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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1230/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 18 novembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito dal cittadino italiano A.________ contro la risoluzione governativa del 2 febbraio 2011 che confermava la decisione 28 ottobre 2010 della Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni relativa alla revoca del permesso di dimora CE/AELS di cui era beneficiario. 
Premesso che l'autorizzazione litigiosa era scaduta il 2 febbraio 2013, che, quindi, la questione della revoca era ormai priva d'oggetto e che la causa andava ora unicamente esaminata dal profilo del rifiuto del rinnovo del permesso, la Corte cantonale ha rilevato in primo luogo che l'insorgente non poteva (più) prevalersi dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per potere risiedere nel nostro Paese: siccome non lavorava più dal settembre 2004, non poteva più essere considerato un "lavoratore" ai sensi del citato Accordo. Inoltre, visto il tempo trascorso da quando non era più attivo professionalmente, non poteva nemmeno invocare detto Trattato per la ricerca di un impiego. Infine non poteva beneficiare dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa, dato che era a carico della pubblica assistenza dal settembre 2005. 
Esaminando il caso dal profilo del diritto interno, ossia della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che la revoca era giustificata viste le condanne penali sempre più pesanti inflitte all'interessato, peraltro recidivo, nonché la sua dipendenza dalla pubblica assistenza dal settembre del 2005. I giudici ticinesi hanno poi osservato che sebbene la presenza dell'interessato dovesse essere ritenuta di lunga durata (1° soggiorno tra il 1981 e il 1998, rientro in Italia, e poi ritorno in Svizzera nel marzo 2000), nondimeno non si poteva ritenere che egli fosse integrato (gravi reati ivi commessi; noncuranza dei provvedimenti amministrativi e penali disposti nei suoi confronti; incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico svizzero; inattività professionale da anni; numerosi debiti; da tempo a carico della pubblica assistenza), motivo per cui il provvedimento appariva rispettoso del principio della proporzionalità. Infine hanno aggiunto che non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU, dato che era maggiorenne e che non si trovava in un rapporto di dipendenza né verso la moglie e i figli maggiorenni, dai quali viveva separato da anni, né verso il fratello, residente in Ticino. 
 
B.   
Il 30 dicembre 2013 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale uno scritto nel quale, affermando di essere integrato e adducendo che il fatto di dovere lasciare il Ticino sarebbe gravemente traumatizzante nonché gli creerebbe delle importanti difficoltà viste le cure mediche ivi dispensate, chiede che la pronuncia querelata venga trasformata in un periodo di prova da definire. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).  
 
2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 2 segg., pag. 5 a 15), segnatamente non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud