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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_1/2007 /gdf 
 
Sentenza del 13 marzo 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Corboz, presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, 
rappresentata da B.A.________, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
rappresentato dal Municipio, 
opponente, 
 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedura civile, 
 
ricorso [LTF] contro la sentenza emanata il 
30 gennaio 2007 dalla Camera di cassazione 
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
che il 27 novembre 2006 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha condannato A.A.________ a versare al Comune di X.________ fr. 925.--, oltre interessi, corrispondenti al saldo della fattura 24 giugno 2004 per i lavori di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua proprietà; 
che contro il predetto giudizio A.A.________, rappresentata dal padre B.A.________, ha interposto ricorso alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con sentenza del 30 gennaio 2007 l'autorità adita ha dichiarato tale impugnativa nulla, l'assenza di una qualsiasi censura nei confronti della pronunzia di primo grado impedendo alla Corte giusdicente di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della stessa; 
che, tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale, A.A.________ - sempre rappresentata dal padre B.A.________ - postula l'annullamento di tutte le decisioni emanate in sede cantonale e dell'istanza del Comune, nonché la deduzione di fr. 300.-- dalla nota fattura e la cancellazione della rimanenza di fr. 625.--; 
che, in risposta all'invito a fornire un anticipo spese, il 25 febbraio 2007 la ricorrente ha pure domandato di essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie; 
che né la controparte né la Corte cantonale sono state invitate a presentare osservazioni; 
che, essendo la decisione impugnata stata emanata dopo l'entrata in vigore - il 1° gennaio 2007 - della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la procedura ricorsuale è retta da queste nuove norme (art. 132 cpv. 1 LTF); 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito; 
che in concreto la via del ricorso in materia civile (art. 72 segg. LFT) risulta d'acchito esclusa, il valore litigioso non raggiungendo l'importo minimo richiesto dalla legge (art. 74 cpv. 1 LTF) e non avendo la ricorrente nemmeno preteso (art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF) che la controversia concernerebbe una questione di importanza fondamen-tale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
che lo scritto della ricorrente può dunque essere tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF); 
che in quanto tale esso difetta però di una motivazione conforme alle esigenze di legge, non avendo la ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale (art. 116, 117 e 106 cpv. 2 LTF); 
che, trattandosi di un ricorso manifestamente privo di una motivazione sufficiente, si può decidere di non entrare nel merito dello stesso mediante procedura semplificata, giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b OG
che anche la domanda di assistenza giudiziaria può essere evasa con la medesima procedura (art. 64 cpv. 3 seconda OG); 
che la richiesta dev'essere respinta, il ricorso non presentando - così come formulato - alcuna possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che pertanto le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF
il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia: 
1. 
Non si entra nel merito del ricorso. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: