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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.83/2004 /bom 
 
Sentenza del 17 maggio 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
comminatoria di fallimento, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 29 marzo 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 29 marzo 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso di B.B.________ ed ha annullato la comminatoria di fallimento, notificatale dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ad istanza della A.________ SA. 
2. 
Con ricorso 27 aprile 2004 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e la conferma della comminatoria di fallimento. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
3. 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale (superiore) di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso e abuso nell'apprezzamento. 
 
Nella fattispecie, in base alla dichiarazione di ricevuta agli atti, la sentenza impugnata è stata ricevuta dalla ricorrente il 2 aprile 2004. La ricorrente afferma invece che la decisione le è stata intimata il 5 aprile 2004. Le ragioni di tale discrepanza non meritano approfondimento, poiché essa non è rilevante ai fini del giudizio, atteso che è pacifico che il ricorso (impostato il 28 aprile 2004) non è stato depositato nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 19 cpv. 1 LEF. La ricorrente ritiene tuttavia il proprio gravame tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali menzionate dall'art. 34 OG. Sennonché, l'art. 34 cpv. 2 OG specifica esplicitamente che la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, prevista dall'art. 34 cpv. 1 OG, non si applica in materia di esecuzione e fallimenti. Infine, poiché con la sentenza impugnata viene annullata la comminatoria di fallimento e quindi bloccata la procedura esecutiva, non entrano nemmeno in linea di conto le ferie previste dalla LEF (art. 56) con riferimento agli atti esecutivi: per costante giurisprudenza, infatti, un atto esecutivo introduce o continua la procedura in vista di soddisfare il creditore attraverso l'esecuzione forzata dei beni del debitore (DTF 96 III 46 consid. 3; 115 III 6 consid. 5 pag. 10; 121 III 284 consid. 2a). 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, perché tardivo. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, al rappresentante dell'escussa (C.B.________), all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 17 maggio 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: