Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
K 133/01 
 
Sentenza del 20 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
1. Dott. G.V.________, 
2. Dott.ssa L.V.________, ricorrenti, 
rappresentati dalla lic.iur. Verena Lardi, Studio fiduciario, Via Cantonale 11, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 3 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
I coniugi G.V.________ e L.V.________, cittadini italiani, nati nel 1923, domiciliati a L.________ dal 1986, non sono assicurati contro le malattie presso alcun assicuratore riconosciuto secondo la relativa legislazione federale. Essi dispongono invece di due assicurazioni malattia fondate sul diritto americano, una garantita dal datore di lavoro - la D.________ - ai propri pensionati e l'altra statale, motivo per cui, con scritto 13 marzo 2001, hanno presentato istanza all'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino (IAS) tendente all'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera. 
 
Con decisione del 21 marzo 2001 l'Ufficio assicurazione malattia del Canton Ticino (UAM) ha respinto la richiesta e accertato l'obbligo assicurativo degli istanti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1996, con conseguente dovere di affiliazione presso un assicuratore malattia riconosciuto. Il reclamo presentato all'IAS dai coniugi V.________ è stato respinto con provvedimento formale 30 aprile 2001. 
B. 
Contro quest'ultimo atto amministrativo gli interessati sono insorti presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, tramite la lic. iur. Lardi, chiedendone l'annullamento e segnatamente l'esenzione dall'obbligo assicurativo imposto dalla LAMal. A motivazione del gravame gli insorgenti hanno addotto che la copertura assicurativa è almeno parzialmente garantita dall'assicurazione obbligatoria statunitese e che il Canton Zurigo esentava dall'obbligo assicurativo le persone che, come G.V.________, avevano lavorato presso la D.________. 
 
Tramite pronunzia del 3 settembre 2001 il giudice delegato del Tribunale cantonale ha respinto il gravame, in quanto non era stata dimostrata l'esistenza di un obbligo assicurativo all'estero fondato sul diritto pubblico, non vi era un doppio onere, né, infine, le prestazioni erogate potevano essere considerate equivalenti a quelle di diritto svizzero. 
C. 
Avverso il giudizio cantonale gli interessati interpongono ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, sempre patrocinati dalla lic. iur. Lardi, chiedendo, in via preliminare, che al gravame sia accordato effetto sospensivo e, nel merito, di essere esonerati dall'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal. I coniugi V.________ ribadiscono in particolare il fatto che il Canton Zurigo esonera dall'obbligo assicurativo gli ex dipendenti della D.________ e rinviano altresì al comunicato stampa del 3 luglio 2001 emesso dal Dipartimento dell'interno, secondo cui verrà introdotta la possibilità di esonero dall'obbligo assicurativo in casi simili al loro. 
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso, mentre l'IAS ha dichiarato che qualsiasi osservazione "de lege ferenda" non poteva entrare in linea di conto nel caso di specie. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è l'esenzione dei ricorrenti, con effetto dal 1° gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal. Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2. 
Preliminarmente i ricorrenti chiedono che sia conferito effetto sospensivo al gravame. Secondo l'art. 111 cpv. 1 OG in relazione con l'art 132 OG il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che obbliga ad una prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo. Costituisce in particolare una decisione avente per oggetto prestazioni pecuniarie quella che obbliga il destinatario a fornirla (DTF 123 V 40 consid. 2a e riferimenti citati), come nel caso concreto il provvedimento su reclamo del 30 aprile 2001. Poiché quindi l'effetto sospensivo è dato per legge, l'istanza presentata dai ricorrenti è priva di oggetto (sentenza dell'11 ottobre 2000 in re J.e L.M. consid. 5, K 100/00, pubblicata in RDAT 2001 I no. 65 pag. 271). 
3. 
3.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. In tale ambito il Consiglio federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4b). Al riguardo l'art. 2 cpv. 2 OAMal dispone che, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. 
 
Altre eccezioni, non applicabili al caso concreto, sono previste all'art. 2 cpv. 3-6 OAMal (RAMI 2000 no. KV 102 pag. 18 consid. 2b). 
3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni l'art. 2 cpv. 2 OAMal non è in contrasto né con la LAMal né con la Costituzione. Ne deriva, in particolare, che la norma non consente l'esenzione dall'obbligo assicurativo elvetico di persone assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero a titolo non obbligatorio (RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4c-e, cfr. pure RAMI 1999 no. KV 81 pag. 337). 
4. 
4.1 In concreto è incontestato che i ricorrenti sottostanno all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3 cpv. 1 LAMal, avendo eletto domicilio in Svizzera dal 1986. Questi ultimi tuttavia ritengono di aver diritto all'esenzione da detto obbligo assicurativo alla luce delle assicurazioni malattia contratte all'estero. 
4.2 Dagli atti emerge in particolare che il giudice di prime cure ha esattamente accertato che i ricorrenti dispongono di due assicurazioni estere contro le malattie, la "D.________", offerta dal datore di lavoro ai propri pensionati, e la "M.________", assicurazione statale, le cui prestazioni vengono erogate dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America. Correttamente la Corte cantonale ha inoltre verificato se gli interessati risultano obbligatoriamente assicurati secondo il diritto americano, rispondendo negativamente al quesito e aggiungendo anche che le assicurazioni estere non comportano un doppio onere per gli assicurati, né garantiscono una copertura equivalente. 
 
Da un attento esame della documentazione raccolta in sede cantonale discende che questa Corte federale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto federale e fondate su un accertamento completo dei fatti. Di conseguenza già per il solo fatto che la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà per i ricorrenti di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero, il ricorso dev'essere considerato infondato e quindi respinto, le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute cumulativamente (sentenza del 29 giugno 2000 in re A e B. Z. consid. 4b/cc, K 138/98). 
 
Da quanto sopra esposto discende quindi che i ricorrenti non possono essere esentati dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. 
5. 
5.1 A sostegno del gravame i coniugi V.________ richiamano pure la prassi del Canton Zurigo secondo cui gli ex dipendenti della D.________ vengono esentati dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. I ricorrenti chiedono quindi, implicitamente, il rispetto dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità. 
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio in esame va applicato, sempreché non leda altri interessi legittimi, ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga dalla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge (DTF 126 V 392 consid. 6a e riferimenti). 
5.2 In concreto secondo l'art. 6 LAMal ai cantoni compete l'osservanza dell'obbligo assicurativo e l'affiliazione delle persone tenute ad assicurarsi (cfr. anche art. 10 OAMal). La richiamata prassi amministrativa contraria alla legge viene applicata dal Canton Zurigo, non dal Canton Ticino. Di conseguenza nel caso in esame i ricorrenti non possono prevalersi del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità, in quanto l'IAS non ha mai aderito alla prassi zurighese. La censura risulta quindi infondata e va respinta. 
6. 
6.1 Infine gli insorgenti richiamano il comunicato stampa emesso dal Dipartimento federale degli interni il 3 luglio 2001 secondo cui, tramite modifica delle ordinanze d'applicazione della LAMal, viene prospettata l'introduzione, al più presto dal 1° gennaio 2002 della "possibilità di esentare dall'obbligo assicurativo le persone che fruiscono di una buona protezione assicurativa estera qualora l'assoggettamento all'assicurazione svizzera, causa l'età o lo stato di salute, le mettesse in condizioni tali da poter stipulare soltanto l'assicurazione di base impedendo loro di concludere assicurazioni complementari nella misura consueta". 
6.2 Al riguardo va rilevato che in RAMI 2000 no. KV 102 pag. 21 consid. 4d il Tribunale federale delle assicurazioni aveva già posto in evidenza che il mancato esonero dall'obbligo assicurativo in caso di conclusione di un'assicurazione privata all'estero avrebbe potuto creare problemi agli assicurati in età avanzata, risultando difficoltosa in Svizzera la conclusione di un'assicurazione complementare rispettivamente problematica la disdetta dell'assicurazione estera in caso di una nuova partenza dalla Svizzera. Per ovviare a questi inconvenienti la Corte federale aveva suggerito di procedere alla sospensione dell'assicurazione estera, rispettivamente di modificare temporaneamente l'assicurazione estera in un' assicurazione complementare svizzera, precisando altresì che non è da escludere che si imporrà una nuova regolamentazione a livello nazionale o sovranazionale (si veda su questo tema anche sentenza del 29 giugno 2000 in re A. e B. Z., K 138/98, consid. 4b/cc). 
6.3 Questi fatti non sono tuttavia atti a modificare l'esito della presente vertenza, non essendo la prospettata modifica ancora stata attuata (CHSS 6/2001 pag. 346). In proposito va inoltre rilevato che, di principio, nel diritto delle assicurazioni sociali si applica il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (DTF 125 V 44 consid. 2b, 123 V 71 consid. 2, 122 V 36 consid. 1 con riferimenti). 
7. 
Da quanto sopra discende che la decisione amministrativa su reclamo ed il giudizio cantonale vanno confermati, mentre il ricorso di diritto amministrativo, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
8. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in Fr. 500.-, sono poste a carico dei ricorrenti e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: