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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_314/2018  
 
 
Sentenza del 12 luglio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 maggio 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2017.46+104). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 5 ottobre 2016 l'avvocata A.________ è stata condannata in contumacia dalla Corte delle assise criminali per ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta coazione (in parte tentata), ripetute soppressioni di documento e ripetuta diffamazione, alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. L'interessata ha impugnato questa decisione con annuncio d'appello, confermato con dichiarazione del 9/28 febbraio 2017: la causa è pendente presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). 
 
B.   
Precedentemente, con sentenza 6B_782/2017 del 9 agosto 2017 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'interessata contro il giudizio di ricevibilità pronunciato dalla Corte dei reclami penali relativo all'ordinanza della CARP con la quale veniva respinta la sua istanza di nuovo giudizio. 
 
C.   
Il 21 dicembre 2017 il giudice presidente della CARP ha informato le parti che preliminarmente all'appello sarebbe stata trattata la questione della pretesa nullità della sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 409 CPP. Terminato lo scambio di scritti il 12 febbraio 2018, con giudizio del 14 maggio 2018 la CARP ha respinto detta istanza. 
 
D.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso per denegata e ritardata giustizia e un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accertarne la nullità, rispettivamente di annullarla. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 IV 85 consid. 1.1).  
 
1.2. Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è in principio ammissibile.  
 
1.3. Come noto alla ricorrente (sentenza 6B_782/2017, citata, consid. 1.4), secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto: i motivi devono riferirsi all'oggetto della vertenza, come delimitato dalla criticata decisione (DTF 136 II 457 consid. 4.2). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente afferma che il motivo principale del ricorso è la pretesa violazione del diritto a un processo celere ed equo, segnatamente alla continuazione del dibattimento, ritenuto che la sentenza contumaciale è stata pronunciata il 5 ottobre 2016 e motivata il 31 gennaio 2017.  
 
Certo, giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di causa e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire come ragionevole (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). 
 
Non si è tuttavia più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dalla ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). 
 
2.2. La ricorrente critica del resto solo il fatto che il 21 dicembre 2017 il giudice presidente della CARP ha informato le parti che preliminarmente sarebbe stata trattata la questione della pretesa nullità ai sensi dell'art. 409 CPP della sentenza contumaciale. Al riguardo richiama l'art. 311 CPP relativo alla raccolta delle prove e gli art. 331, 339 e 340 CPP concernenti l'indizione, l'apertura e il seguito del dibattimento. Adduce, in maniera del tutto generica, che impiegando quasi sei mesi per pronunciarsi sulla questione preliminare dell'eccezione di nullità, la CRAP sarebbe incorsa in una ritardata giustizia. In tale ambito ella nemmeno tenta di spiegare perché, tenuto conto del fatto che lo scambio di scritti su questo quesito è terminato con l'inoltro delle osservazioni delle controparti il 12 febbraio 2018 e che l'impugnato giudizio è stato emanato il 14 maggio seguente, sarebbero adempiuti riguardo alla questione della nullità gli estremi di una ritardata giustizia.  
 
2.3. Per di più la ricorrente non fa valere d'aver sollevato la censura di ritardata e denegata giustizia già nella sede cantonale, né che la CARP non si sarebbe pronunciata su questo tema. In tale contesto giova rilevare che l'art. 5 cpv. 3 Cost. impone ai partecipanti a un processo di agire secondo il principio della buona fede, regola applicabile segnatamente anche ai diritti procedurali delle parti. Ne segue che una parte che si accorge o adottando la necessaria diligenza dovrebbe accorgersi che una regola di procedura, in concreto il principio di celerità, sarebbe al suo dire stata violata a suo scapito, non può lasciar seguire il corso della procedura senza reagire, per esempio, allo scopo di riservarsi la possibilità d'invocare in un secondo tempo, come nella fattispecie, un motivo di censura quando il giudizio successivo gli sia sfavorevole. Siffatte misure dilatorie sono inammissibili. Di conseguenza, la parte che rinuncia deliberatamente a far valere la violazione di una regola di procedura dinanzi a un giudice chiamato a statuire, che avrebbe potuto se del caso sanare le conseguenze negative emanando senza ulteriore indugio la sentenza richiesta, perde di massima il diritto di prevalersi di questa lesione dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406). La censura non può quindi essere accolta.  
 
2.4. La ricorrente osserva che a fine maggio 2018, quindi dopo l'emanazione della decisione impugnata, il giudice presidente della CARP è stato nominato quale giudice presso la II Camera civile del Tribunale di appello. Rileva, richiamato l'art. 335 cpv. 2 CPP, che questa circostanza potrebbe comportare che il processo debba essere ripreso dall'inizio, deducendone implicitamente un'ulteriore violazione del principio di celerità. Questo fatto, verificatosi dopo l'emanazione dell'impugnato giudizio, di per sé costituisce un fatto nuovo, per cui è inammissibile giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, norma con la quale la ricorrente non si confronta. Spetta nondimeno alla CARP tener conto dell'imperativo di celerità di cui all'art. 5 cpv. 1 CPP.  
 
3.  
 
3.1. Riguardo al merito della vertenza, la ricorrente si limita ad asserire che il giudice presidente della CARP avrebbe "circuito totalmente" tutte le censure da lei sollevate lo scorso anno dinanzi al Tribunale federale relative ai suoi diritti di difesa. Con questo accenno ella non dimostra tuttavia perché la decisione impugnata, pronunciata peraltro dalla CARP e non dal suo presidente, sarebbe arbitraria o lesiva del diritto.  
 
3.2. Né l'implicita censura di violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il criticato giudizio sarebbe carente nella sua motivazione, regge. Esso si esprime in effetti sulle censure addotte dalla ricorrente: la circostanza che non le ha accolte, non implica una lesione di questo diritto, poiché la decisione impugnata si esprime sui punti essenziali e pertinenti dell'oggetto del litigio, adempiendo quindi le esigenze di motivazione imposte dall'art. 29 cpv. 2 Cost. a una decisione (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). La CARP ha d'altra parte spiegato, con più motivazioni, perché le censure addotte dalla ricorrente non comportano la nullità del giudizio contumaciale, argomenti con i quali ella non si confronta. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368).  
 
La ricorrente parrebbe inoltre disattendere che secondo l'art. 339 CPP, dopo l'apertura del dibattimento il giudice e le parti possono sollevare questioni incidentali (cpv. 4) e pregiudiziali (cpv. 2), concernenti tra l'altro i presupposti processuali (lett. b) e le prove raccolte (lett. d). Riguardo al diritto di far interrogare i testimoni a carico in quella sede, ella non si confronta con la conclusione addotta nel giudizio impugnato secondo cui qualora l'audizione di testi risulterebbe necessaria essa potrà avvenire in contraddittorio in sede d'appello. Trattandosi del resto di una decisione incidentale, ella neppure tenta di dimostrare perché, in questo contesto, sarebbero adempiute le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF
 
4.  
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri