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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_259/2020  
 
 
Sentenza del 19 giugno 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Pierluigi Pasi e da 
MLaw Emanuele Ganser, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
al Brasile; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (inc. RR.2019.319). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 14 maggio 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e C.________ per i reati di corruzione attiva, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Il procedimento si inserisce in una vasta inchiesta relativa a un'associazione criminale dedita alla corruzione, attiva nel quadro dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte della società parastatale brasiliana D.________ a diverse imprese, tra le quali il gruppo E.________. L'autorità estera ha chiesto il sequestro di un conto presso Q.________SA di Ginevra, intestato a B.________, il quale ne è sempre stato l'avente diritto economico. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 28 ottobre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione del conto. Adita dall'interessato, con sentenza del 4 maggio 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), respinta la domanda di sospensione e altre richieste, ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione B.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente a quella di chiusura e di rifiutare la rogatoria, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio e, in via ancor più subordinata, di rinviarla al MPC. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF; sulla composizione della Corte vedi l'art. 109 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107).  
 
2.          
 
2.1. Il ricorrente sostiene, a torto, che si sarebbe in presenza di un tale caso perché il procedimento estero soffrirebbe di una grave lacuna e di una violazione del principio della buona fede fra Stati, essendo stato inizialmente chiesto il sequestro della relazione bancaria litigiosa e l'acquisizione della relativa documentazione senza la necessaria, preventiva autorizzazione del giudice brasiliano.  
In effetti, come da lui precisato, in seguito a una sentenza del 13 giugno 2018 con la quale il giudice brasiliano ha negato il blocco del conto, ma autorizzato il sequestro della documentazione bancaria, il 16 ottobre 2018 il MPC ha dissequestrato il conto e, il 14 novembre 2019, quindi prima dell'emanazione della decisione della CRP, ha revocato il sequestro delle relazioni oggetto delle rogatorie estere. Il vizio, sul quale si diffonde il ricorrente, è quindi stato sanato ed esula dall'oggetto del litigio, limitato alla trasmissione di documenti bancari. Né in siffatte circostanze tale vizio, sanato, parrebbe configurare gli estremi di una grave deficienza ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (RS 351.1). 
 
2.2. Il ricorrente adduce che le relazioni di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Brasile sarebbero interrotte e che sarebbe stato violato il principio di reciprocità. Ciò poiché dando seguito a una rogatoria del MPC l'autorità estera avrebbe subordinato la concessione dell'assistenza alla condizione che le informazioni fornite non sarebbero state utilizzate contro un indagato che avrebbe concluso un accordo di collaborazione con le autorità giudiziarie, né contro determinate società. L'Ufficio federale di giustizia ha precisato che semmai avrebbe accettato solo una specifica restrizione: il MPC non ha poi firmato nessun accordo. In seguito all'abbandono del procedimento penale svizzero nei confronti dell'indagato B.________, la rogatoria elvetica è stata ritirata. Queste circostanze non configurano gli estremi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.  
 
2.3. Neppure l'accenno all'importante mediatizzazione, all'asserita incidenza politica del caso D.________ e all'importanza degli importi in gioco conferisce alla causa un'importanza particolare, l'assistenza essendo peraltro già stata concessa più volte per tali inchieste (sentenza 1C_11/2019 del 18 gennaio 2019 consid. 2). Nemmeno un'eventuale disattenzione del segreto d'ufficio nel quadro del procedimento estero, ritenuto peraltro che il ricorrente non sostiene che sia stata l'autorità richiedente ad avere direttamente pubblicato su internet il contenuto della trasmissione spontanea di informazioni del MPC del 14 novembre 2017, configurerebbe gli estremi di un caso particolarmente importante, né implicherebbe di massima il rifiuto dell'assistenza (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 693 pag. 761).  
 
3.  
 
3.1. L'insorgente sostiene che i citati vizi configurerebbero una lesione del principio della buona fede fra Stati, che comporterebbe il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in applicazione degli art. 1a AIMP e 3 n. 1 lett. d del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile concluso il 12 maggio 2004 (RS 0.351.919.81). Secondo quest'ultima norma, l'assistenza può essere rifiutata quando lo Stato richiesto ritenga che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente. L'obiezione d'incompetenza della CRP a trattare tale questione, nonché il rifiuto di riconoscergli la legittimazione a invocare l'art. 1a AIMP, costituirebbero questioni di principio.  
 
3.2. L'art. 1a AIMP, dal titolo marginale "  limitazione della cooperazione ", norma raramente applicata nella sua dimensione politica, dispone che l'AIMP si applica tenendo conto dei diritti essenziali di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e di altri interessi essenziali della Svizzera. Ora, premesso che è tutt'altro che evidente che le implicazioni della rogatoria e le censure ricorsuali sollevate pregiudicherebbero siffatti interessi, a maggior ragione visto che nell'ambito della vasta inchiesta penale in esame la Svizzera ha già concesso più volte l'assistenza al Brasile, la CRP, dichiarandosi incompetente a esaminare questa critica, non si è scostata dalla costante, anche se sporadica prassi. In effetti, secondo il chiaro testo dell'art. 17 cpv. 1 AIMP, nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, competente a decidere nel caso dell'articolo 1a AIMP. La sua decisione è impugnabile con ricorso amministrativo al Consiglio federale (art. 26 cpv. 1 AIMP). Ora, nulla impediva al ricorrente, assistito da un legale, d'impugnare tempestivamente la decisione di chiusura dinanzi al Dipartimento (cfr. DTF 130 II 236 consid. 4.5 pag. 242, 127 consid. 6 pag. 225, dove la questione di sapere se il fatto d'aver adito il Dipartimento escludeva d'invocare l'art. 1a AIMP nella procedura giudiziaria è stata lasciata aperta, visto che il Tribunale federale aveva condiviso l'opinione del Dipartimento, secondo cui la concessione dell'assistenza non comportava il riconoscimento della Repubblica della Cina [Taiwan] da parte della Svizzera). La tesi ricorsuale, secondo cui l'art. 3 n. 1 lett. d del Trattato, norma peraltro di natura potestativa, non escluderebbe la competenza della CRP, ma costituirebbe una lex specialis che la fonderebbe, non reggerebbe. Il semplice rinvio di questa norma all'autorità competente nulla muta al fatto che la questione della competenza interna è disciplinata dalle leggi nazionali, segnatamente dall'AIMP; anche l'art. 5 n. 1 del Trattato precisa che la domanda è eseguita secondo il diritto dello Stato richiesto, solo le autorità centrali essendo specificatamente indicate all'art. 23 del Trattato.  
 
3.3. La competenza del Dipartimento e il ricorso amministrativo al Consiglio federale denotano il carattere in primo luogo politico dei motivi dell'art. 1a AIMP, ragione per cui una valutazione neutra e indipendente di queste decisioni non è stata voluta; come l'art. 3 n. 1 lett. d del Trattato, queste norme nella loro applicazione lasciano allo Stato richiesto un ampio margine di apprezzamento. Per di più, in tale ambito il Consiglio federale può intervenire anche d'ufficio, qualora reputi che la concessione dell'assistenza, di per sé legittima, contrasti con gli interessi essenziali della Svizzera; ciò non si verifica di massima qualora somme di denaro che potrebbero costituire il prodotto di reati siano depositate in Svizzera senza che le autorità estere possano raccogliere informazioni al riguardo, ritenuto che la piazza finanziaria elvetica non dev'essere utilizzata a scopi criminali (decisione del Consiglio federale dell'8 aprile 2009, in: GAAC 2009.8 pag. 124 segg. consid. 8; DTF 123 II 595 consid. 5a pag. 607; sentenza 1A.215/2000 del 16 ottobre 2000 consid. 7; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CAROLA GÖHLICH, in: BSK Internationales Strafrecht, 2015, n. 8, 11, 14, 20 e 21 ad art. 1a IRSG, n. 7 e 8 ad art. 17 IRSG; SABINE GLESS/DANIEL SCHAFFNER, in: BSK Internationales Strafrecht, n. 2 a 4, 10 e 11-18 ad art. 26 IRSG; ZIMMERMANN, op. cit., n. 493 pag. 530 seg. e n. 710 pag. 783 in particolare nota a piè di pagina n. 1497; STEPHAN BREITENMOSER, Internationale Amts- und Rechtshilfe, in: Ausländerrecht, 2009, n. 23.134 pag. 1258 e n. 23.144 pag. 1263). Gli interessi essenziali della Svizzera concernono in particolare la difesa dell'economia elvetica, e non le sanzioni alle quali potrebbero essere esposti, nello Stato richiedente, gli imputati, rilevato che soltanto in rarissimi casi l'assistenza è stata rifiutata per motivi di ordine pubblico, fondati peraltro su gravi deficienze del procedimento estero ai sensi dell'art. 2 AIMP.  
 
3.4.  ZIMMERMANN sottolinea che la tutela degli interessi essenziali della Svizzera concerne una valutazione politica, motivo per cui la logica vorrebbe che colui che invochi l'art. 1a AIMP utilizzi unicamente la via del ricorso amministrativo dinanzi al Consiglio federale. Aggiunge nondimeno che il sistema legale vigente sarebbe insoddisfacente, poiché istituisce un rischio di sdoppiamento dei rimedi di diritto che potrebbe implicare una situazione di confusione e ritardare le procedure: propone quindi di abolire gli art. 17 cpv. 1 e 26 AIMP (op. cit., n. 493 pag. 530 seg.). GLESS/SCHAFFNER precisano per contro che si giustifica di mantenere la procedura di natura politica degli art. 17 cpv. 1 e 26 AIMP, poiché è giuridicamente più coerente negare un'assistenza giudiziaria politicamente non praticabile rivelando esplicitamente questa circostanza, invece di motivarla con digressioni giuridiche diversive (loc. cit., n. 17 e 18 ad art. 26 IRGS; cfr. anche NIGGLI/GÖHLICH, loc. cit., n. 21 ad art. 1a IRSG). Non è del resto compito del Tribunale federale pronunciarsi sull'opportunità politica di misure d'assistenza giudiziaria (sentenza 1A.192/1999 del 7 gennaio 2000 consid. 2d). La questione dovrebbe semmai essere esaminata e risolta dal Legislatore federale, ritenuto comunque che queste due norme hanno una giustificazione non solo logica e coerente, ma pure condivisibile e appropriata, visto che disciplinano ambiti e scopi diversi da quello giudiziario. Del resto, nei casi in cui il Tribunale federale ha accennato a tale norma, esso ha semplicemente rilevato che la Svizzera deve evitare di divenire una piazza favorevole per la criminalità economica di carattere internazionale e che la concessione dell'assistenza, limitata a fornire informazioni su determinate relazioni bancarie di alcuni clienti, non lede il segreto bancario (DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; 125 II 83 consid. 5 pag. 84; 123 II 595 consid. 5a pag. 607; 113 Ib 157 consid. 4c pag. 167; 110 Ib 82 consid. 4b/bb pag. 86; sentenza 1A.1/1995 del 16 giugno 1995 consid. 7). Né in concreto si è in presenza di una violazione dei diritti dell'uomo garantiti da trattati internazionali, rientranti anch'essi nel quadro dell'art. 1a AIMP (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 617).  
 
3.5. Anche il diniego della legittimazione del ricorrente a invocare l'art. 1a AIMP, perché egli non è cittadino svizzero né è uno straniero domiciliato in Svizzera, non si scosta dalla prassi (decisione dell'8 aprile 2009 del Consiglio federale, citata, consid. 7; GLESS/SCHAFFNER, loc. cit., n. 9 ad art. 26 IRSG). Infine, anche l'accenno a un'asserita lesione del principio del "ne bis in idem" non dev'essere esaminato oltre, visto che anche al riguardo la CRP non si è scostata dalla costante prassi.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri