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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_254/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 settembre 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, registrazione clandestina di conversazioni, presunzione di innocenza, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 26 gennaio 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 3 giugno 2014 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, tentata truffa, impedimento di atti dell'autorità e violazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'imputato è stato per contro prosciolto da altre accuse ed è stato condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla multa di fr. 1'000.--, da commutare in una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni in caso di mancato pagamento, e al pagamento all'accusatore privato Stato del Cantone Ticino di fr. 17'204.40 a titolo di risarcimento delle spese legali e di fr. 1.-- per riparazione del torto morale. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. 
 
B.   
Adita sia dall'imputato sia dal Procuratore pubblico, con sentenza del 26 gennaio 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto entrambi gli appelli. Ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, registrazione clandestina di conversazioni, contravvenzione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e impedimento di atti dell'autorità. L'imputato è per contro stato prosciolto dalle imputazioni di sfruttamento di atti sessuali e promovimento della prostituzione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini relativamente a un capo d'accusa, tentata truffa e violazione alla LAVS. Preso atto del ritiro della relativa querela, la Corte cantonale ha inoltre abbandonato il procedimento penale contro l'imputato riguardo ad un ulteriore capo d'accusa di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini. 
La CARP ha condannato l'imputato alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 500.--, alla multa di fr. 500.--, da commutare in una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni in caso di mancato pagamento, ed al versamento all'accusatore privato Stato del Cantone Ticino di fr. 13'017.10 a titolo di risarcimento delle spese legali di primo e secondo grado. L'esecuzione della pena detentiva è stata parzialmente sospesa condizionalmente in ragione di 11 mesi per un periodo di prova di 3 anni, mentre quella della pena pecuniaria è stata parzialmente sospesa condizionalmente in ragione di 3 aliquote giornaliere per un periodo di prova di 3 anni. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto da tutte le imputazioni e di assegnargli un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP di complessivi fr. 1'936'000.--. In via subordinata, chiede che il giudizio di condanna sia annullato e che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in gran parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.2. Il gravame è pure ammissibile nella misura in cui è diretto contro la decisione incidentale del 28 ottobre 2015, con cui la Presidente della CARP ha respinto la richiesta del ricorrente di rilasciargli un salvacondotto (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, che risiede in Italia, critica la mancata concessione da parte della CARP di un salvacondotto per partecipare al dibattimento di appello.  
 
2.2. Secondo l'art. 204 CP, se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto (cpv. 1). Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua partenza (cpv. 2).  
I beneficiari di un salvacondotto ai sensi dell'art. 204 CPP possono essere imputati, testimoni o persone chiamate a fornire informazioni (DTF 141 IV 390 consid. 2.1 pag. 393). Il salvacondotto serve l'interesse dell'imperativo di celerità e il principio della verità materiale, permettendo di ottenere dichiarazioni da persone la cui comparizione potrebbe necessitare l'avvio di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale dall'esito incerto (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 1 all'art. 204; ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 3 all'art. 204). Nell'ambito della decisione sulla concessione del salvacondotto, l'autorità competente deve tuttavia ponderare queste esigenze con quelle del principio della legalità, segnatamente con l'obbligo di procedere esercitando l'azione penale (cfr. JONAS WEBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 1 all'art. 204). 
 
2.3. In concreto, la Corte cantonale, rinviando ai contenuti della decisione presidenziale del 28 ottobre 2015, ha rilevato che il ricorrente era stato più volte interrogato riguardo alle imputazioni rivoltegli negli atti di accusa e gli era stato prospettato il materiale probatorio raccolto dagli inquirenti, su cui aveva potuto ampiamente esprimersi. Ha altresì considerato che le prove agli atti erano sufficienti per emanare il giudizio d'appello e ch'egli non aveva minimamente sostanziato la necessità della sua presenza al dibattimento di secondo grado. Sulla base di questi motivi, la CARP ha quindi respinto la domanda di rilascio di un salvacondotto. In questa sede, il ricorrente non si confronta con gli esposti argomenti e non li contesta pertanto con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., su queste esigenze, DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4). Adduce semplicemente che presenziando al dibattimento avrebbe corso il rischio di essere nuovamente arrestato. Sostiene che la richiesta di rilascio di un salvacondotto per partecipare al dibattimento ed esercitare i suoi diritti di difesa non necessiterebbe di motivazione, giacché deriverebbe dal suo diritto di essere sentito. Con tali generiche argomentazioni il ricorrente non si confronta tuttavia con determinati fatti che dovrebbero ancora essere chiariti e non sostanzia quindi prevalenti interessi legati all'accertamento della verità materiale e alla celerità del procedimento penale, che avrebbero giustificato il rilascio di un salvacondotto. Disattende altresì che ha partecipato personalmente al processo dinanzi al tribunale di primo grado, dove ha potuto fare valere efficacemente i suoi diritti di difesa. Nelle esposte circostanze, non rende quindi seriamente verosimile che la Corte cantonale avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento respingendo la sua istanza.  
 
2.4. Il ricorrente lamenta poi il fatto che la CARP, avendo proceduto in contumacia in sede di appello, non lo avrebbe avvertito della possibilità di presentare istanza di un nuovo giudizio giusta l'art. 368 cpv. 1 CPP.  
La procedura contumaciale (art. 366 segg. CPP) si riferisce innanzitutto al dibattimento di primo grado (cfr. THOMAS MAURER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 18 all'art. 366). In concreto, la procedura d'appello è tuttavia stata avviata sia dal ricorrente sia dal Ministero pubblico. La questione di sapere se, nel caso in esame, la norma invocata si applichi anche in sede di appello non deve comunque essere approfondita. Il ricorrente disattende infatti ch'egli, pur essendo stato regolarmente citato, non è comparso ingiustificatamente al dibattimento unicamente per evitare un'eventuale ulteriore carcerazione. Ciò non comporta un'impossibilità soggettiva tale da potere scusare la sua mancata comparizione al dibattimento d'appello (cfr. art. 368 cpv. 3 CPP; DTF 127 I 213 consid. 3a e 4). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente ribadisce la sua richiesta di celebrazione del dibattimento in videoconferenza.  
 
3.2. La Corte cantonale ha rilevato che l'istanza era motivata con le stesse ragioni di quella volta al rilascio di un salvacondotto e l'ha quindi respinta per gli stessi motivi. Al riguardo, il ricorrente si limita ad invocare il suo diritto di partecipare personalmente al dibattimento, rimproverando ai giudici cantonali di avere applicato in modo troppo rigoroso l'art. 71 CPP.  
Questa norma rientra, nella sistematica della legge, nelle disposizioni sulla pubblicità delle udienze dinanzi ai tribunali (art. 69-72 CP) e prevede in particolare che non sono permesse riprese visive e sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. 
In concreto, il diniego della videoconferenza non è tuttavia stato adottato dai giudici cantonali per limitare la cronaca giudiziaria e non tange quindi la libertà d'opinione e d'informazione e la libertà dei media. Respingendo l'istanza, la CARP ha per contro sostanzialmente ritenuto che il ricorrente poteva partecipare al dibattimento d'appello. Premesso che l'interessato non fa valere la violazione di una specifica norma procedurale che imporrebbe in un caso come quello in esame una videoconferenza (cfr., per esempio, l'art. 144 CPP), la censura sollevata in questa sede esula dall'oggetto del litigio e si rivela di conseguenza inammissibile. Così come formulata, la richiesta di celebrare il dibattimento in videoconferenza mira ad eludere la portata del diniego del salvacondotto. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente critica pure la reiezione da parte della CARP della richiesta, formulata in via subordinata, di registrare il dibattimento. Richiama al riguardo l'art. 76 cpv. 4 CCP, secondo cui chi dirige il procedimento può disporre, informandone previamente i presenti, che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi.  
 
4.2. Egli si limita tuttavia a mettere genericamente in dubbio l'affidabilità dei verbali in quanto tali, adducendo che si tratterebbe di riassunti scritti di atti procedurali. Sostiene inoltre che le verbalizzazioni tenderebbero a  "migliorare" le dichiarazioni sotto il profilo lessicale e potrebbero prestarsi ad equivoci. Con simili argomentazioni il ricorrente solleva tuttavia solo dubbi teorici, senza fare valere inesattezze o manchevolezze dei verbali del procedimento d'appello. Poiché non rende verosimile alcun pregiudizio concreto legato alla verbalizzazione agli atti, la questione della mancata registrazione di imprecisate dichiarazioni su un supporto sonoro riveste nella fattispecie una portata prettamente teorica e non deve essere esaminata oltre (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2).  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto estromettere dagli atti i verbali d'interrogatorio di B.________, di C.________ e di D.________, siccome raccolti in violazione dell'art. 147 CPP.  
 
5.2. Secondo l'art. 147 cpv. 1 CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il cpv. 3 della disposizione prevede che la parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di una parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. Giusta il cpv. 4 della norma, le prove raccolte in violazione della stessa non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.  
La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in particolare essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato entrambi (cfr. sentenza 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2 e rinvii). 
Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii). 
 
5.3. Riguardo ai verbali d'interrogatorio di C.________, la Corte cantonale ha accertato ch'egli è stato sentito dagli inquirenti in tre occasioni: il 19 settembre 2013, il 22 novembre 2013 e il 27 novembre 2013. Ha rilevato che la prima audizione non è stata programmata ed è consistita in sostanza nella denuncia al Ministero pubblico dei fatti del 5 agosto 2013, costitutivi dell'imputazione di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Ha quindi ritenuto che in tali condizioni fosse difficile organizzare quell'audizione alla presenza dell'imputato e del suo patrocinatore. I giudici cantonali hanno constatato che comunque né l'imputato personalmente né i suoi patrocinatori hanno mai chiesto che l'audizione di C.________ fosse ripetuta. Hanno altresì rilevato che alle successive deposizioni del 22 novembre e del 27 novembre 2013 ha in ogni caso partecipato il precedente patrocinatore del ricorrente, che al termine di entrambi i verbali ha espressamente dichiarato di non avere domande da porre al teste. La CARP ha quindi concluso che il diritto al contraddittorio dell'imputato è stato garantito nei confronti di C.________, sicché i suoi verbali erano utilizzabili.  
In questa sede il ricorrente ammette l'utilizzabilità dei verbali del 22 novembre e del 27 novembre 2013, ma contesta quella del verbale del 19 settembre 2013. Non rende tuttavia seriamente verosimile che nel corso delle due successive audizioni non sarebbe stato possibile interrogare il teste anche su circostanze relative alla prima audizione. Né sostiene che gli sarebbe stata negata la possibilità di eventualmente eseguire un nuovo interrogatorio su tali aspetti in una fase successiva. In simili condizioni, non risulta quindi che il ricorrente abbia subito una limitazione del suo diritto di partecipare all'interrogatorio di C.________. 
 
5.4. Per quanto concerne il verbale di B.________, la CARP ha accertato che questi è stato sentito una sola volta il 1° ottobre 2013 ed è deceduto il 20 ottobre successivo. La Corte cantonale ha rilevato che l'audizione è avvenuta su sua richiesta spontanea e non a seguito di una formale citazione del Ministero pubblico. Ha ritenuto che, benché non raccolte in contraddittorio, le sue dichiarazioni erano utilizzabili, siccome le stesse concordavano totalmente con quelle di C.________ e l'imputato aveva avuto modo di esprimersi ampiamente al riguardo. La precedente istanza ha inoltre accertato che l'imputato stesso non aveva dato una versione divergente da quelle fornite da B.________ e C.________ sullo svolgimento dell'incontro del 5 agosto 2013 (ad eccezione della descrizione dello stato d'animo di B.________ alla visione del filmato mostratogli dall'imputato).  
Il ricorrente si limita ad addurre che l'audizione in realtà sarebbe stata previamente concordata con il Ministero pubblico, il quale non avrebbe intenzionalmente voluto permettere all'imputato di presenziare all'interrogatorio. Ritiene inoltre irrilevante il fatto che la sua versione sullo svolgimento dell'incontro del 5 agosto 2013 non diverga sostanzialmente da quella fornita da B.________ e da C.________. Il ricorrente disattende tuttavia che B.________ è deceduto poche settimane dopo la sua unica audizione, che non ha quindi potuto essere ripetuta nel seguito della procedura, senza che di ciò siano responsabili le autorità penali. Non si tratta inoltre della sola prova su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. La Corte cantonale ha in effetti accertato i fatti relativi all'incontro del 5 agosto 2013, oltre che sulla deposizione di B.________, sugli interrogatori di C.________, di E.________, di F.________ e dell'imputato, dall'esito sostanzialmente concordante. Le dichiarazioni di B.________ sono poi state vagliate in modo accurato dalla CARP, che in particolare le ha confrontate sia con quelle di C.________, corrispondenti, sia con quelle dell'imputato medesimo. Questi ha inoltre potuto esprimersi ampiamente in merito nel corso del procedimento penale. In tali circostanze, la Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto ritenendo utilizzabile la deposizione di B.________, nonostante fosse stata raccolta senza la partecipazione dell'imputato. 
 
5.5. Infine, il verbale di D.________ non è stato utilizzato dalla CARP quale mezzo di prova. La censura relativa alla sua mancata estromissione dagli atti del procedimento penale è quindi priva di oggetto in questa sede e non deve essere esaminata oltre.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente critica la reiezione delle istanze probatorie presentate dal suo patrocinatore al dibattimento d'appello.  
 
6.2. La CARP ha respinto le prove procedendo ad un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, ritenendo ch'esse vertevano ad acclarare fatti già esaurientemente accertabili sulla base del materiale probatorio agli atti.  
 
6.3. Al riguardo, il ricorrente si limita a ribadire genericamente la prospettata audizione di G.________, D.________ e H.________, nonché la richiesta di una copia certificata conforme dell'intervista rilasciata da B.________ il 13 ottobre 2013 alla Radiotelevisione Svizzera (RSI). Non fa tuttavia valere una violazione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Disattende in particolare che la garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii). Pertanto, sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i relativi considerandi del giudizio impugnato, dimostrando perché le conclusioni dei giudici cantonali, fondate su una valutazione degli elementi agli atti, sarebbero manifestamente insostenibili. Egli omette in particolare di considerare che la CARP ha fondato gli accertamenti relativi alla reazione di B.________ all'incontro del 5 agosto 2013 sulle dichiarazioni di quest'ultimo e su quelle concordanti di C.________. Il ricorrente non vi si confronta e non ne censura l'arbitrio, sicché non rende nemmeno minimamente ravvisabile che le prove offerte sarebbero state rilevanti per l'esito del giudizio.  
 
7.  
 
7.1. Da pag. 20 a pag. 27 del gravame, il ricorrente si esprime sui singoli reati oggetto di condanna. Al riguardo, si limita tuttavia ad esporre il proprio punto di vista, presentando argomentazioni appellatorie, con le quali non sostanzia né l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove né una violazione del diritto federale da parte della CARP (cfr. art. 95 LTF).  
 
7.2. In particolare, laddove sostiene di non avere mai mirato a ricattare o a minacciare B.________ allo scopo di ottenere il rilascio di una licenza edilizia per esercitare il suo postribolo, il ricorrente disattende che ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio il Tribunale federale tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Gli sarebbe quindi spettato confrontarsi con gli accertamenti e le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quali motivi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con gli atti.  
 
7.3. Sull'imputazione di registrazione clandestina di conversazioni, il ricorrente adduce semplicemente di essersi scusato con l'accusatore privato e relativizza il contenuto della registrazione. Non nega tuttavia che gli atti incriminati realizzano gli estremi dell'art. 179ter CP, norma di cui non fa valere la violazione.  
 
7.4. Per quanto concerne la contravvenzione ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LADI, il ricorrente si limita ad addurre come non sarebbe stato provato con documenti contabili che le sue dichiarazioni in merito al suo salario lordo fossero inveritiere. Non si confronta tuttavia con gli accertamenti della CARP, in particolare con il fatto che il preteso stipendio lordo di fr. 16'500.--, risultante da  "fogli di salario" nemmeno firmati, era contraddetto in modo del tutto credibile dall'amministratore unico della società.  
 
7.5. Quanto al reato di impedimenti di atti dell'autorità (art. 286 CP), il ricorrente adduce di non avere opposto alcuna resistenza fisica e di essersi limitato a contestare verbalmente la liceità dell'intervento della polizia. Con questa generica argomentazione si scosta però dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza dimostrarne l'arbitrio. In modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la CARP ha infatti stabilito sulla base dei rapporti, delle registrazioni e degli interrogatori degli agenti di polizia, che il ricorrente ha intralciato anche fisicamente il loro operato, tant'è che ha dovuto essere ammanettato. La precedente istanza ha altresì accertato ch'egli aveva pure esortato le prostitute a disobbedire agli ordini della polizia.  
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente fa inoltre valere una violazione della presunzione d'innocenza (cfr. ricorso, pag. 6-8).  
 
8.2. La presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio "in dubio pro reo", che ne è il corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere della prova sia la relativa valutazione. In quanto regole sull'onere probatorio, tali garanzie impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Riferite alla valutazione delle prove, esse implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo" non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 138 V 74 consid. 7).  
 
8.3. Nel gravame, il ricorrente non rende minimamente verosimile la violazione di tali garanzie. Non spiega infatti puntualmente su quali aspetti le autorità penali avrebbero dato per acquisita la sua colpevolezza, imponendogli di dimostrare la sua innocenza. Né pretende che la Corte cantonale lo avrebbe condannato sulla base di una valutazione manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria delle prove. Piuttosto, lamenta il fatto che nell'ambito della commisurazione della pena la CARP gli ha rimproverato di non potersi avvalere di  "una buona collaborazione con gli inquirenti", di non avere preso  "coscienza degli illeciti commessi"e di avere dimostrato una  "preoccupante irriducibilità". Così formulata, la censura esula però dal campo di applicazione dell'invocata garanzia e si rivela pertanto inammissibile.  
In ogni caso, nell'ambito della commisurazione della pena, la Corte cantonale ha rettamente tenuto conto degli elementi riguardanti la personalità dell'autore, in cui rientrano, oltre alle sue condizioni personali ed alla sua vita anteriore, anche il suo comportamento dopo i fatti incriminati e durante il procedimento penale (cfr. art. 47 cpv. 1 CP; DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1 e rinvii). Al riguardo, può pure entrare in considerazione un'eventuale (mancata) presa di coscienza da parte dell'imputato del carattere riprensibile dei suoi atti (cfr. sentenza 6B_866/2010 del 19 luglio 2011 consid. 3.1 e 3.2, in: JdT 2011 I 381 segg.). 
 
9.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 settembre 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni