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«AZA 0» 
4C.367/1999 
 
 
 
 
 
I C O R T E C I V I L E 
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7 febbraio 2000 
 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Leu e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliere: Steffen. 
 
 
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Visto il ricorso per riforma del 14 settembre 1999 presentato da A.________, Locarno, convenuto, patrocinato dall' avv. Stefano Peduzzi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 21 luglio 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone a B.________, Losone, attore, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno, in materia di arricchimento indebito; 
 
R i t e n u t o i n f a t t o : 
 
 
A.- B.________ e C.________ si sono sposati il 7 dicembre 1983; il 1° gennaio 1984 quest'ultima ha dato alla luce D.________. Con sentenza 22 febbraio 1990 il matrimonio è stato sciolto per divorzio, mentre il 30 maggio 1995 è stata disconosciuta la paternità di B.________ nei confronti di D.________. Il 2 dicembre 1997 B.________ ha convenuto in giudizio A.________, padre naturale di D.________, dinanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 96'000.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento per quanto speso per il mantenimento del figlio disconosciuto e per gli alimenti versati alla moglie, oltre al risarcimento del torto morale subito. Il convenuto si è opposto alla domanda facendo valere che l'attore avrebbe sempre saputo di non essere padre di D.________, non avendo egli avuto relazioni intime con la madre al momento del concepimento, precedente al matrimonio. A suo modo di vedere l'azione sarebbe comunque prescritta e non sussisterebbero le premesse per un risarcimento. La petizione è stata accolta dal giudice di prime cure, il 12 aprile 1999, limitatamente a fr. 27'469.65 oltre interessi. 
Adita da entrambe le parti, il 21 luglio 1999 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto ambedue le impugnative. 
B.- Contro il predetto giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma del 14 settembre 1999; egli chiede la modifica della decisione cantonale nel senso di accogliere l'appello e respingere la petizione. 
 
 
B.________ propone la reiezione del gravame in quanto ammissibile e domanda di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 
 
 
1.- Giusta l'art. 255 cpv. 1 CC la paternità del marito è presunta se il figlio è nato durante il matrimonio e ciò vale anche qualora il concepimento sia avvenuto prima della sua conclusione. In concreto, la Corte cantonale ha stabilito che la presunzione di paternità a favore dell' attore è stata superata dall'accoglimento dell'azione di disconoscimento promossa dal figlio. Ciò non ha tuttavia comportato anche il superamento della presunzione del suo concubito con la madre, non avendo egli mai ammesso di non avere avuto rapporti con la madre all'epoca del concepimento. L'autorità ticinese ha in particolare messo in evidenza il fatto che l'azione di disconoscimento non è stata accolta per effetto della contestazione facilitata prevista dall'art. 256 cpv. 1 CC - di per sé possibile visto che il concepimento risale al periodo precedente il matrimonio - bensì a causa della perizia eseguita sul sangue delle parti, richiesta proprio dal qui attore. 
Pur ritenendo quanto appena esposto sufficiente per giustificare la reiezione dell'appello, i giudici ticinesi hanno esaminato la fattispecie anche nell'ottica della censura del convenuto, secondo il quale l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver avuto rapporti intimi con la madre del bambino all'epoca del concepimento. Orbene, data l'impossibilità - pratica - di fornire la prova sicura dell' esistenza a una certa data di rapporti intimi tra le persone interessate, il legislatore si è limitato ad esigere dal presunto padre una prova che raggiunga il grado della verosimiglianza in merito al concubito con la madre all'epoca del concepimento (art. 256b cpv. 2 CC). Nella fattispecie in rassegna l'unica prova diretta a questo proposito è costituita dall'interrogatorio formale dell'attore, che però non fornisce espliciti elementi a sostegno o a detrimento della tesi dell'esistenza di rapporti intimi tra lui e la madre di D.________ all'epoca del concepimento. È però vero che dal tenore delle sue dichiarazioni tali rapporti vengono dati per sottintesi, nel senso ch'egli si è mostrato sinceramente sorpreso nell'apprendere, solo con l'azione di disconoscimento, che il convenuto era padre naturale del bambino. I giudici ticinesi hanno inoltre osservato come, nell'azione di divorzio, la madre avesse inizialmente indicato il figlio come frutto del matrimonio, avvisando solo in seguito il convenuto della sua paternità. Infine, anche dal profilo delle circostanze contingenti, nulla induce a ritenere improponibile il concubito tra l'attore e la madre al momento del concepimento. Donde la decisione di confermare il giudizio pretorile. 
2.- Dinanzi al Tribunale federale il convenuto ribadisce la tesi secondo la quale l'attore sapeva di non essere il padre del bambino e invoca la violazione dell'art. 8 CC e dell'art. 63 CO. Egli rammenta innanzitutto che il Pretore ha accertato l'esistenza di un'intensa relazione sentimentale fra lui e la madre del bambino, protrattasi fino alla nascita, che la madre ha escluso ben due volte il concubito con l'attore all'epoca del concepimento, che l'attore, dal canto suo, non ha mai allegato fatti, luoghi, date, persone o circostanze relative al suo concubito nel periodo del concepimento e che, infine, l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento atto a rendere verosimile questa eventualità. A suo modo di vedere, inoltre, in assenza di indizi relativi al concubito tra l'attore e la madre, la richiesta della perizia nell'ambito della procedura di disconoscimento di paternità non avrebbe alcun valore probatorio; si tratterebbe piuttosto di una scelta processuale dettata da ragioni personali o forse strategiche. Sia come sia, nemmeno in quella procedura l'attore ha allegato né tantomeno provato di aver avuto relazioni intime con la madre nel periodo del concepimento. In queste circostanze, secondo il convenuto, considerare più verosimile il concubito tra l'attore e la madre piuttosto che l'ipotesi contraria risulta in manifesto contrasto con l'art. 8 CC. L'attore non poteva in buona fede credere di essere il padre naturale del bambino; donde l'assenza, secondo il convenuto, dell'elemento soggettivo necessario per l'applicazione dell'art. 63 CO e, di conseguenza, la necessità di riformare il giudizio impugnato. 3.- Giovi anzitutto osservare che il gravame si avvera d'acchito inammissibile nella misura in cui poggia su fatti accertati dal Pretore ma non menzionati nella sentenza emanata dalla Camera civile del Tribunale d'appello. Al convenuto sfugge infatti che, a prescindere da eccezioni che non si verificano in concreto - e che peraltro egli nemmeno allega - nel quadro della giurisdizione per riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (DTF 125 III 368 consid. 3 in fine). 4.- Stando al tenore e al contenuto della pronunzia impugnata, in concreto l'ultima istanza cantonale ha accertato che sino all'azione di disconoscimento della paternità l'attore era convinto di essere il padre naturale del bambino. Tale constatazione di fatto circa la convinzione dell'attore ha portato i giudici ticinesi ad ammettere l'esistenza di un errore ai sensi dell'art. 63 CO
La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 8 CC il diritto della parte cui incombe l'onere della prova di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti, che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale (DTF 114 II 289 consid. 2a) e ch'esse appaiano idonee a dimostrare le allegazioni in oggetto; l'art. 8 CC non conferisce per contro il diritto di esigere l'assunzione di determinate prove né si oppone a un apprezzamento anticipato delle stesse (DTF 109 II 26 consid. 3b, 105 II 143 consid. 6 con rinvii). L'art. 8 CC non trova inoltre applicazione quando l'apprezzamento delle prove convince il giudice dell'esposizione dei fatti e che un fatto è accertato, poiché la questione dell'onere della prova diviene allora senza oggetto (DTF 119 II 114 consid. 4c con rinvii). L'art. 8 CC non prescrive al giudice come apprezzare le prove destinate a stabilire la fattispecie (DTF 119 III 60 consid. 2c). Egli è tenuto ad applicare l'art. 8 CC, nella misura in cui non esista una presunzione legale prevista dal diritto federale, solo se l'apprezzamento probatorio non gli permette di maturare un convincimento (in senso positivo o negativo) (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 39). Tornando al caso di specie, gli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale poggiano sull'apprezzamento delle prove, che come detto non può essere rivisto nel ricorso per riforma. Tali accertamenti hanno sia un senso positivo (l'attore pensava di essere il padre), che un senso negativo (non è stato stabilito ch'egli fosse certo di non essere il padre). In queste circostanze, fondandosi su queste constatazioni per applicare l'art. 63 CO, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale né tantomeno ha applicato in modo sbagliato l'art. 8 CC
5.- Da quanto sopra esposto discende che il ricorso deve essere respinto. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Anche in questa sede può essere concesso all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria; dato che egli risulta vincente, la Cassa del Tribunale federale verserà tuttavia l'onorario al suo avvocato solo qualora non sia possibile recuperare le ripetibili dal convenuto. 
 
 
Per questi motivi 
 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 2500.-- per ripetibili della sede federale. Qualora fosse impossibile riscuotere le ripetibili, la Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Marco Broggini fr. 2500.-- a titolo di onorario. 
 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 febbraio 2000 
VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
 
 
Il Cancelliere,