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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_450/2022  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 maggio 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.216). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
I coniugi A.________ (1947) e B.________ (1953), cittadini italiani, sono giunti in Svizzera il 21 ottobre 2003. Agli stessi è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, poi regolarmente rinnovato (un'ultima volta, il 22 settembre 2015, con termine di controllo fissato per il 19 ottobre e per il 20 ottobre 2018). 
A.________ ha ottenuto un permesso per svolgere un'attività lucrativa, dapprima quale dipendente, successivamente quale lavoratore autonomo; in questi anni, B.________ ha invece beneficiato di un permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare. 
 
B.  
Il 12 febbraio 2013, la Cassa cantonale di compensazione AVS ha riconosciuto ad A.________ una rendita mensile di vecchiaia di fr. 271.-- dal 1° settembre 2012, aumentata a fr. 274.-- dal 1° gennaio 2013. Anche dopo aver raggiunto i 65 anni di età (2012), egli ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa. 
Il 4 dicembre 2008 e il 22 settembre 2015, il rilascio di un permesso di domicilio ai coniugi A.________-B.________ è stato negato, in ragione del fatto che avevano accumulato dei debiti. Il soggiorno in Svizzera ha quindi continuato ad essere regolato attraverso permessi di dimora. 
 
C.  
Avvicinandosi il termine di controllo fissato dalle autorità migratorie, il 9 ottobre 2018 A.________ e B.________ hanno domandato il "rinnovo" dei loro permessi di dimora UE/AELS: il marito, per continuare a svolgere un'attività lucrativa indipendente (prima sospesa e poi ripresa); la moglie, nell'ambito del ricongiungimento familiare. 
Dopo vari scambi di scritti tra le parti, con decisioni del 19 aprile 2019 la Sezione della popolazione dei Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di "rinnovo" dei permessi di soggiorno formulata il 9 ottobre precedente dai coniugi A.________-B.________, fissando loro un termine per lasciare la Svizzera. Su ricorso, la liceità del rifiuto di rinnovare i permessi è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (13 marzo 2020) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza del 4 maggio 2022. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 2 giugno 2022, A.________ (ricorrente 1) e B.________ (ricorrente 2) si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo di annullare la sentenza dell'ultima istanza cantonale e rinviare l'incarto alle autorità competenti, per procedere agli atti istruttori ancora necessari e rinnovare il loro permesso di dimora UE/AELS. In parallelo, hanno domandato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. 
Il 4 giugno 2022, l'effetto sospensivo richiesto è stato concesso. Chiamate ad esprimersi, la Corte cantonale e la Sezione della popolazione hanno domandato la conferma della decisione impugnata. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il 25 agosto 2022, l'insorgente ha ribadito la sua posizione, producendo nuovi documenti con date successive a quella del giudizio impugnato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
1.1. Gli insorgenti, che sono di nazionalità italiana, possono però di principio riferirsi ai diritti garantiti dall'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), ragione per la quale l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione (sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 1.1). Alla luce della loro lunga permanenza in Svizzera, essi possono inoltre richiamarsi all'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101; DTF 144 I 266 consid. 3.9). La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno è una questione di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1).  
 
1.2. Il ricorso è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da persone che hanno legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF (sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve pertanto spiegare, in maniera concisa ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Pertanto, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi soltanto alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
3.  
 
3.1. Con istanza del 9 ottobre 2018, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno domandato il "rinnovo" dei loro permessi di dimora UE/AELS; il marito, per continuare a svolgere un'attività lucrativa indipendente, secondo quanto riconosciutogli fin dal 2008 (al riguardo, cfr. la decisione del Consiglio di Stato del 13 marzo 2020, consid. A, qui richiamata a lecita completazione dell'accertamento dei fatti; art. 105 cpv. 2 LTF); la moglie, nell'ambito del ricongiungimento familiare. In discussione è il diniego di tale richiesta. Interpellata su ricorso, anche la Corte cantonale ha infatti tutelato la decisione di rifiutare il "rinnovo".  
 
3.1.1. Nel suo giudizio, essa ha dapprima indicato che, benché cittadino italiano in possesso di un documento di legittimazione valido, il ricorrente 1 non può appellarsi ai diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone. In questo contesto, ha osservato:  
(a) che, in considerazione dell'attività marginale da lui svolta, le condizioni per riconoscergli lo statuto di lavoratore indipendente (giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC) non sono adempiute; 
(b) che egli non ha neanche un diritto di rimanere in Svizzera dopo la cessazione di un'attività lavorativa, raggiunta l'età della pensione (giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 allegato I ALC); 
(c) che, in assenza di mezzi finanziari sufficienti, un diritto a soggiornare nel nostro Paese non può essere riconosciuto al ricorrente 1 nemmeno quale persona che non svolge nessuna attività lucrativa (giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC). 
 
3.1.2. Nel contempo, giunto alla conclusione che il ricorrente 1 non può richiamarsi all'accordo sulla libera circolazione delle persone, il Tribunale amministrativo ticinese ha constatato che ciò comporta un diniego del permesso di dimora UE/AELS anche alla ricorrente 2, perché alla stessa era stata rilasciata un'autorizzazione di soggiorno unicamente nell'ambito del ricongiungimento familiare, e le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno a titolo originario non sono date (nessuno svolgimento di attività lavorative e assenza di mezzi finanziari necessari al proprio mantenimento).  
 
3.1.3. Negata la possibilità di richiamo all'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Corte cantonale ha infine osservato che un diritto di soggiorno in Svizzera non può essere ammesso neppure in base a norme del diritto interno o all'art. 8 CEDU.  
 
3.2. Davanti al Tribunale federale, gli insorgenti sostengono per contro che le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale ledano l'accordo sulla libera circolazione delle persone, perché non riconoscono lo statuto di lavoratore indipendente al ricorrente 1, rispettivamente un diritto di rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC, con diritto di soggiorno derivato anche per la ricorrente 2. Inoltre, lamentano una violazione del diritto alla protezione della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU.  
 
4.  
 
4.1. In un capitolo dal titolo "della revoca del permesso di dimora B UE/AELS per lavoratore indipendente del signor A.________ rilasciato il 22 settembre 2015 con validità dal 19 ottobre 2013 al 19 ottobre 2018" gli insorgenti si lamentano del fatto che la Corte cantonale non abbia identificato il momento in cui il ricorrente 1 avrebbe perso la qualità di lavoratore indipendente. "Considerando che la revoca con effetto retroattivo al 19 ottobre 2013 del permesso di dimora B UE/AELS per attività indipendente del signor A.________ è giustificata", si può leggere ancora nell'impugnativa, i Giudici ticinesi avrebbero quindi violato il diritto vigente e stessa cosa varrebbe nei confronti della moglie.  
 
4.2. Così argomentando, i ricorrenti partono tuttavia da un presupposto sbagliato, poiché se è vero che nelle sue decisioni del 19 aprile 2019 la Sezione della popolazione parla, oltre che del diniego del rinnovo, anche di una revoca del permesso di dimora sin lì detenuto, altrettanto vero è che davanti alla Corte cantonale non era in discussione una "revoca con effetto retroattivo" del permesso di dimora concesso in precedenza, bensì il diniego di una richiesta di "rinnovo" (giudizio impugnato, considerandi C e 1.2, nei quali viene chiaramente circoscritto l'oggetto del litigio davanti all'istanza giudiziaria ticinese).  
Con decisione del 22 settembre 2015, cui rinvia anche la sentenza querelata (consid. B), le autorità migratorie hanno infatti negato il rilascio di un permesso di domicilio indicando di voler "continuare a regolare le vostre condizioni di residenza con i permessi di dimora B UE/AELS che vi perverranno aggiornati nei prossimi giorni" e dagli atti risulta anche che tali permessi sono stati in seguito rilasciati ai loro destinatari: un primo al ricorrente 1, con "validità" fino al 19 ottobre 2018 e con la menzione "scopo del soggiorno effettivo, soggiorno con attività lucrativa"; un secondo alla ricorrente 2, con "validità" fino al 20 ottobre 2018 e con la menzione "scopo del soggiorno effettivo, vivere con il coniuge". 
 
4.3. Giunti a "scadenza" i permessi concessi nel 2015 - in realtà, un semplice termine di controllo - la questione che si poneva era quindi quella a sapere se le condizioni per riconoscere un permesso di soggiorno in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone fossero ancora date e a questa domanda ha risposto anche la Corte cantonale, dopo che l'istanza di "rinnovo" era stata respinta.  
In effetti, un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha di per sé portata dichiarativa, e non perde validità con il passare del tempo, ma soltanto quando le condizioni per il suo riconoscimento non sono più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2; sentenza 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 1.2). Ciò nonostante, un controllo periodico da parte delle autorità permane possibile e proprio a verificare se le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone siano ancora rispettate, a precisare il tipo di soggiorno, o ad adattare il permesso a cambiamenti eventualmente intervenuti, serviva anche la procedura di "rinnovo" oggetto della presente causa (DTF 136 II 329 consid. 2.2, relativo al termine di controllo e alla procedura di "rinnovo" di un permesso UE/AELS; sentenze 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 4.1 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 7.1). 
 
4.4. In conformità all'oggetto del litigio indicato nel giudizio impugnato, la questione che si pone non è quindi quella di una "revoca con effetto retroattivo", bensì dell'esistenza o meno delle condizioni per confermare ai ricorrenti un diritto di soggiorno in Svizzera.  
 
5.  
Sempre nel capitolo dal titolo "della revoca del permesso di dimora B UE/AELS per lavoratore indipendente del signor A.________ rilasciato il 22 settembre 2015 con validità dal 19 ottobre 2013 al 19 ottobre 2018", gli insorgenti lamentano anche la mancata conferma del riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente al ricorrente 1. 
 
5.1. La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno (sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2). In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1; 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale, per mezzo della quale è svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di sé e della propria famiglia (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1 segg.).  
Decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante, che va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, di un elenco dei clienti ecc. (sentenze 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2; 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3). 
 
5.2. Ora, pure nella fattispecie la Corte cantonale ha confermato che - contrariamente a quanto avvenuto fin dal 2008 (al riguardo, cfr. la decisione del Consiglio di Stato del 13 marzo 2020, consid. A) - il ricorrente 1 non poteva più riferirsi allo statuto di lavoratore indipendente giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC, perché l'attività da lui svolta aveva oramai un carattere soltanto marginale.  
Essa è giunta a questa conclusione indicando una serie di dati relativi alle entrate annuali degli insorgenti, emersi o notificati dagli stessi durante la procedura (giudizio impugnato, consid. 5.2). 
 
5.3. Chiamati a confrontarsi con il considerando 5.2 della querelata sentenza e con i precisi accertamenti in esso contenuti (art. 42 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1), i ricorrenti omettono tuttavia di farlo.  
Nel contempo, essi pretenderebbero che lo statuto di lavoratore indipendente venisse riconosciuto al ricorrente 1 in base a una serie di fatti e cifre che non risultano dal giudizio impugnato e che - in assenza di una critica all'accertamento dei fatti, che dimostri una violazione del divieto d'arbitrio - non possono essere quindi ritenuti (precedente consid. 2.2). 
 
5.4. Sia come sia, si può ad ogni modo rilevare che, in base ai fatti che risultano dalla pronuncia cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), la conclusione cui giunge la Corte ticinese va condivisa. In effetti, cifre relative a guadagni durante il 2018 e il 2019 non ne risultano. Malgrado una richiesta in tal senso da parte dei Giudici di appello, le cifre notificate per gli anni 2020 e 2021 non sono state invece documentate.  
Di conseguenza, l'onere della prova che incombeva sugli insorgenti in merito al mantenimento della qualità di lavoratore autonomo da parte del ricorrente 1 non può essere considerato soddisfatto e il diniego di uno statuto in tal senso va confermato. 
 
6.  
 
6.1. In un capitolo dal titolo "del rifiuto del rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS al signor A.________ sulla base di un diritto di rimanere" gli insorgenti denunciano una lesione dell'art. 4 allegato I ALC in relazione con gli art. 2 e 3 della direttiva 75/34/CEE. In tale contesto, si lamentano in particolare (anche) del fatto che il Tribunale amministrativo non abbia riconosciuto la nascita di tale diritto durante il periodo 2017/2018: a titolo originario, per il ricorrente 1; a titolo derivato, per la ricorrente 2.  
 
6.2. A norma dell'art. 4 allegato I ALC i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica. In questo contesto, conformemente all'art. 16 ALC, va fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10).  
Per persone che svolgono un'attività non salariata, l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE prevede che ha diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro chi, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, ed ha ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni. 
Giusta l'art. 5 della direttiva 75/34/CEE per l'esercizio del diritto di rimanere il beneficiario ha un periodo di due anni dal momento in cui è stato acquisito; gli Stati membri non impongono particolari formalità al beneficiario ai fini del diritto di rimanere. 
 
6.3. I Giudici ticinesi hanno negato al ricorrente 1 un diritto di rimanere in Svizzera - dopo la cessazione di un'attività lavorativa indipendente, raggiunta l'età della ordinaria pensione (giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 allegato I ALC) - facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale e, in particolare, alla DTF 146 II 145.  
Richiamandosi a tale pronuncia, hanno infatti rilevato che se è vero che il diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I può essere maturato pure quando un'attività indipendente è stata intrapresa dopo aver raggiunto l'età ordinaria del pensionamento, altrettanto vero è che questa attività non può avere un carattere solo marginale, come era il caso per l'attività indipendente esercitata dal ricorrente. 
 
6.4. L'argomentazione addotta per negare un diritto di rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC al ricorrente 1 non può essere tuttavia condivisa.  
Oggetto della DTF 146 II 145 era infatti il permesso di soggiorno di una persona trasferitasi nel nostro Paese dopo avere raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ed il Tribunale federale era chiamato a rispondere alla questione a sapere se il diritto di rimanere ai sensi dell'art. 4 allegato I in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE fosse stato acquisito anche a seguito dell'attività professionale di carattere indipendente intrapresa dopo l'arrivo in Svizzera, all'età di 73 anni (DTF 146 II 145 consid. 3.2.3). 
Per contro, la situazione nel caso che ci occupa è ben diversa, siccome il ricorrente 1 non si è trasferito nel nostro Paese per lavorare raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, nel 2012, bensì nell'ottobre 2003, quando aveva 56 anni (precedente consid. B) ed egli ha poi continuato a lavorare in Svizzera per lo meno fino al 22 settembre 2015, cioè fino all'ultima volta in cui, chiamate ad esprimersi sul "rinnovo" dell'autorizzazione di dimora, le autorità migratorie hanno riesaminato la sua situazione e confermato che le condizioni per permettergli di beneficiare di un permesso di dimora UE/AELS per "soggiorno con attività lucrativa" erano ancora date (precedenti consid. A e 4.2). 
 
6.5. Proprio quanto appena indicato porta però a considerare che, oltre a non poter approvare il riferimento alla DTF 146 II 145, a causa delle differenze tra il caso oggetto della stessa e quello in discussione, il Tribunale federale non può condividere il giudizio impugnato nemmeno nel risultato, ovvero per quanto riguarda il diniego del diritto a rimanere sulla base dell'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE.  
Come rammentato, alla luce dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE, concernente i lavoratori autonomi, ha infatti diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro chi, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, vi ha svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto da più di tre anni. La cessazione dell'attività presuppone d'altra parte che lo straniero adempisse fino a quel momento alle condizioni per riconoscergli la qualità di lavoratore indipendente (al riguardo, cfr. ad esempio la sentenza 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 7.2). 
 
6.6. Tutte queste condizioni devono essere difatti ammesse anche nella fattispecie in esame, in relazione al ricorrente 1.  
 
6.6.1. Siccome egli e sua moglie sono giunti in Svizzera nel 2003 e non risultano avere mai lasciato il nostro Paese, i tre anni di soggiorno ininterrotto su suolo elvetico sono in effetti manifestamente dati.  
 
6.6.2. Inoltre, stessa cosa vale per il raggiungimento dell'età ordinaria della pensione prevista dalla legislazione svizzera, perché il ricorrente 1 ha in ogni caso raggiunto i 65 anni già nel 2012 (sentenza 2C_168/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.2).  
 
6.6.3. Infine, i fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) attestano anche di rinnovi continui del permesso di dimora del ricorrente 1 dal suo arrivo e fino al 22 settembre 2015 (precedenti consid. A e B; dal 2008 quale lavoratore indipendente; precedenti consid. 3.1 e 5.2), ragione per la quale ammesso dev'essere pure il rispetto della condizione dello svolgimento di un'attività lavorativa durante gli ultimi dodici mesi prima della cessazione della stessa. Benché la Corte cantonale non abbia indicato a partire da quale momento ritenesse che l'attività svolta dal ricorrente 1 non fosse più sufficiente al riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente, e andasse quindi considerata come "cessata" (sentenza 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 7.2), risulta infatti che le autorità ticinesi hanno comunque ancora ammesso detto statuto in occasione del "rinnovo" pronunciato il 22 settembre 2015, dopo avere proceduto a una verifica della situazione degli insorgenti (precedenti consid. 4.2 e 4.3), e ciò basta.  
 
6.7. Di conseguenza, il diritto di rimanere in Svizzera del ricorrente 1, fatto valere già in modo concludente restando finora nel nostro Paese (art. 5 della direttiva 75/34/CEE; sentenza 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3.1, relativo all'art. 5 del regolamento 1251/70, di tenore analogo), va ammesso e stessa cosa vale per la moglie.  
In effetti, riconosciuto il diritto (originario) di rimanere del ricorrente 1 (art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE), un diritto (derivato) di rimanere in Svizzera con il proprio coniuge dev'essere riconosciuto anche alla ricorrente 2 (art. 3 allegato I ALC; art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 3 della direttiva 75/34/CEE; ASTRID EPINEY/GAËTAN BLASER, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Amarelle/ Nguyen [curatori], 2014, n. 21 seg. ad art. 7 ALC). Nella situazione descritta nel considerando 6.6, che già dà conto del rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE, anche l'esecuzione di ulteriori atti istruttori è infatti superflua. 
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso è accolto e la sentenza del 4 maggio 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata, senza che sia necessario soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora UE/AELS ai ricorrenti.  
 
7.2. Da parte sua, l'istanza inferiore dovrà di nuovo esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).  
 
7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà tuttavia agli insorgenti, patrocinati da un avvocato e creditori solidali, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto e la sentenza del 4 maggio 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora ai ricorrenti. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.  
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale. 
 
5.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli