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«AZA» 
I 607/99 Ge 
 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2000 
 
nella causa 
R.________, ricorrente, rappresentata dall'avvocato C.________, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
 
 
A.- R.________, nata nel 1948, di professione commerciante indipendente di prodotti naturali, in data 24 aprile 1997 ha presentato richiesta volta ad ottenere segnatamente una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, in quanto affetta da diversi disturbi cervico-toraco-lombari causati da un incidente della circolazione stradale avvenuto il 13 novembre 1995. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha esperito l'istruttoria prendendo a fondamento in particolare le risultanze mediche di soggiorni dell'assicurata presso la clinica di riabilitazione Y.________, dal 26 febbraio al 23 prile e dal 18 giugno al 3 luglio 1997 (referti del 3 aprile, 23 aprile e 7 luglio 1997), nonché una relazione peritale redatta il 5 gennaio 1998 dal prof. L.________, della Clinica di neurologia dell'Ospedale X.________. 
Con decisione 17 marzo 1998 l'UAI ha respinto la richiesta, considerando che il danno alla salute lamentato dall'interessata, conformemente all'apprezzamento del prof. L.________, comportava un'incapacità al lavoro pari al 25 % soltanto. 
 
B.- Rappresentata dall'avvocato C.________ 
l'assicurata è insorta contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Argomentava che nel referto del prof. L.________ la problematica psichica non era stata analizzata e che dal profilo neurologico e ortopedico le indagini effettuate presso la clinica Y.________, concludenti per un'inabilità del 50 %, risultavano essere assai più approfondite di quelle eseguite all'Ospedale X.________. Chiedeva pertanto che fosse riconosciuta inabile al lavoro nella misura di almeno il 70 %. Ulteriormente, la ricorrente ha ancora prodotto la copia di una prova peritale allestita il 1° giugno 1998 dal dott. D.________, di Milano. 
Con giudizio 8 settembre 1999 l'autorità di ricorso cantonale ha accolto il gravame ai sensi dei considerandi. In particolare ha ritenuto che dal profilo organico la perizia del prof. L.________ era completa, per cui le sue conclusioni potevano essere fatte proprie dal Tribunale. Dal profilo psichiatrico non erano invece stati operati accertamenti sufficientemente approfonditi. Si giustificava pertanto il rinvio degli atti all'amministrazione affinché procedesse all'allestimento di una perizia avente per oggetto quest'ultima tematica. 
 
C.- Patrocinata dal suo legale, l'interessata interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Lamenta di aver subito un importante trauma con "colpo di frusta", per cui non sarebbe più in grado, e ciò nella misura del 100 %, di svolgere la propria attività professionale. Contestate le conclusioni del prof. L.________, fonda le proprie allegazioni sugli accertamenti eseguiti alla clinica Y.________ e sulle indagini attestate dal dott. D.________. Reputa che la Corte cantonale, omettendo di tener conto di quest'ultimi pareri, avrebbe commesso manifesto arbitrio nell'apprezzamento dei fatti e violato il suo diritto di essere sentita. Produce un certificato emesso dalla Clinica Schulthess di Zurigo in data 28 aprile 1999 e conclude, protestate spese e ripetibili, ribadendo la domanda di essere riconosciuta inabile al lavoro nella misura di almeno il 70 %. In via subordinata postula che la propria incapacità lavorativa venga stabilita in base a perizie giudiziarie aventi per oggetto non solo il problema psichiatrico, bensì pure la questione ortopedico-neurologica. 
L'UAI propone la disattenzione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. 
 
2.- a) Nel caso di specie, per stabilire l'incapacità lavorativa e di guadagno della ricorrente dovuta ai disturbi di carattere organico, la Corte cantonale si è segnatamente fondata sulla relazione peritale redatta dal prof. L.________ in data 5 gennaio 1998. Ha invece considerato che il parere dei sanitari della clinica Y.________, espresso in referti del 3 aprile, 23 aprile e 7 luglio 1997, non risultasse altrettanto convincente in quanto si riferiva alla fase più acuta dello stato patologico dell'assicurata, quindi ad un periodo instabile dell'evoluzione delle sue infermità. Per quanto atteneva alla perizia stilata dal dott. D.________ in data 1° giugno 1998, la precedente istanza ha invece rilevato che le risultanze ivi contenute erano diametralmente opposte a quelle della relazione del prof. L.________. Ha altresì ritenuto che le indagini del sanitario italiano si riferissero a fatti verificatisi posteriormente all'epoca in cui era stata resa la decisione impugnata, per cui non si poteva tenerne conto. 
 
b) L'opinione dei giudici di prime cure non può essere 
condivisa e deve pertanto essere disattesa. E' innanzitutto opportuno rilevare che la circostanza secondo la quale le indagini della clinica Y.________ porterebbero sulla fase più acuta dello stato patologico della ricorrente non è motivo sufficiente per porre in dubbio il valore probante dei referti medesimi, in particolar modo se si osserva che l'interessata ha soggiornato in tale istituto di cura per periodi di considerevole durata. Deve d'altro canto essere notato che la perizia del dott. D.________, seppure parzialmente in contrasto con le risultanze delucidate dal prof. L.________, si riferisce ad una fattispecie soltanto di poco più di due mesi posteriore a quella determinante per la resa della controversa decisione. Di particolare incidenza per l'esito della presente vertenza è tuttavia il fatto che le conclusioni della perizia redatta dal prof. L.________ si rivelano lacunose e poco chiare. Nel referto del 5 gennaio 1998 detto sanitario ha infatti valutato l'incapacità lavorativa dell'interessata prendendo a fondamento unicamente le conseguenze dovute all'incidente della circolazione stradale subito il 13 novembre 1995. Tra l'altro egli afferma, pur accennando a turbe di natura ipocondriaca già riscontrate nel 1990, che la parziale attribuzione dei disturbi funzionali di carattere neuropsicologico all'infortunio in oggetto è desumibile unicamente dalla circostanza che altre cause non siano ravvisabili in concreto. Ammette poi, nonostante non ne tragga conclusioni di rilievo, che da un'indagine effettuata il 24 novembre 1997 dalla psicologa F.________, presso la medesima clinica di neurologia dell'Ospedale X.________, emerge come l'incapacità lavorativa teorica dell'assicurata sia stata valutata nella misura del 30 - 35 %. Infine, proponendo di ammettere un'incapacità lavorativa del 25 %, il prof. L.________ intende da un lato tener conto delle conseguenze dell'infortunio, dall'altro asserisce che dal profilo somatico-neurologico non sussiste alcuna riduzione della capacità lavorativa dovuta a tale evento. 
 
c) Deriva da quanto precede che le istanze inferiori, 
privilegiando l'opinione del prof. L.________ e dando minor credito a quella espressa dai sanitari della clinica Y.________ e dal dott. D.________, hanno segnatamente omesso di considerare come l'assicurazione per l'invalidità, di carattere finale, sia tenuta a rispondere dell'invalidità indipendentemente dalla sua causa. Ne discende che, rinviati gli atti dell'inserto all'amministrazione come predisposto dalla Corte cantonale, l'UAI dovrà completare l'istruttoria ordinando non solo l'allestimento di una perizia psichiatrica, bensì pure di una perizia riguardante i disturbi organici di cui la ricorrente si considera affetta. Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto parziale accoglimento nel senso delle conclusioni formulate dall'insorgente in via subordinata. Nella misura in cui la precedente istanza ha statuito sul tema dell'invalidità dell'assicurata dal profilo organico, il giudizio cantonale deve quindi essere annullato. 
 
3.- Vincente in causa, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 1999 
nella misura in cui ha statuito sul tema dell'invali- 
dità di R.________ dal profilo organico, la causa è 
rinviata all'UAI affinché, dopo aver proceduto 
conformemente ai considerandi, renda un nuovo pro- 
vvedimento. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'Ufficio opponente verserà a R.________ la somma di 
fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la 
procedura federale. 
 
IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 
statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripeti- 
bili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del 
processo in sede federale. 
 
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale della assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 11 gennaio 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente Il Cancelliere: 
della IVa Camera: