Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_126/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 marzo 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Edy Grignola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di associazione a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. L'autorità estera, che sospetta l'esistenza di un articolato sistema corruttivo nel settore della sanità pubblica lombarda, ha chiesto di perquisire due società con sede in Ticino, entrate in contatto con ditte italiane coinvolte nell'inchiesta. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di un verbale del 21 marzo 2016, concernente l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti di A.________, redatto dal MPC nell'ambito di un parallelo procedimento elvetico per titolo di riciclaggio di denaro. L'interrogato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio del 17 febbraio 2017 ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di riformarla nel senso di cassare la decisione di chiusura del MPC. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché la trasmissione del verbale della sua audizione, avvenuta nell'ambito del procedimento svizzero prima dell'inoltro della rogatoria italiana, è stata ordinata senza che l'autorità elvetica l'abbia reso attento al fatto che tale atto istruttorio avrebbe potuto essere comunicato a un'autorità penale estera. In questa omissione egli ravvisa la violazione di un elementare principio procedurale, ossia quello di poter rifiutarsi di deporre contro sé stesso; qualora fosse stato informato della possibilità della consegna del verbale all'Italia, egli avrebbe potuto prevalersi del diritto di non rispondere.  
 
2.2. La tesi non dev'essere esaminata oltre. In effetti, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione. Il ricorrente, contrariamente all'obbligo impostogli dall'art. 42 LTF, non si confronta infatti con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, nel quale, rilevato ch'egli era assistito da un legale e che nel procedimento svizzero era stato informato della sua facoltà di non deporre, sul tema litigioso è richiamata la prassi del TPF e quella del Tribunale federale, con le quali il ricorrente non si confronta se non in maniera del tutto generica. È inoltre stato accertato ch'egli sapeva ciò che stava accadendo in Italia, poiché le indagini estere riguardano i presunti crimini a monte dei reati di riciclaggio, sui quali indagano le autorità elvetiche. Si aggiunge ch'egli era a conoscenza del procedimento penale estero, che vede coinvolta una società della quale era socio, membro di direzione, nonché amministratore, concludendone ch'egli non poteva ignorare che il verbale avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 9 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri