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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_253/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 ottobre 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
componenti la Comunione ereditaria fu G.________ e patrocinati dagli avv.ti Giovanna Ferrari Negri e Battista Ghiggia, 
opponenti, 
 
Oggetto 
arbitrato interno; nomina di un nuovo liquidatore, 
 
ricorso contro il lodo arbitrale emanato il 25 marzo 2014 dall'arbitro unico. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel contratto di società semplice sottoscritto il 5 maggio 1995 e regolante i rapporti economici e giuridici di diversi fondi, A.________ e G.________ hanno stipulato una clausola compromissoria per le liti attinenti all'applicazione di tale convenzione. 
 
 G.________ è deceduta nel 2007 e suoi eredi sono B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________. Per dirimere una controversia insorta in merito al destino della suddetta società semplice, A.________ e i componenti della comunione ereditaria fu G.________ hanno deciso di comune accordo, sulla scorta della clausola compromissoria di cui sopra, di designare un arbitro unico. 
 
 Con lodo arbitrale 6 febbraio 2012 l'arbitro unico ha, tra le altre cose, ordinato la liquidazione della società semplice e nominato H.________ suo liquidatore. 
 
B.   
Dopo che H.________, in data 9 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di liquidatore della società semplice, i componenti della comunione ereditaria fu G.________ hanno chiesto, con istanza 7 gennaio 2014, al predetto arbitro unico di nominare un nuovo liquidatore. Con scritto 24 marzo 2014 A.________ ha eccepito l'incompetenza dell'arbitro adito e ha lamentato un difetto di motivazione dell'istanza avversaria. 
 
C. Con decisione 25 marzo 2014 l'arbitro unico ha accolto la domanda e ha nominato l'avv. I.________ nuovo liquidatore della società semplice.  
 
D.   
A.________ insorge innanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 aprile 2014. Invocando una violazione degli art. 393 lett. a-d CPC, postula l'annullamento del lodo 25 marzo 2014 e, in via preliminare, chiede che al ricorso venga conferito effetto sospensivo. 
 
 Con risposta 16 maggio 2014 i componenti della comunione ereditaria fu G.________ propongono la reiezione sia della domanda di misure d'urgenza, sia del ricorso. L'arbitro unico non ha preso posizione. 
 
 La Presidente della Corte adita ha accolto, con decreto 12 giugno 2014, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Nella fattispecie è a ragione pacifico che la decisione impugnata concerne un arbitrato interno. Infatti la sede del Tribunale arbitrale si trova in Ticino e al momento in cui è stata sottoscritta la clausola arbitrale sia il ricorrente che G.________ erano domiciliati in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP e contrario) e nel verbale 23 giugno 2008 le parti hanno previsto l'applicabilità delle norme del concordato intercantonale sull'arbitrato. Atteso che il lodo è stato notificato alle parti dopo l'entrata in vigore del CPC, è quest'ultimo che fissa le condizioni alle quali la sentenza arbitrale può essere attaccata (art. 407 cpv. 3 CPC e 77 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Il lodo emanato nella giurisdizione arbitrale nazionale può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC). La procedura è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie al primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore.  
 
 Via di ricorso straordinaria e di natura essenzialmente cassatoria (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF per quanto quest'ultimo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito), il ricorso in materia civile diretto contro una decisione della giurisdizione arbitrale nazionale è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF
 
 L'art. 77 cpv. 3 LTF impone al Tribunale federale di esaminare unicamente le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Per la loro motivazione rimangono applicabili (sentenza 4A_454/2011 del 27 ottobre 2011 consid. 2.1) i severi requisiti sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 128 III 50 consid. 1c). 
 
2.2. Con riferimento alla motivazione del ricorso in esame giova innanzi tutto rilevare che la presente sentenza non tratterà le censure nell'ordine chiesto dal ricorrente, ma in quello logico delle questioni che pongono.  
 
3.  
 
3.1. Il lodo 25 marzo 2014 indica che "la designazione del liquidatore e l'eventuale sua sostituzione in caso di sua decadenza costituisce mero atto accessorio e immanente al lodo, di cui l'arbitro deve occuparsene in virtù del mandato originario". L'arbitro ha quindi emanato la decisione impugnata in virtù del mandato conferitogli dalle parti prima della pronuncia del lodo del 6 febbraio 2012.  
 
3.2. Il ricorrente solleva la censura dell'irregolare designazione dell'arbitro unico (art. 393 lett. a CPC), rispettivamente quella dell'incompetenza dell'istanza arbitrale (art. 393 lett. b CPC). Egli ritiene, segnatamente, che l'arbitro unico non aveva alcun titolo per esprimersi sull'istanza 7 gennaio 2014, poiché il rapporto giuridico tra quest'ultimo e le parti era "venuto a cadere con la notifica del lodo 6 febbraio 2012, ed era in ogni caso definitivamente cessato una volta spirati i termini di impugnazione di 30 giorni contro il lodo finale". Afferma poi a titolo abbondanziale e in via subordinata di non riconoscere la competenza arbitrale, indicando di contestare "la validità, da un profilo formale, della clausola arbitrale contenuta nel contratto di società semplice".  
 
3.3. Nella fattispecie giova innanzi tutto rilevare che la contestazione della clausola arbitrale è priva di qualsiasi motivazione e deve già per questo motivo essere dichiarata inammissibile. Per il resto si osserva che il ricorrente medesimo ricorda che nel 2008 le parti hanno congiuntamente scelto l'arbitro unico, che ha emanato la decisione impugnata, per dirimere la lite sfociata in relazione alla società semplice e che ha portato al lodo del 2012 con cui era stato nominato il liquidatore dimissionario. Ora, se è esatto che solitamente i compiti di un arbitro terminano con l'emanazione del - primo - lodo, il ricorrente pare dimenticare che tale principio non è assoluto e soffre di numerose eccezioni (cfr. Berger/Kellerhals, International and domestic arbitration in Switzerland, 2aed. 2010, n. 915a) : si pensi ad esempio a ciò che si verifica quando questo tribunale accoglie una domanda di revisione diretta contro una decisione arbitrale (art. 399 CPC). La qui attaccata designazione di un nuovo liquidatore, in sostituzione di quello dimissionario, si inserisce nella medesima controversia oggetto del lodo emanato nel 2012, ragione per cui il ricorrente non può essere seguito quando afferma che l'arbitro "non aveva più alcun titolo per esprimersi sull'istanza" del 7 gennaio 2014. L'argomentazione ricorsuale basata su una violazione delle lett. a e b dell'art. 393 CPC si rivela quindi infondata nella misura in cui è ammissibile. In queste circostanze appare inutile esprimersi sulle disquisizioni del ricorrente attinenti all'assenza di rimedi di diritto proponibili contro il lodo del 6 febbraio 2012.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente indica di aver proposto con lo scritto del 24 marzo 2014, in via principale, di dichiarare l'istanza degli opponenti irricevibile, perché palesemente lacunosa con riferimento all'allegazione della competenza dell'arbitro unico adito. Afferma di aver pure chiesto, in via subordinata, di far esprimere la parte attrice "sui motivi in fatto e in diritto a fondamento della competenza dell'arbitro" e di poi successivamente poter beneficiare di un termine per determinarsi nuovamente sulla questione. Poiché l'arbitro ha invece semplicemente accolto l'istanza avversaria e nominato un nuovo liquidatore, egli ritiene che questi abbia statuito infra petita, violato il suo diritto di essere sentito e al contraddittorio, nonché "calpestato il principio della parità di trattamento fra le parti".  
 
4.2. Giusta l'art. 393 lett. c CPC la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni. Quest'ultimo motivo di ricorso corrisponde a quello previsto per gli arbitrati internazionali nell'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP, ragione per cui la giurisprudenza sviluppata in tale ambito è pure applicabile agli arbitrati interni ( MICHAEL MRÁZ, Commento basilese, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 52 ad art. 393 CPC, con rinvii). L'omissione di pronunciarsi su determinate conclusioni concerne un caso di diniego di giustizia formale e si riferisce all'eventualità in cui la sentenza è incompleta perché il Tribunale arbitrale non ha statuito su delle conclusioni che gli sono state sottoposte (DTF 128 III 234 consid. 4a; sentenza 4A_635/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 4.2).  
 
 L'art. 393 lett. d CPC permette invece di annullare la sentenza arbitrale se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite. Anche tale disposto deriva dalle regole sull'arbitrato internazionale, ragione per cui pure la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP può in linea di principio essere ripresa (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.2.1). Il diritto di essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 35 consid. 5), ad eccezione dell'obbligo di motivare il lodo. Esso impone tuttavia agli arbitri un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti (DTF 133 III 235 consid. 5.2 e rinvii). Questo obbligo è violato se a causa di un'inavvertenza o di un equivoco il tribunale arbitrale non prende in considerazione allegati, argomenti, prove o offerte di prove presentati dalle parti e rilevanti per la decisione (DTF 133 III 235 consid. 5.2). Infine, il principio della parità di trattamento esige, in sostanza, che l'istanza giudicante strutturi e conduca il procedimento in modo tale che entrambi le parti abbiano le stesse possibilità di presentare le loro rispettive posizioni (sentenza 4A_440/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 4.1, non pubblicato nella DTF 137 III 85). 
 
4.3. Nella fattispecie, pur lamentandosi di una violazione dell'art. 393 lett. c CPC, lo stesso ricorrente ammette che, nominando il nuovo liquidatore, l'arbitro ha implicitamente riconosciuto la sua competenza. Egli pare poi misconoscere che l'arbitro ha integralmente statuito sulla domanda con cui era stato adito e che il fatto che le richieste procedurali da lui avanzate non siano state esplicitamente respinte non fa apparire il lodo incompleto (v. anche Marugg/Neukom Chaney, Commento bernese, n. 61 ad art. 393 CPC; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1571 e Manuel Arroyo, Arbitration in Switzerland, n. 53 ad art. 190 LDIP, secondo cui è unicamente possibile rimproverare all'arbitro di aver statuito infra petita se ha omesso di giudicare richieste sostanziali e non anche quando sono rimaste indecise delle domande procedurali). Il ricorrente non può nemmeno essere seguito quando afferma che, non adottando la procedura da lui proposta, l'arbitro avrebbe violato la parità di trattamento e gli avrebbe impedito di prendere posizione sulla domanda avversaria. Sebbene l'istanza 7 gennaio 2014 non indicasse i motivi per i quali gli opponenti ritenevano che all'arbitro unico competesse di nominare il nuovo liquidatore, il ricorrente poteva nondimeno indicare perché reputava che essa non andava accolta. Anche questa censura si rivela infondata. Infine, quando il ricorrente lamenta che l'arbitro avrebbe violato il suo obbligo di motivare, egli pare dimenticare che l'art. 393 lett. d CPC non permette di impugnare un lodo a causa di una motivazione ritenuta insufficiente e non si premura nemmeno di specificare per quali ragioni potrebbe essere rimproverato all'arbitro unico di non aver, per inavvertenza, esaminato ed essersi confrontato con i problemi e le questioni da lui sollevate, ma si limita a criticare in maniera appellatoria l'assenza di una motivazione più esaustiva.  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si appalesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà agli opponenti fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico. 
 
 
Losanna, 29 ottobre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti