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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_308/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 giugno 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________ Ltd., 
patrocinata dall'avv. dott. Florian Baumann, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 2 settembre 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, nell'ambito di un procedimento promosso nei confronti di B.________ e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro. In seguito a un furto di beni di ingente valore subito dal predetto, da questi stimati in circa Euro 5/6 milioni, le autorità estere hanno accertato un'ingiustificata sproporzione tra le sue capacità reddituali e le sue enormi disponibilità. Dalle indagini è poi risultato che l'interessato ha accumulato tali somme di denaro facendo affluire, su conti a lui intestati o riconducibili presso C.________, ingenti importi di denaro appartenenti a terzi e provenienti da relazioni intestate a diverse società estere aperte presso banche svizzere, tra le quali l'istituto di credito E.________. I bonifici proverrebbero da una determinata famiglia, allo scopo di trasferire denaro di possibile provenienza illecita. Gli accrediti sarebbero stati mascherati come donazioni a fini caritatevoli, frazionate in più tranches di pagamenti e utilizzate dall'inquisito per acquistare immobili e quote societarie in Italia. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 2 dicembre 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'autorità italiana di tutta la documentazione inerente a un conto presso la banca E.________ intestato a D.________ Ltd., entità menzionata nella rogatoria. Adito da quest'ultima, con decisione del 21 maggio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile. 
 
C.   
Contro questo giudizio D.________ Ltd. presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione del TPF, nonché quella di chiusura del MPC e di rifiutare la rogatoria, subordinatamente di rinviare la causa all'istanza precedente per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né la ricorrente, che ha legittimamente redatto l'atto di ricorso in lingua tedesca, lo chiede. Il giudizio è quindi redatto in italiano.  
 
1.2. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.4. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. L'atto di ricorso è incentrato sull'assunto secondo cui si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché occorrerebbe chiarire la questione di sapere se l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale possa essere concessa per inchieste per riciclaggio di denaro in assenza di un reato a monte. La questione, posta in maniera speciosa, non concerne una questione di importanza fondamentale. Il TPF, richiamando giurisprudenza e dottrina, ha infatti ricordato che in caso di inchieste per riciclaggio di denaro non è necessario che l'autorità rogante indichi sempre quale sarebbe il reato a monte, aggiungendo che sebbene in presenza di transazioni ingiustificate e seppure la prova di un crimine a monte non è richiesta, un'attività preliminare all'atto di riciclaggio dev'essere nondimeno resa verosimile. Con queste conclusioni, l'istanza precedente non si è scostata dalla prassi vigente.  
 
Il TPF ha poi ritenuto che, in concreto, è indubbio che le condotte rimproverate all'inquisito sono altamente sospette sia per il suo modus operandi sia per l'ammontare delle somme transitate dai suoi conti bancari. Accertamenti peraltro non contestati dalla ricorrente. Quest'ultima, fondandosi su notizie giornalistiche, sostiene e ipotizza in sostanza che il reato a monte sarebbe costituito esclusivamente da reati fiscali. Con questa affermazione, di per sé da assimilare a una valutazione unilaterale di pretese prove, essa non dimostra tuttavia che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi (cfr. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3; MARC FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in RPS 124/2006, pag. 274 segg, in particolare pag. 275, 281, 282, 285 segg., 293 seg.). Le critiche della ricorrente si esauriscono, in sostanza, nell'affermare che nel caso di specie i reati a monte sarebbero di natura meramente fiscale e che il TPF avrebbe applicato la citata prassi e valutato le relative prove in maniera estremamente rigorosa. Ciò, non da ultimo in considerazione della qualità delle asserite prove, non fa tuttavia assurgere la causa alla qualifica di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Riguardo alla doppia punibilità, il TPF ha rettamente sottolineato che, eccetto i casi di truffa fiscale, qualora, sulla base degli ulteriori accertamenti che dovranno essere esperiti per far luce sui presunti reati a monte delle operazioni incriminate, l'autorità penale italiana dovesse constatare l'esistenza unicamente di meri fatti di natura fiscale, essa in virtù della riserva della specialità, da richiamare espressamente nella decisione di trasmissione, non potrebbe utilizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera. 
 
2.2. La pretesa violazione del diritto di essere sentito a causa dell'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, che al dire della ricorrente non si sarebbe confrontata con tutte le obiezioni sollevate, supposta data ma non dimostrata, non rappresenterebbe in sé, un vizio grave ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (sentenze 1C_193/2015 del 17 aprile 2015 consid. 2.3 e rinvii e 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3).  
 
3.  
 
3.1. Rilevato che non si è in presenza di una caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, richiesta peraltro superflua, visto che nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale i ricorsi presentati contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta hanno effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri