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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_375/2019  
 
 
Sentenza del 23 settembre 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Fondazione C.________, 
patrocinata dall'avv. Antonio Galli, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2019 
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino (12.2019.118). 
 
 
Considerando:  
che, dopo aver disdetto per mora nel pagamento il contratto di locazione sottoscritto con B.________ e A.________, la Fondazione C.________ ha chiesto con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 6 giugno 2019 al Pretore del distretto di Lugano l'espulsione dei predetti conduttori da un appartamento a Carabietta; 
che il Pretore ha accolto l'istanza con giudizio del 15 luglio 2019 e ha ordinato agli inquilini di riconsegnare l'ente locato entro il 31 agosto 2019; 
che con sentenza 7 agosto 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, l'appello presentato da B.________ e A.________; 
che la Corte cantonale, dopo aver ritenuto l'appello irricevibile per la sua carente motivazione, ha rilevato l'impossibilità, cagionata da una valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle pigioni, di ottenere una protrazione della locazione per asseriti motivi personali e di salute; 
che il 13 agosto 2019 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale con uno scritto in cui indicano di " non aver commesso alcun atto punibile ", narrano episodi della loro vita, affermano di avere solo chiesto di essere risarciti mensilmente di fr. 200.-- e illustrano le conseguenze della decisione cantonale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che gli atti scritti al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 LTF cpv. 1) e che nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, i ricorrenti non formulando alcuna conclusione e non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; 
 
che pertanto il ricorso, sprovvisto di conclusioni e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); 
che eccezionalmente, viste le particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 settembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti