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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_452/2017  
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Meyer; Parrino 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
  A.________, patrocinato 
dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità 
(rendita d'invalidità; riconsiderazione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2017 (32.2016.101). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1970, attivo dal 2001 principalmente quale tecnico edile presso la ditta B.________ SA, nel maggio 2005 ha presentato una domanda di prestazioni, lamentando "cisti perianali con fistole recidive". Con decisione del 14 dicembre 2006, rispettivamente del 14 maggio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI), preso atto che l'abituale professione da un punto di vista medico era la più idonea e poteva essere svolta nella misura del 50 %, gli ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° maggio 2005, in applicazione del metodo di confronto percentuale ("Prozentvergleich"). In seguito a una procedura di revisione avviata d'ufficio nell'ottobre 2007, la mezza rendita d'invalidità è stata confermata con comunicazione del 20 marzo 2009.  
 
A.b. Nel febbraio 2010 l'UAI ha intrapreso un'ulteriore revisione d'ufficio. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione del 2 marzo 2011, l'UAI, in via di riconsiderazione, ha soppresso la rendita d'invalidità in assenza di un grado d'invalidità pensionabile, calcolato in applicazione del metodo ordinario di confronto dei redditi.  
 A.________ si è aggravato il 1° aprile 2011 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 22 giugno 2011 ha annullato la decisione dell'UAI, con rinvio degli atti per accertamenti sia di natura medica che economica. 
 
A.c. Con progetto di decisione dell'8 gennaio 2014 l'UAI ha concluso, in via di riconsiderazione, per la soppressione della mezza rendita d'invalidità con effetto retroattivo al 30 aprile 2011. In sede di audizione, l'UAI ha esperito nuovi accertamenti, in particolare la perizia pluridisciplinare dell'8 aprile 2016. Con decisione del 14 luglio 2016 l'UAI ha riconosciuto che al momento dell'assegnazione della mezza rendita d'invalidità è incorso in un errore manifesto avendo applicato il "Prozentvergleich" in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi, da cui risulta un grado d'invalidità del 26 %. Ritenuta l'importanza della sua correzione, l'UAI, riconsiderando le decisioni 14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007 nonché la comunicazione del 20 marzo 2009, ha predisposto la soppressione del diritto alla mezza rendita invalidità con effetto retroattivo al 30 aprile 2011.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 13 settembre 2016 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 17 maggio 2017 ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 19 giugno 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di ammettere il ricorso e riformare il giudizio cantonale nel senso di confermare il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità e ordinare all'UAI di versare tutte le prestazioni trattenute dal momento della revisione ad oggi. 
 
L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite verte sul diritto del ricorrente a una rendita d'invalidità nel quadro di una procedura di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, segnatamente sulla soppressione con effetto retroattivo al 30 aprile 2011 della rendita d'invalidità del 50 % concessagli dal 1° maggio 2005.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una riconsiderazione di una decisione formalmente passata in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha dapprima constatato che, dal punto di vista dello stato di salute, non vi era stata una sostanziale modifica della capacità lavorativa dell'interessato da quando gli era stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita d'invalidità. Il giudice cantonale ha in seguito considerato che i presupposti per una riconsiderazione fossero realizzati in quanto gli accertamenti eseguiti avevano permesso di constatare l'errore manifesto commesso dall'UAI nel definire il grado d'invalidità mediante il metodo del confronto percentuale allorquando, in quel frangente, il ricorrente non presentava un'incapacità al guadagno, il discapito economico reale essendo minore dell'inabilità medico-teorica del 50 %. Il Tribunale cantonale ha in seguito analizzato se dall'assegnazione della prestazione fossero intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante idonee a giustificare il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse. In applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi la Corte cantonale è giunta a un grado d'invalidità non pensionabile del 26 %. La Corte cantonale ha dunque concluso che a giusta ragione l'UAI aveva soppresso la mezza rendita d'invalidità come da decisione del 2 marzo 2011.  
 
3.2. Il ricorrente censura alla Corte cantonale di avere ritenuto un errore manifesto nella decisione impugnata, con la conseguenza di un'assenza di presupposti per una riconsiderazione nel 2011. A mente del ricorrente il metodo di confronto percentuale è stato adottato sin dall'inizio a giusta ragione: nessun errore sulla scelta di tale metodo è pertanto dato. In subordine, il ricorrente afferma che se "si volesse ammettere che vi sono i presupposti per una riconsiderazione del metodo di raffronto percentuale, anche sulla base di un raffronto dei redditi da valido e invalido si giunge alla conclusione che la mezza rendita è ancora giustificata" (memoriale di ricorso, pag. 4).  
 
4.   
Conformemente all'art. 53 cpv. 2 LPGA in relazione all'art. 2 LPGA e all'art. 1 cpv. 1 LAI, l'amministrazione può, in ogni momento, tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato, che non sono state oggetto di un controllo giudiziario, se è provato che erano manifestamente errate e che la loro rettifica ha una notevole importanza. Per determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti, cfr. pure sentenza 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid. 2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr. su tale tema DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17 con riferimenti; sentenza 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali (cfr. sentenza 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 e 138 V 324 consid. 3.3 pag. 328). Nemmeno è dato un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 seg.). 
 
5.  
 
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che al momento della determinazione del diritto alla rendita d'invalidità a seguito della richiesta del maggio 2005, il ricorrente lavorava stabilmente dal 2001 come tecnico edile presso la ditta B.________ SA, occupandosi della gestione della parte tecnica dell'azienda. Dal punto di vista valetudinario il dott. N. C.________ del Servizio medico regionale dell'UAI e il perito dott. C. D.________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia, cui era stata conferita la perizia gastroenterologa, avevano stabilito un'incapacità lavorativa del 50 % nell'abituale professione di tecnico edile del ricorrente, che era anche stata ritenuta la più idonea dal punto di vista medico (cfr. perizia dott. C. D.________ del 22 maggio 2006 e suo complemento del 9 ottobre 2006, come pure in particolare l'annotazione del 10 ottobre 2006 del dott. N. C.________). Considerate queste circostanze, l'amministrazione aveva deciso di determinare il grado d'invalidità con il metodo del confronto percentuale ("Prozentvergleich"; su tale tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti, come pure cfr. sentenza 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 consid. 4.2 con riferimenti), in luogo di quello ordinario di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). L'UAI aveva optato espressamente per tale metodo, ritenendo il risultato sufficientemente affidabile. Prova della correttezza della scelta ritenuta dall'UAI è che nell'incarto AI figura pure un calcolo, effettuato il 16 ottobre 2006, del grado d'invalidità mediante metodo di raffronto dei redditi da cui risulta una capacità di guadagno residua del 44.31 %, che aprirebbe comunque il diritto a una mezza rendita d'invalidità. L'UAI nella decisione di attribuzione della mezza rendita d'invalidità, considerato soprattutto che l'abituale attività professionale era stata ritenuta la più idonea da un punto di vista medico e che l'attuale capacità di guadagno residua non era comunque incrementabile in un'altra attività lavorativa svolta in misura del 50 % aveva però optato per il metodo del confronto percentuale. Conformemente alla giurisprudenza menzionata al consid. 4, non si è dunque in presenza di un errore manifesto della decisione di concessione della mezza rendita d'invalidità. Il Tribunale cantonale, accertando la presenza di un errore manifesto, ha dunque violato il diritto federale constatando come le condizioni della riconsiderazione fossero date.  
 
5.2. A titolo abbondanziale si rileva altresì che, considerato che le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA non sono realizzate, non è necessario analizzare se dal momento dell'assegnazione della prestazione siano intervenute le modifiche della situazione, così come invece effettuato dalla Corte cantonale (cfr. consid. 2.5.2 pag 12 e considerandi successivi del giudizio impugnato).  
 
6.   
Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico dell'opponente. Il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili a carico dell'opponente (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2017 e la decisione impugnata dell'Ufficio AI del 14 luglio 2016 sono annullati. 
 
2.   
Le spese giudiziarie per la procedura innanzi al Tribunale federale di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili nella precedente procedura. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi