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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_250/2008 
 
Sentenza dell'11 giugno 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
M.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 febbraio 2008. 
 
Visto: 
il ricorso del 31 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 febbraio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la comunicazione del 2 aprile 2008, con la quale il Tribunale federale ha reso attento M.________ sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni formali di ricevibilità (art. 42 cpv. 1 LTF) e che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso, 
l'atto completivo del 14 aprile 2008 (timbro postale), mediante il quale M.________ ha ribadito la sua opposizione al giudizio cantonale, 
il decreto presidenziale del 30 aprile 2008, con il quale questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 13 maggio 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
considerando: 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se l'atto ricorsuale e quello completivo (tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali: art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) debbano pure essere dichiarati irricevibili per difetto dei requisiti formali, 
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. 
Lucerna, 11 giugno 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Frésard Schäuble