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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_41/2021  
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53a, 6900 Massagno. 
 
Oggetto 
estensione di un mandato ex art. 392 n. 2 CC
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2020 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.170). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
In data 9 agosto 2018 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha revocato la curatela generale ex art. 398 CC ordinata in favore di A.________ nel 2015. 
Mediante decisione cautelare 17 maggio 2019 l'autorità di protezione ha rinunciato a istituire una nuova curatela, ma, facendo uso della facoltà prevista all'art. 392 n. 2 CC, ha conferito a B.________ (dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Lugano) l'incarico di rappresentare A.________ nella gestione dei suoi conti bancari per il pagamento delle pigioni di locazione, dei premi di cassa malati e dei debiti dalla locazione del posteggio auto. Con decisioni supercautelari 7 settembre 2020 e 13/17 novembre 2020 l'autorità di protezione ha poi esteso il mandato conferito a B.________ alla rappresentanza dell'interessata nelle procedure fiscali e nella gestione dei pagamenti relativi alle fatture di elettricità. 
 
2.   
Mediante sentenza 16 dicembre 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile lo scritto 2 dicembre 2020 di A.________ - esaminato quale reclamo - contro la decisione supercautelare 13/17 novembre 2020, per il motivo che le decisioni adottate  inaudita parte (v. art. 445 cpv. 2 prima frase CC) non sono suscettive di reclamo (v. DTF 140 III 289 consid. 2). Il Presidente ha tuttavia invitato l'autorità di protezione a sentire l'interessata e ad emanare senza indugio le decisioni cautelari che devono far seguito a quelle supercautelari del 7 settembre 2020 e 13/17 novembre 2020, conformemente a quanto previsto all'art. 445 cpv. 2 seconda frase CC.  
 
3.   
Con scritto datato 13 gennaio 2021 A.________ ha deferito all'"esame e giudizio" del Tribunale ferale tale sentenza cantonale, contestando in particolare "l'imposizione della curatela contro la [sua] esplicita volontà". La ricorrente ha formulato delle annotazioni anche sull'esemplare del giudizio cantonale che ha trasmesso al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.   
Le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti e dei minori non sono, in linea di principio, impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1). Nel caso concreto non si ravvisano eccezioni al suddetto principio. La ricorrente, segnatamente, non lamenta alcun diniego di giustizia da parte del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello per non essere entrato nel merito del suo reclamo (v. DTF 140 III 289 consid. 1.1; sentenza 5A_259/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4). A ben guardare, infatti, ella si limita in sostanza a formulare accuse (di ritardi, di inadempienze o di reati penali) nei confronti delle varie parti e autorità coinvolte oppure a discutere questioni che esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini