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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.262/2002 /mig 
 
Sentenza del 17 ottobre 2002 
Corte di cassazione penale 
 
Giudici federali Schubarth, presidente, 
Schneider e Wiprächtiger, 
cancelliere Ponti. 
 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, casella postale 1017, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Y.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Mario Molo, via Orico 9, 6500 Bellinzona, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
decreto di abbandono 
(grave infrazione alla LF sulla circolazione stradale) 
 
(ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 maggio 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Il 26 aprile 1998 si verificava, in corrispondenza dell'incrocio tra la strada cantonale Bellinzona-Locarno e Via Chicherio all'interno dell'abitato di Sementina, un incidente della circolazione che ha visto coinvolti, da una parte, Y.________ alla guida di un autoveicolo marca Opel Omega e, dall'altra, Z.________ e X.________, alla guida delle rispettive motociclette. La dinamica dell'incidente può così essere riassunta: l'automobilista Y.________ circolava nell'abitato di Sementina proveniente da Bellinzona in direzione sud. Giunta all'altezza dell'intersezione fra Via Locarno e Via Chicherio, intenzionata a svoltare a sinistra per immettersi su quest'ultima via, ella rallentava e iniziava la manovra di svolta, essendosi assicurata che i veicoli procedenti in senso contrario erano ancora lontani. Quando con la parte anteriore della sua vettura si trovava al centro della corsia di contromano, veniva però urtata dalla motocicletta condotta da Z.________, che proveniva in senso inverso; il centauro, sbalzato dalla sella, cadeva sull'asfalto dopo un volo di qualche metro oltre l'automobile, riportando delle ferite leggere. A poca distanza dal primo motociclista sopraggiungeva nella stessa direzione in sella al suo motociclo anche X.________; questi, per evitare la collisione, frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo meccanico e rovinava pesantemente a terra. Terminava la sua corsa contro il veicolo del Z.________, incastrato nel parafango posteriore destro della vettura Y.________. In seguito all'incidente, X.________ riportava una lesione permanente alla spina dorsale. 
 
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la velocità dei motociclisti coinvolti nell'incidente doveva essere superiore ai 100 km/h (e fors'anche oltre i 150 km/orari), allorquando nel tratto di strada in questione vige il limite dei 50 km/orari. 
B. 
Con decreto del 9 dicembre 1999, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha pronunciato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di Y.________. 
C. 
Adita da X.________, la Camera dei ricorsi penali (CRP) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino respingeva, con sentenza del 28 maggio 2002, l'istanza di promozione dell'accusa proposta dall'interessato. 
D. 
X.________ è insorto con tempestivo ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo che essa venga annullata e che sia accolta l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 20 dicembre 1999. 
E. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii, 458 consid. 1). 
2. 
Secondo dottrina e giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP (v. anche Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berna 2001, n. 133, e riferimenti). 
2.1 Giusta l'art. 270 lett. e PP, in vigore dal 1° gennaio 2001 nella versione conforme alla legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 270 lett. e n. 1 PP) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e n. 2 PP). 
 
La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). 
2.2 Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente é stato leso direttamente nella sua integrità fisica, ed è quindi vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è poi contestato che, per aver provocato la decisione impugnata, l'interessato aveva veste di parte nel quadro della procedura penale cantonale (DTF 121 IV 207 consid. 1a). Egli si è d'altronde costituito parte civile in tale ambito (v. art. 69 segg. CPP ticinese). Non risulta invece che egli abbia fatto valere in quell'ambito le sue pretese civili. Se non che, tale omissione non conduce a negare al ricorrente la legittimazione ricorsuale, avendo il Tribunale federale statuito che, qualora venga impugnata la decisione giudiziaria che conferma un decreto di non luogo a procedere, non è necessario che l'interessato abbia già presentato delle conclusioni civili (DTF 120 IV 44 consid. 4a). Dall'altro canto, é evidente che la decisione impugnata, secondo cui il nesso di causalità tra il comportamento dell'automobilista e il ferimento grave del motociclista è stato interrotto dalla colpa concomitante e preponderante di quest'ultimo, è atta ad influenzare il giudizio sulle pretese civili derivanti dall'infrazione invocata (art. 44 cpv. 1 CO; DTF 122 IV 17 consid. 2b; 121 IV 207 consid. 1a). Allo stadio attuale del procedimento non si può d'altronde rimproverare al ricorrente di non avere stabilito con certezza nonché indicato in cifre i danni a far valere; a questo proposito il gravame menziona, sia pur brevemente, il fatto che l'assicurazione responsabilità civile (RC) della signora Y.________ si è finora rifiutata di esaminare le pretese di risarcimento danni avanzate dal ricorrente in attesa della definizione della responsabilità penale della sua assicurata. Visto quanto sopra, il ricorrente è in principio legittimato a proporre ricorso per cassazione. 
3. 
Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP; sulla nozione v. Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berna 2001, pagg. 41 e segg.). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 118 IV 122 consid. 1; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991, pagg. 92 e 93). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Nella misura in cui il ricorrente censura l'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità cantonale, segnatamente si fonda su una diversa versione dei fatti, il suo gravame risulta pertanto inammissibile. 
4. 
L'art. 125 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio. Giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. 
 
Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti; nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a, 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit. n. 29 ad art. 18 CP). 
4.1 Secondo l'art. 36 cpv. 3 LCStr, "prima di svoltare a sinistra, deve essere data la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso"; l'art. 14 cpv. 1 ONC precisa che "chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione". D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può - premesso che ne abbia rispettato i canoni - confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; Stefan Trechsel, op. cit., n. 32 ad art. 18 CP). Secondo la giurisprudenza, ove, per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione; così, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d; 120 IV 252 consid. 2d/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 4.1 ad art. 26 LCStr e n. 3.6.3 "in fine" ad art. 36 LCStr). 
5. 
Nel caso concreto, è accertato che durante la manovra di svolta a sinistra dell'automobilista Y.________, le due motociclette provenienti in senso contrario, che godevano del diritto di precedenza, sono state ostacolate nella loro marcia; entrambe hanno terminato la loro corsa collidendo con il veicolo non-prioritario, con il conseguente grave ferimento di X.________. L'autorità cantonale ha tuttavia rinunciato ad aprire un procedimento penale nei confronti della conducente dell'automobile. A suo avviso, a quest'ultima non è infatti possibile addebitare alcuna colpa, dal momento che i veicoli prioritari sopraggiungevano ad una velocità talmente elevata ed esorbitante rispetto al limite di velocità in vigore, che il nesso di causalità fra il suo comportamento e il grave ferimento della vittima si è interrotto. 
 
In siffatte circostanze, è pertanto opportuno esaminare se l'autorità cantonale abbia a ragione negato l'esistenza di un tale nesso causale, ciò che il ricorrente contesta. 
5.1 Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii). 
 
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CP, pagg. 25-26). 
5.2 Nella fattispecie l'autorità cantonale ha accertato - in modo vincolante per il Tribunale federale - che l'automobilista ha rallentato prima di compiere la manovra di svolta a sinistra e che si é sincerata della possibilità di compiere tale manovra senza ostacolare i veicoli prioritari sopraggiungenti in senso contrario, a quel momento ancora distanti; in base al menzionato principio dell'affidamento, ella poteva contare sul fatto che, trovandosi all'interno di un abitato in un tratto di strada ove la velocità era limitata a 50 km/orari, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a velocità molto superiori a questo limite. I calcoli effettuati dalle autorità cantonali sulla scorta delle tabelle contenute nella Collezione Assista (cf. Collezione Assista, Ginevra 1998, pagg. 428-429 e 432), basati sulle testimonianze rese e sulle misurazioni effettuate dalla polizia, mostrano però che i motociclisti prioritari sopraggiungevano ad una velocità molto superiore al limite consentito, di sicuro oltre i 100 km/orari, e fors'anche vicino ai 180 km/orari; questi calcoli, peraltro pertinentemente esposti nella decisione impugnata e dei quali non vi è motivo di dubitare, appurano che la manovra di svolta a sinistra dell'automobilista poteva essere compiuta senza provocare una collisione e senza nemmeno costringere i veicoli prioritari a frenare di colpo o a compiere una repentina manovra di scanso, ammesso che questi ultimi tenessero un'andatura normale per quel tratto di strada (50 km/orari, come da limite, oppure 70 km/orari). Riferita alla presente circostanza, l'applicazione del principio "in dubio pro reo" impone inoltre di porre alla base del giudizio nei confronti dell'automobilista la versione dei fatti a lei più favorevole, e tener quindi conto, vertendo un'incertezza sull'esatta velocità delle motociclette, della velocità massima stimata. 
5.3 Il ricorrente contesta le argomentazioni sulle distanze e le relative velocità esposte nella sentenza impugnata. A suo dire, sia la posizione finale dell'automobile Y.________ - ferma sulla carreggiata di sinistra poco oltre la mezzeria - sia la testimonianza J.________ - che ha dichiarato di aver scorto la scena dall'incidente da una distanza di 150 metri - proverebbero che i motociclisti si trovavano ben più vicini di quel che si è ritenuto quando la manovra di svolta a sinistra è iniziata. In un simile scenario, la colpa dell'accaduto ricadrebbe interamente sull'automobilista, che avrebbe tagliato imprudentemente la strada ai veicoli prioritari sopraggiungenti ad una normale velocità. 
 
Così facendo, il ricorrente critica però essenzialmente l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dalle autorità cantonali; come tali, queste censure sono inammissibili nell'ambito di un ricorso per cassazione. Nella misura in cui la fattispecie descritta nel ricorso si scosta da quella contenuta nella decisione impugnata, le argomentazioni ricorsuali non possono infatti essere prese in considerazione (art. 273 cpv. 1 lett. b PP, DTF 124 IV 262 consid. 1 e rinvii). Giova comunque osservare a questo proposito, che la Corte cantonale ha dimostrato che anche qualora i motociclisti si fossero trovati a soli 150 metri dall'automobile della Y.________ e fossero sopraggiunti ad una velocità di 100 km/orari, ossia al doppio di quella consentita, non vi sarebbe stata collisione alcuna (v. sentenza impugnata, pag. 10 in basso); quanto alla testimonianza J.________ - che aveva stimato la distanza di osservazione dell'incidente in 150 metri - è stato in seguito appurato, tramite precise misurazioni, che dall'inizio del rettilineo al luogo dell'incidente vi sono in realtà 320 metri e che l'inizio della visuale rispetto al punto della collisione è di ben 345 metri. 
5.4 Da tutto quanto esposto, se ne deduce che il comportamento da parte del qui ricorrente, oggettivamente insensato, non era prevedibile; l'automobilista, dopo aver rallentato al centro della carreggiata e intenzionata a svoltare a sinistra, non poteva ad ogni modo prevedere che i veicoli scorti in lontananza, all'inizio del rettilineo, avrebbero superato la velocità consentita in tale, eccessiva, misura e che vi sarebbe perciò stato il rischio di una collisione o anche solo di intralciare la loro marcia (DTF 118 IV 277 consid. 5a e b). In simili evenienze, il comportamento del ricorrente è suscettibile di relegare in secondo piano la colpa del conducente dell'automobile (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4.6, secondo paragrafo, e n. 3.6.3 "in fine" ad art. 36 LCStr). Ne deriva che, considerando che il nesso di causalità è stato interrotto dalla colpa concomitante e preponderante della vittima, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale. 
6. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 ottobre 2002 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: