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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_474/2021  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
van de Graaf, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto d'accusa, opposizione tardiva, finzione della notificazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.370). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decreto d'accusa del 14 gennaio 2019, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di falsità in documenti, proponendone la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente. 
 
In seguito all'opposizione al decreto d'accusa, A.________ è stato nuovamente interrogato e il 12 giugno 2019 il pubblico ministero ha confermato il decreto d'accusa. 
 
Il 17 settembre 2019 il Presidente della Pretura penale ha annullato il decreto d'accusa emanato nei confronti di A.________ e ha rinviato la causa al pubblico ministero per ulteriore chiarimento dei fatti e formulazione più precisa dell'accusa. 
 
B.  
Il 13 agosto 2020 il Ministero pubblico ha emanato un nuovo decreto d'accusa con cui ha ritenuto A.________ colpevole di false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, proponendone la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente. 
 
Il decreto d'accusa è stato inviato per raccomandata il medesimo giorno e recapitato il 24 agosto 2020 ad A.________ che, assente dal suo domicilio, aveva richiesto il prolungamento del tempo di giacenza. 
 
Il 3 settembre 2020 A.________ ha interposto opposizione anche a questo decreto d'accusa. Il pubblico ministero ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale. 
 
C.  
Dopo aver concesso ad A.________ un termine per prendere posizione sulla tempestività dell'opposizione e fornire eventuali prove al riguardo, con decreto del 30 novembre 2020 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione in quanto tardiva. 
 
D.  
Il 29 marzo 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto pretorile. 
 
E.  
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del giudizio della CRP e il rinvio dell'incarto all'autorità precedente per nuova decisione. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, anche perché inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il ricorso verte unicamente sulla validità dell'opposizione al decreto d'accusa emanato il 13 agosto 2020 e segnatamente sulla sua tempestività. 
 
2.1. Giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP, il decreto d'accusa può essere impugnato entro 10 giorni con opposizione scritta al pubblico ministero. Il termine decorre dal giorno successivo la notificazione del decreto (art. 90 cpv. 1 CPP) ed è osservato se l'opposizione è consegnata al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la Posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora formulata da una persona in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP). Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 prima frase CPP). Questi statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).  
 
2.2. Salvo disposizione contraria, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP). Tra queste figura anche il decreto d'accusa (art. 353 cpv. 3 CPP). La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. La finzione della notificazione prevista da questa norma costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessarie al regolare svolgimento del procedimento (sentenza 6B_554/2020 del 23 settembre 2020 consid. 1.3.5). Questa finzione si applica anche ove il destinatario abbia chiesto alla Posta di prolungare il periodo di giacenza dell'invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza. Infatti, eventuali accordi particolari con La Posta non permettono di differire la notificazione, considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (DTF 141 II 429 consid. 3.1). La sicurezza del diritto, il principio della parità di trattamento e il divieto dell'abuso di diritto esigono che le regole sulla comunicazione delle decisioni siano di applicazione chiara e uniforme, escludendo che il momento in cui sorgono le conseguenze procedurali della notificazione sia stabilito da istruzioni particolari impartite dal destinatario alla Posta (DTF 141 II 429 consid. 3.3.2).  
 
2.3. Secondo la giurisprudenza, l'avvio di un procedimento impone alle parti di agire secondo il principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP applicabile anche alle parti, v. DTF 147 IV 274 consid. 1.10.1) e di provvedere affinché, tra l'altro, le comunicazioni relative al procedimento possano essere loro notificate. Chi sa di essere parte di un procedimento, e deve quindi attendersi la notificazione di atti ufficiali, è tenuto a prelevare la sua corrispondenza o, se si assenta dal suo domicilio, ad adottare le disposizioni necessarie perché gli giunga comunque. In caso contrario, è considerato aver preso conoscenza, alla scadenza del termine di giacenza, del contenuto degli invii raccomandati trasmessigli dall'autorità. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, far inoltrare la sua corrispondenza, informare le autorità della sua assenza o fornire loro un indirizzo per il recapito. Una richiesta di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente e appropriata (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1) e nemmeno quella di una rispedizione (sentenza 6B_1429/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 2).  
 
Questo dovere si configura come un obbligo procedurale; sorge con l'avvio del procedimento e sussiste fintantoché ci si debba attendere con una certa verosimiglianza la notificazione di un atto ufficiale nel corso del procedimento pendente (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Non è tuttavia illimitato nel tempo. Non è infatti possibile pretendere dalle parti al procedimento che siano per anni costantemente raggiungibili e che segnalino alle autorità anche le assenze più brevi per non subire pregiudizi giuridici. L'applicazione della finzione della notificazione impone dunque di prendere in considerazione anche la durata del procedimento (sentenza 6B_110/2016 del 27 luglio 2016 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 142 IV 286) e le circostanze del caso concreto (sentenza 6B_324/2020 del 7 settembre 2020 consid. 1.2). 
 
3.  
La CRP ha ritenuto che l'opposizione interposta dal ricorrente fosse tardiva e che pertanto il giudice di primo grado l'avesse a ragione dichiarata irricevibile. Il decreto d'accusa, infatti, è stato intimato il 13 agosto 2020, il postino ha depositato l'avviso di ritiro nella sua bucalettere il 14 agosto 2020 e il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 21 agosto 2020. In simili circostanze, il termine di 10 giorni per interporre opposizione è giunto a scadenza il 31 agosto 2020, di modo che l'opposizione inoltrata il 3 settembre 2020 dev'essere considerata tardiva. Chinandosi sull'obiezione dell'insorgente, che affermava non dover aspettarsi una notificazione di un atto procedurale, essendo trascorsi ben 11 mesi dall'ultima comunicazione delle autorità, la CRP ha rilevato che, con sentenza del 13 marzo 2020, il Tribunale federale si è pronunciato sul ricorso da lui presentato in relazione alla mancata nomina di un difensore d'ufficio nell'ambito del procedimento penale a suo carico. Egli era pertanto perfettamente consapevole dell'esistenza di suddetto procedimento e doveva dunque attendersi la possibile notificazione dei relativi atti. La Corte cantonale ha infine considerato irrilevante che sull'invito postale di ritiro fosse indicato "lettera raccomandata" e non "atto giudiziario", il postino non potendo conoscere il contenuto degli invii da distribuire, se non quelli a lui consegnati esplicitamente quali atti giudiziari. 
 
3.1. Il ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentito e del principio della buona fede. La CRP si sarebbe confrontata brevemente soltanto con taluni argomenti da lui sollevati a sostegno della tempestività della sua opposizione, con una motivazione peraltro insufficiente, e non si sarebbe chinata su altri. Non si sarebbe minimamente soffermata sull'esposizione, dettagliata e precisa, del calcolo del termine, che sarebbe giunto a scadenza il 3 settembre 2020. La Corte cantonale partirebbe dal presupposto errato che il decreto d'accusa sia stato intimato all'insorgente il 13 agosto 2020. Sennonché risulterebbe dagli atti che la raccomandata sia giunta al punto di ritiro solo il 17 agosto 2020, di modo che i 7 giorni di giacenza decorrerebbero dal giorno seguente per scadere il 24 agosto 2020. L'opposizione inoltrata il 3 settembre 2020, ultimo giorno utile del termine, sarebbe pertanto tempestiva. Secondo il ricorrente, la CRP avrebbe inoltre completamente sorvolato sul principio della buona fede da lui invocato e sull'esame delle circostanze del caso concreto. Se avesse analizzato compiutamente le specificità della fattispecie, si sarebbe resa conto della buona fede dell'insorgente, che non avrebbe potuto né dovuto aspettarsi un'eventuale, non meglio precisata comunicazione da parte delle autorità, posto peraltro che sull'avviso di ritiro non sarebbe stato indicato trattarsi di un atto giudiziario. Sarebbe errata la conclusione della CRP per cui egli avrebbe dovuto attendersi la notificazione di atti relativi al procedimento penale. La procedura dinanzi al Tribunale federale, da essa menzionata, avrebbe completamente esulato dal presente procedimento, non vertendo minimamente sul merito dell'accusa, bensì su un aspetto secondario e parallelo. Amalgamando tali distinte procedure, la Corte cantonale avrebbe ulteriormente disatteso il suo obbligo di motivazione, impedendogli "di valutare debitamente i motivi" alla base della sua conclusione. Il ricorrente rileva poi che, in quanto profano e inesperto, non gli sarebbe stato noto il principio sancito dall'art. 85 cpv. 4 CPP e non avrebbe pertanto potuto sapere che un'eventuale giacenza durasse al massimo 7 giorni e che conseguentemente avrebbe rischiato di disattendere il termine. Una volta ricevuto il decreto d'accusa, egli avrebbe interposto tempestivamente opposizione. Il ricorrente rileva inoltre di non aver mai ostacolato atti processuali, né dato motivo all'autorità di ascrivergli una qualsivoglia malafede processuale.  
 
3.2. Prima di entrare nel merito delle censure ricorsuali, è opportuno rammentare che l'invocato diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto a una decisione motivata. Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 145 III 324 consid. 6.1). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). Nel procedimento penale, tale diritto trova la sua concretizzazione nell'art. 80 cpv. 2 prima frase CPP che impone di emettere per iscritto e motivare le decisioni.  
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata dal Tribunale federale ove fruisca di un pieno potere d'esame, ossia ove solo delle questioni di diritto siano controverse, e purché ciò non comporti un pregiudizio per l'interessato (DTF 146 III 97 consid. 3.5.2). 
 
3.3. Per quanto concerne il calcolo del termine per interporre opposizione, a torto l'insorgente si duole di una motivazione insufficiente della sentenza impugnata. Dopo aver esposto le disposizioni legali topiche e la pertinente giurisprudenza in materia, la CRP ha indicato che il decreto d'accusa è stato intimato il 13 agosto 2020, che il postino ha depositato un avviso di ritiro il 14 agosto 2020 e che pertanto il termine di 10 giorni per interporre opposizione è giunto a scadenza lunedì 31 agosto 2020. Trattasi di una motivazione sufficiente ed esauriente in relazione al calcolo del termine. La ritenuta avvenuta intimazione il 13 agosto 2020, che il ricorrente definisce errata senza tuttavia dimostrarne l'arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF), risulta chiaramente dal tracciamento degli invii da lui prodotto dinanzi alla Pretura penale (allegato all'atto n. 8 del relativo incarto) a cui peraltro si richiama espressamente in questa sede. Dallo stesso si evince infatti come l'invio sia stato impostato, ovvero intimato per riprendere il termine utilizzato dalla CRP, proprio giovedì 13 agosto 2020 e come l'indomani, venerdì 14 agosto 2020, sia stato emesso un invito per il ritiro ("avvisato per il ritiro"). È quindi il 14 agosto 2020 che vi è stato il tentativo di consegna infruttuoso (v. SARARARD ARQUINT, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, vol. I, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 85 CPP; MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 29 ad art. 85 CPP; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], vol. I, 3a ed. 2020, n. 8 ad art. 85 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4a ed. 2020, n. 1720), ed è unicamente questa la data determinante per il calcolo del termine secondo il chiaro tenore dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP e non quella del successivo arrivo dell'invio al punto di ritiro/ufficio di recapito, su cui si fonda erroneamente l'insorgente. Quest'ultima corrisponde al primo momento utile per ritirare l'invio raccomandato all'ufficio postale, dopo il tentativo infruttuoso di consegna. In simili circostanze, applicando la regola dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, il decreto d'accusa è reputato notificato al ricorrente venerdì 21 agosto 2020, ovvero il settimo giorno dal tentativo infruttuoso di consegna. Il termine di 10 giorni per interporre opposizione ha così cominciato a decorrere il 22 agosto 2020 (art. 90 cpv. 1 CPP) per scadere lunedì 31 agosto 2020, come rettamente stabilito dalla CRP.  
 
3.4. Con riguardo alla condizione posta dall'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP per applicare la finzione della notificazione, la CRP si è pronunciata su tutti gli elementi rilevanti, in modo succinto ma esauriente. A torto il ricorrente le rimprovera di non essersi soffermata sull'invocata buona fede. Ripercorrendo le tappe procedurali dall'annullamento del primo decreto d'accusa, essa ha spiegato che egli era perfettamente consapevole dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, ciò che non è qui contestato. Essa ha ricordato che, dopo l'annullamento del primo decreto d'accusa il 17 settembre 2019 e il contestuale rinvio al pubblico ministero per il prosieguo della procedura, l'8 ottobre 2019 il pubblico ministero ha respinto l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio nell'ambito del presente procedimento, che il 27 gennaio 2020 la CRP si è pronunciata sul reclamo da lui presentato contro questa decisione e che il 13 marzo 2020 vi è stata un'ulteriore sentenza di questo Tribunale. Alla luce proprio delle circostanze del caso concreto, la Corte cantonale ha rettamente concluso che l'insorgente dovesse attendersi la possibile notificazione di comunicazioni nell'ambito del procedimento a suo carico, di modo che la finzione della notificazione dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP trova piena applicazione. La CRP ha fornito tutti gli elementi alla base della sua decisione. Erra poi il ricorrente quando pretende che la precedente procedura giunta fino a questo Tribunale fosse inconciliabile e distinta da quella di merito, trattandosi manifestamente di un aspetto dello stesso procedimento penale. E d'altronde ne era ben consapevole, considerata l'implicita istanza di effetto sospensivo formulata nel suo precedente ricorso al Tribunale federale. L'obbligo di motivazione imposto dall'art. 80 cpv. 2 prima frase CPP, rispettivamente il diritto di ottenere una decisione motivata, non implica per le autorità di attardarsi anche sull'evidenza. Quanto alla denominazione dell'invio sull'invito postale di ritiro, nulla il ricorrente può dedurne in favore della sua tesi, come rettamente osservato dalla CRP. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che per applicare la finzione della notificazione giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP è sufficiente un invio postale raccomandato il cui mittente sia indicato sulla busta, non essendo per contro necessario che sia menzionato sull'invito postale di ritiro (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2 e 1.6.3) e a fortiori che quest'ultimo indichi trattarsi di un atto giudiziario. Infine, con riguardo alla pretesa ignoranza del periodo di giacenza massimo di 7 giorni, tale asserto risulta peraltro contraddetto dall'attitudine stessa dell'insorgente che ha chiesto alla Posta di prolungarne la durata normale. Rilevasi abbondanzialmente che, secondo la giurisprudenza, il periodo di 7 giorni previsto dal CPP corrisponde alla prassi della Posta ed è considerato generalmente noto (v. sentenza 8C_655/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3.5 con rinvii).  
 
Alla luce di quanto precede, la CRP non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, avendo reso una decisione sufficientemente motivata, né ha violato il diritto federale confermando l'applicazione della finzione della notificazione giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP e la tardività dell'opposizione interposta dall'insorgente contro il decreto di accusa del 13 agosto 2020. 
 
4.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto poiché infondato. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente. 
 
Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy