemento centrale della pronunzia impugnata è una convenzione che regola i rapporti interni delle parti con riferimento alla X.________ SA. Da questo atto la Corte cantonale ha ricavato la convinzione che la convenuta agiva per conto dell'attore, il quale aveva già messo a disposizione fr. 100'000.-- per aumentare il capitale azionario e ne avrebbe versati altri fr. 100'000.--. La convenzione non è stata firmata dall'attore, ma i giudici cantonali hanno dato credito alla deposizione dell'avv. C.________, il quale ha riferito di essere stato l'estensore del documento per mandato congiunto datogli dalle parti e ha precisato che il testo rifletteva ciò che esse gli avevano detto. Un'altra testimone, D.________, ha invero deposto di essere stata a conoscenza del mutuo di fr. 200'000.-- concesso dall'attore alla convenuta; la Corte ticinese non l'ha tuttavia ritenuta affidabile a causa degli "stretti rapporti" ch'ella intrattiene con l'attore e della contraddizione della sua deposizione con quella dell'avv. C.________. In ogni caso - conclude la sentenza impugnata - nella migliore ipotesi per l'attore le due testimonianze si annullerebbero, per cui l'esistenza del mutuo non sarebbe comunque provata. 
4. 
L'attore rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa in una svista ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG "apprezzando" la deposizione dell'avv. C.________. 
La motivazione di questa censura riprende in modo praticamente identico gli argomenti già fatti valere - ed esaminati - nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico. In sintesi, la svista manifesta consisterebbe nella mancata considerazione dell'avverbio "verosimilmente" utilizzato dal testimone, il quale ha dichiarato che "il progetto di convenzione, verosimilmente, rifletteva ciò che le parti mi avevano detto". Secondo l'attore l'avverbio "verosimilmente" è indice di una semplice ipotesi, di un'interpretazione e significa che in realtà l'avvocato aveva ricevuto le informazioni fondamentali per la redazione del testo della convenzione solamente dall'opponente. 
4.1 Per giurisprudenza invalsa, una svista manifesta si verifica quando l'autorità cantonale, la cui decisione è impugnata, abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2a, cfr. anche sentenza del 5 dicembre 1995 pubblicata in SJ 1996 pag. 353 segg.). 
La svista manifesta non va confusa con l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (cfr. Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, pag. 83 segg., in particolare pag. 95; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5.3 e 5.4 ad art. 63 OG). 
4.2 In concreto, la formulazione stessa della censura da parte dell'attore indica che la questione sollevata non configura un caso di svista manifesta bensì attiene all'apprezzamento delle prove. Come esposto nel quadro dell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico, la decisione dell'autorità cantonale di ritenere che la convenzione riflettesse quanto le parti avevano discusso - anche se non firmata dall'attore - è il frutto di un apprezzamento non arbitrario della deposizione dell'avv. C.________ nel suo insieme. In altre parole, i giudici cantonali non hanno letto male la testimonianza del legale; l'hanno semplicemente interpretata in un modo diverso da quello auspicato dall'attore. 
4.3 Su questo punto il ricorso risulta pertanto infondato. 
5. 
Per il resto, il ricorso per riforma si avvera pressoché interamente inammissibile siccome rivolto contro l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti (cfr. quanto esposto al consid. 2). 
L'attore critica infatti la mancata considerazione della testimonianza di D.________ e di altri mezzi di prova nonché l'interpretazione della lettera inviata dall'avv. C.________ alla X.________ SA il 14 maggio 1997, unitamente al progetto di convenzione. 
6. 
Fa eccezione solo la censura concernente la violazione dell'art. 16 cpv. 1 CO, che l'attore ravvisa nel fatto che i giudici cantonali hanno attribuito valore giuridico ad una convenzione che, non essendo stata firmata, non era vincolante. 
Anche su questo punto il gravame è comunque votato all'insuccesso. In primo luogo va osservato che la critica ricorsuale si basa - inammissibilmente - su fatti che non emergono dalla sentenza impugnata. Sia come sia, è infondata. La Corte ticinese non ha affatto considerato vincolanti gli obblighi e i diritti delle parti previsti dalla convenzione; ha semplicemente ritenuto che quell'atto rivelasse la natura dei rapporti fra le parti. In particolare esso ha provato che l'attore, agendo per il tramite della convenuta, ha messo a disposizione fr. 200'000.-- per la sottoscrizione di azioni della società in occasione di due aumenti del capitale azionario. 
7. 
In conclusione, la sentenza impugnata appare conforme al diritto federale. Ne discende la reiezione del ricorso per riforma, nella misura in cui è ammissibile. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale verserà alla convenuta fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 aprile 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: