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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_225/2020  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 maggio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
GastroSocial Cassa di compensazione, Via Gemmo 11, 6903 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 febbraio 2020 (31.2019.18). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ del 26 marzo 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 24 febbraio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante il quale è stata confermata la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 della GastroSocial Cassa di compensazione di richiedergli il risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 6'888.30 per contributi paritetici non soluti da B.________ Sagl in liquidazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2018, 
 
 
considerando:  
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime, 
che l'insorgente si limita a sottolineare come, malgrado le difficoltà economiche della società, sono finalmente rimasti scoperti solo due mesi e mezzo di affitto e i contributi sociali, che da questa attività non ha tratto alcun beneficio e che pertanto non gli si può imputare una colpa, 
che così facendo, il ricorrente si oppone in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) a quanto accertato dal Tribunale cantonale, ciò che non costituisce una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF per entrare in materia sul suo ricorso, 
che ad ogni modo il gravame dell'insorgente non è ammissibile anche per un secondo motivo, poiché un ricorso in materia di diritto pubblico contro i giudizi cantonali relativi a controversie giusta l'art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), che spetta al ricorrente spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che nel caso concreto questi presupposti non sono realizzati, considerato che il valore litigioso di fr. 6'888.30 non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente non dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale, 
che, considerata l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, può essere preso in considerazione solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 segg. LTF), questo solo alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF, alle quali il gravame comunque non adempie, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, rispettivamente art. 117 LTF in relazione all'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, 
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 5 maggio 2020 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi