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[AZA 0/2] 
 
5P.430/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
11 gennaio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente, 
Raselli ed Escher. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 3 dicembre 2001 presentato dalla R.________, rappresentata dal liquidatore unico avv. dott. Romano Kunz, contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a S.________, e a W.________, patrocinati dall'avv. Rosemarie Weibel, studio legale avv. Valeria Galli, Lugano, in materia di sequestro; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Con istanza 11 ottobre 2000 W.________ e S.________ hanno chiesto e ottenuto dal Pretore di Lugano nei confronti della R.________ il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF di tutti i beni intestati a quest'ultima, in particolare i mappali di Carona, gli averi presso una precisata banca nonché le pretese dovutole a dipendenza di un contratto di locazione annotato a registro fondiario con un canone annuo di fr. 60'000.--. 
 
Il 21 agosto 2001 il predetto giudice ha accolto l'opposizione formulata dalla R.________, ha revocato il sequestro e respinto la richiesta di garanzia. La decisione di primo grado ha negato la sussistenza della causa di sequestro invocata dai procedenti. 
 
2.- Con sentenza 30 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio esperito da W.________ e S.________, ha annullato il giudizio pretorile e ha rinviato l'incarto al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. Secondo la Corte cantonale il rischio di trafugamento di beni ai sensi della giurisprudenza appare dato. Il giudice di prime cure deve però esaminare se la parte sequestrante ha sufficientemente reso verosimile l'esistenza e l'ammontare del suo credito. 
 
3.- Il 3 dicembre 2001 la R.________ ha impugnato la sentenza cantonale con un ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. , postulandone l'annullamento. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono. 
 
4.- Giusta l'art. 87 cpv. 1 e 2 OG nel tenore in vigore dal 1° marzo 2000 il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, che non concernono la competenza o domande di ricusa, unicamente se esse possono cagionare un pregiudizio irreparabile. Con la novella il legislatore ha codificato la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 87 OG senza limitarla alle violazioni dell'art. 4 vCost. (DTF 126 I 207 consid. 1 b). 
 
a) In concreto a giusta ragione nemmeno la ricorrenti sostiene che la decisione impugnata sia finale. Trattasi infatti di una decisione incidentale, poiché essa non pone termine alla lite, ma costituisce, quale decisione di rinvio, unicamente un passo verso la sentenza finale (DTF 123 I 325 consid. 3b). Rimane da esaminare se l'impugnato giudizio cagiona un danno irreparabile, che in base alla costante giurisprudenza dev'essere di natura giuridica, ovvero che non può essere eliminato con una decisione finale favorevole alla ricorrente. Un mero pregiudizio di fatto, quale ad esempio un prolungamento della procedura o la circostanza che la stessa risulti più onerosa non è sufficiente (DTF 127 I 92 consid. 1c con rinvii). Giova inoltre rilevare che, per costante giurisprudenza, le decisioni di rinvio ad un'autorità inferiore non sono in linea di principio idonee a causare un danno irreparabile ai sensi dell' art. 87 OG (sentenza inedita nella causa 1P.466/2001, DTF 122 I 39 consid. 1a/bb con rinvio; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., pag. 344 in alto). 
 
b) La ricorrente sostiene che è dato un danno irreparabile per il fatto che praticamente tutto il suo patrimonio liquido è stato sequestrato e che con il rinvio della causa al Pretore trascorrerà ancora molto tempo prima che essa potrà nuovamente far valere l'errore commesso dalla Corte cantonale nel riconoscere l'esistenza di un causa di sequestro. Nel frattempo essa incorre, per quanto concerne la sua liquidità, in serie difficoltà, che potrebbero provocare la sua fine. Senonché la ricorrente sembra misconoscere che il pregiudizio allegato, costituito da un prolungamento della procedura, è di mero fatto e pertanto insufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. Infatti la ricorrente potrà, qualora il Pretore dovesse respingere l'opposizione da essa interposta, impugnare tale decisione al Tribunale d'appello del Cantone Ticino e qualora dovesse risultare soccombente pure in tale sede, essa potrà - come da lei stessa indicato - riproporre le censure sollevate con il presente ricorso nell'impugnativa diretta al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima autorità cantonale. Inoltre, la LEF prevede degli strumenti (art. 273 LEF, prestazione di una garanzia e azione di risarcimento) a tutela dei danni cagionati da un sequestro ingiustificato. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile, siccome diretto contro una decisione incidentale che non causa alla ricorrente un danno irreparabile di natura giuridica. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla patrocinatrice delle controparti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 gennaio 2002 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,