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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.160/2004 /viz 
 
Sentenza del 10 agosto 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
C.A.________, 
attori e ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Olivier Corda, 
 
contro 
 
Assicurazione X.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Gian Carlo Crespi, 
 
Oggetto 
responsabilità del detentore di un veicolo a motore; risarcimento danni, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata l'8 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La presente controversia trae origine da un grave incidente della circolazione avvenuto il 14 novembre 1981 a Lugano, alle 23.10. 
A bordo della propria Ford Fiesta, E.________ (1960) stava circolando su via Maderno in direzione di Cornaredo quando, giunto all'incrocio tra via Zurigo e via Maderno, regolato da un impianto semaforico, il suo veicolo si è scontrato con l'Alfasud di A.A.________, al cui volante si trovava il figlio D.A.________ (1960), proveniente da destra su via Zurigo - da via Madonnetta - in direzione di Besso. A seguito delle ferite riportate D.A.________ è deceduto il 3 dicembre 1981 mentre E.________ è stato dimesso dall'ospedale qualche giorno dopo il sinistro. 
B. 
Il 24 ottobre 1994 A.A.________ e B.A.________ unitamente a C.A.________ - genitori, rispettivamente fratello di D.A.________ - hanno convenuto l'assicurazione X.________, presso la quale era assicurata la vettura guidata da E.________, dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere il pagamento di fr. 143'205.40, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni. Tale importo si componeva di: fr. 8'000.-- per risarcimento dell'auto; fr. 5'708.-- per spese di sepoltura; fr. 4'384.70 per spese di cura e accompagnamento; fr. 9'780.20 per l'assistenza legale prestata dall'avv. F.________ nella procedura penale; fr. 3'905.-- per spese legali dell'avv. F.________ in relazione alla liquidazione del sinistro; fr. 1'427.50 per spese legali dell'avv. G.________; fr. 35'000.-- per torto morale del padre; fr. 35'000.-- per torto morale della madre; fr. 15'000.-- per torto morale del fratello e fr. 25'000.-- quale ulteriore torto morale a favore della madre, viste le conseguenze fisiche e psichiche che la tragica morte del figlio ha avuto su di lei. 
Con sentenza 13 gennaio 2003 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 7'776.35 per danni materiali e fr. 14'250.-- per il torto morale complessivo, oltre interessi. In ingresso al proprio giudizio il Pretore ha ricordato che la procedura penale avviata nei confronti di E.________ dopo l'incidente si è conclusa il 25 marzo 1986 con un decreto di abbandono, mentre l'azione in risarcimento del danno da lui promossa contro l'assicuratore RC dell'Alfasud - l'assicurazione Y.________ - è stata parzialmente accolta sulla base delle risultanze della procedura penale, dalle quali è emerso che la colpa dell'incidente andava attribuita a D.A.________, essendo egli passato al semaforo rosso. Prima di entrare nel merito della propria decisione il giudice ha inoltre rammentato i principi che disciplinano l'apprezzamento delle prove, concentrandosi in particolare sul rapporto fra procedura civile e procedimento penale (art. 53 CO), sulla relazione fra perizia giudiziaria e perizie di parte e, infine, su quella fra perizia giudiziaria e testimonianze, a suo modo di vedere vero punto focale della vertenza. L'analisi dell'abbondante materiale probatorio raccolto in istruttoria - tre perizie effettuate nel quadro del procedimento penale, una perizia giudiziaria esperita in sede civile nonché numerose dichiarazioni testimoniali - ha infatti indotto il Pretore ad attribuire maggiore valenza probatoria alla testimonianza chiara ed univoca di H.________ e I.________ (la cui auto seguiva quella di E.________) che alle risultanze della perizia giudiziale e del relativo complemento allestiti dall'ingegner L.________. In altre parole, il giudice ha deciso di basarsi sulla versione dell'incidente fornita dai suddetti testimoni, i quali hanno dichiarato che E.________ era passato all'intersezione quando il semaforo era giallo, con la conseguenza che D.A.________ era passato quando il semaforo era rosso. Donde il riconoscimento di una colpa grave a carico di quest'ultimo. Non avendo l'assicurazione X.________ dimostrato l'assenza di ogni colpa del suo assicurato, la possibilità di prevalersi dell'art. 59 cpv. 1 LCStr le è stata negata e la responsabilità ammessa in forza dell'art. 58 LCStr, con il relativo obbligo di risarcimento. Sulla scorta dell'art. 45 CO il giudice ha riconosciuto tutte le poste di danno avanzate dagli attori, fatta salva una decurtazione (a fr. 2'284.70) di quella esposta a titolo di spese di cura scoperte e accompagnamento, siccome non provata. In applicazione dell'art. 44 CO egli ha poi diminuito il risarcimento del danno del 75%, tenuto conto della colpa grave di D.A.________ e di quella tutto sommato leggera imputabile a E.________. Per quel che concerne il torto morale (art. 47 CO), il Pretore ha infine riconosciuto alla madre della vittima fr. 30'000.--, al padre fr. 20'000.-- e al fratello fr. 7'000.--, riducendo anche queste indennità per colpa grave della vittima. 
C. 
Adita dai familiari di D.A.________, l'8 marzo 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le varie censure sollevate nell'impugnativa e concluso per la conferma della pronunzia pretorile. 
D. 
Contro questa decisione A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 26 aprile 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
Con il secondo rimedio essi hanno postulato in via principale il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale per ulteriori accertamenti in merito alle velocità dei due veicoli e per nuovo giudizio; in via subordinata hanno invece domandato l'accoglimento integrale pretese di per sé ammesse dalle autorità cantonali, senza la riduzione del 75%. 
Nella risposta 17 giugno 2004 l'assicurazione X.________ ha proposto in via principale di dichiarare il gravame irricevibile, in via subordinata ne ha chiesto la reiezione. 
 
Diritto: 
 
1. 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame. 
2. 
Dinanzi al Tribunale federale viene contestata esclusivamente la ripartizione della responsabilità fra i due automobilisti e la conseguente riduzione del 75% applicata al risarcimento concesso agli attori. 
2.1 I principi che reggono la responsabilità del detentore di un veicolo a motore (art. 58 segg. LCStr) sono già stati spiegati nella sentenza impugnata e non vengono rimessi in discussione sicché non appare necessario esporli nuovamente in questa sede. 
Occorre per contro ricordare che gli accertamenti effettuati dall'autorità cantonale in merito alle circostanze in cui si è svolto il sinistro e le sue cause si basano sull'apprezzamento delle prove; si tratta dunque di questioni di fatto che - a prescindere da eccezioni in concreto non realizzate - vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 OG; cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). ll giudizio sulla colpa attiene invece al diritto e può pertanto venir riesaminato liberamente (art. 43 OG; DTF 115 II 283 consid. 1a pag. 285 in fine). 
2.2 Fatte queste premesse, ci si può chinare sulla valutazione delle rispettive colpe e sul risarcimento. 
2.2.1 I giudici cantonali hanno stabilito che E.________ si è immesso nell'incrocio quando il semaforo era giallo. Avendo l'istruttoria escluso la possibilità che il semaforo potesse essere contemporaneamente verde per entrambi i conducenti, ciò significa che D.A.________ è passato con il rosso. Donde il riconoscimento di una colpa grave a suo carico. 
L'immettersi in un incrocio nonostante il semaforo rosso, che significa "fermata" (art. 68 cpv. 1 OSStr), rappresenta indubbiamente una colpa grave. Secondo dottrina e giurisprudenza va infatti riconosciuta una colpa grave a chi trascura le più elementari regole della prudenza, che ogni persona ragionevole rispetterebbe se posta nella medesima situazione (cfr. Brehm, La responsabilité automobile, Berna 1999, n. 294 pag. 121 seg. e n. 319 pag. 130). 
2.2.2 Data la colpa grave imputabile alla vittima, il Tribunale d'appello ha negato l'esistenza di un nesso causale adeguato tra la sua morte e la velocità (effettivamente) elevata del veicolo investitore. 
Gli attori si oppongono a questa decisione e dinanzi al Tribunale federale ribadiscono ancora una volta l'importanza, ai fini del giudizio, di conoscere la velocità del veicolo guidato da E.________ prima della frenata e dell'impatto, trattandosi della causa della morte di D.A.________. Essi postulano pertanto il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto. 
La loro richiesta va respinta. Innanzitutto perché poggia su di una tesi di per sé fuorviante nella misura in cui il cosiddetto "evento dannoso" viene individuato nel decesso della vittima. In realtà, l'"evento dannoso", ovverosia i fatti all'origine del danno - rappresentato fra l'altro dalla morte di D.A.________ - è costituito dall'incidente. Inoltre, come già spiegato da ambedue le istanze cantonali, il ragionamento degli attori su questo punto non regge. A fronte dell'ipotesi che l'incidente non avrebbe avuto conseguenze letali qualora E.________ fosse circolato ad una velocità più ridotta, vi è infatti la certezza che l'incidente non sarebbe avvenuto se la vittima si fosse fermata al semaforo rosso, com'era suo dovere. Nulla muterebbe la determinazione precisa della velocità della Ford Fiesta. 
2.2.3 Nonostante la gravità della colpa imputabile alla vittima, i giudici cantonali hanno negato alla convenuta la possibilità di ritenersi liberata dalla responsabilità in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, non avendo essa dimostrato l'assenza di ogni colpa a carico di E.________ (Brehm, op. cit., n. 392 pag. 158). In particolare essa non è stata in grado di fornire la prova (liberatoria) che il suo assicurato non poteva più frenare e fermarsi quando ha visto il semaforo passare al giallo (sulle condizioni per poter ammettere l'interruzione del nesso di causalità cfr. Brehm, op. cit., n. 8 pag. 5 n. 298 pag. 123). 
In simili casi, il giudice deve determinare il risarcimento considerando tutte le circostanze, quali appunto la colpa del detentore, quella della vittima - in concreto non detentore - nonché il rischio inerente l'esercizio di un veicolo a motore (art. 59 cpv. 2 e 62 LCStr, art. 43 segg. CO). Egli è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento, applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC; cfr. Bussy/ Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 59 LCStr). Per giurisprudenza invalsa, il Tribunale federale esamina con riserbo l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento, si fonda su fatti che nel caso specifico non avevano importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (DTF 129 III 715 consid. 4.4 pag. 725 con rinvii). 
2.2.4 Nella fattispecie, gli attori sono dell'avviso che la colpa concomitante di D.A.________ non possa giustificare una riduzione dell'indennità del 75%, trattandosi di una colpa uguale o inferiore a quella di E.________. 
Su questo punto la Corte ticinese ha ripreso l'argomentazione del Pretore il quale ha, a ragione, escluso la possibilità di mettere sullo stesso piano il comportamento dei due conducenti. A determinate condizioni un automobilista può superare un'intersezione quando il semaforo è giallo; egli deve per contro sempre fermarsi quando il semaforo è rosso. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, i giudici cantonali hanno tenuto conto di tutti i fattori di valutazione sopra enunciati. Da un lato hanno considerato la colpa grave imputabile alla vittima, di cui s'è già detto. Dall'altro hanno ammesso la responsabilità di E.________ che però - e questo è rilevante - non si fonda sull'esistenza di prove a suo carico quanto piuttosto sull'assenza di prove a sua discolpa (Brehm, op. cit., n. 332 pag. 133). Nemmeno il rischio inerente l'esercizio del veicolo è stato trascurato: i giudici hanno esplicitamente rimproverato a E.________ il rischio accresciuto derivante dal fatto ch'egli circolava ad una velocità superiore a quella consentita. La rilevanza di questo elemento è stata però a sua volta attenuata, non potendosi ragionevolmente pretendere da E.________ che immaginasse l'eventualità di un automobilista proveniente da destra nonostante il semaforo rosso (cfr. art. 26 LCStr). 
2.3 Alla luce di tutto quanto esposto, riconoscendo alla vittima un grado di responsabilità del 75% e riducendo, di conseguenza, nella stessa misura il risarcimento concesso ai suoi familiari, i giudici non hanno ecceduto il margine di apprezzamento che legge concede loro in questo ambito (cfr. Brehm, op. cit., n. 404 pag. 163). La chiave di ripartizione decisa dal Pretore e confermata dall'autorità d'appello non viola il diritto federale. 
3. 
Ne discende che il ricorso per riforma dev'essere respinto. 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico degli attori, in solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 agosto 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: