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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_83/2008 
 
Sentenza del 9 marzo 2009 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kolly, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Paolo Sauvain, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
opponenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. D.________. 
 
Oggetto 
contratto di mandato, 
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 maggio 2008 dalla II Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Tra il 1996 e il 2002 lo studio legale B.&C.________ ha assistito A.________ in varie pratiche civili e amministrative. 
 
L'attuale controversia trae spunto dal rifiuto di A.________ di pagare il saldo di cinque fatture allestite dallo studio legale per l'attività svolta durante tale periodo. 
A.a A garanzia del credito, l'8 luglio 2002 gli avv. B.________ e C.________ hanno chiesto il sequestro delle particelle www e xxx del Comune di Y.________ appartenenti a A.________. 
 
Il 19 luglio 2002 hanno poi fatto spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti, al quale egli ha interposto opposizione. 
A.b Con petizione del 9 ottobre 2002 gli avvocati hanno quindi adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud onde ottenere la condanna di A.________ al pagamento di fr. 21'972.75, oltre interessi, nonché la convalida del sequestro. 
A.b.a Il procedimento è stato sospeso a causa dell'istanza di tassazione delle note professionali inoltrata il 6 dicembre 2002 da A.________ alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati. 
 
Con decisione del 15 febbraio 2005 questa Commissione ha innanzitutto dichiarato l'istanza irricevibile con riferimento alla fattura emessa per la consulenza nella compravendita di un fondo situato nel Comune di Y.________, di fr. 2'520.60 (doc. E), trattandosi di una pratica extragiudiziale. Per il resto, ha ridotto la fattura relativa al patrocinio in una procedura esecutiva da fr. 1'449.45 a fr. 675.45 (doc. F); ha confermato la fattura connessa al patrocinio in una vertenza di diritto edilizio di fr. 8'540.35 (doc. G); ha ridotto la fattura allestita per la rappresentanza in una causa civile in materia di servitù da fr. 17'462.35 a fr. 15'378.15 (doc. H), e, infine, quella per una procedura fiscale di diffida da fr. 450.-- a fr. 288.25 (doc. I). 
A.b.b Riattivata la procedura dinanzi al Pretore, con risposta del 17 ottobre 2005 A.________ ha avversato la petizione, mettendo in dubbio che gli avvocati avessero effettivamente fornito tutte le prestazioni fatturate e affermando che, in ogni caso, l'erronea consulenza da loro fornita nell'ambito della procedura amministrativa tendente all'ottenimento di una licenza edilizia in sanatoria per la baracca da lui realizzata sul fondo www del Comune di Y.________ - che ha per finire dovuto demolire - gli aveva causato danni superiori all'importo da loro preteso. Egli ha inoltre chiesto la revoca del sequestro, contestando la tempestività dell'azione di convalida. 
A.b.c Il 9 novembre 2005 B.________ e C.________ hanno rinnovato la domanda di sequestro, pronunciato il giorno seguente. 
A.b.d Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono riconfermate nelle precedenti asserzioni. Tenuto conto della decisione della Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati, gli avvocati hanno giusto ridotto la loro pretesa a fr. 18'952.80. 
A.b.e Statuendo il 3 maggio 2007, il Pretore ha condannato A.________ al pagamento di fr. 18'952.80, oltre interessi. Posta l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, e segnatamente delle norme sul mandato, il giudice ha stabilito che nell'ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia i due avvocati avevano agito in modo diligente, donde il loro diritto di veder remunerate le prestazioni svolte nell'ambito di tale pratica così come il diritto al pagamento delle altre note rimaste insolute. 
 
B. 
Rimproverando al primo giudice di non aver esaminato se le prestazioni fatturate dagli avvocati fossero state davvero fornite e ribadendo la loro negligenza nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia, A.________ si è aggravato contro la predetta pronunzia. 
 
La sua impugnativa è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 maggio 2008. Premesso che A.________ ha contestato l'effettuazione delle prestazioni degli avvocati per la prima volta con la risposta di causa del 27 ottobre 2005, ciò che rende assai dubbia l'ammissibilità della sua argomentazione sotto il profilo della buona fede, i giudici della massima istanza cantonale hanno stabilito che, in ogni caso, i legali hanno dimostrato di aver svolto quanto da essi fatturato. Né può essere loro rimproverato - hanno proseguito i magistrati - di aver agito in maniera negligente nell'ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia. Dalla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 13 novembre 2000 si evince infatti che - contrariamente a quanto preteso da A.________ - la demolizione del manufatto da lui realizzato abusivamente sul fondo del Comune di Y.________ non avrebbe potuto venir in nessun caso evitata, nemmeno qualora gli avvocati gli avessero espressamente consigliato di non utilizzarlo quale rimessa per la roulotte. 
 
C. 
Il 17 giugno 2008 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale fondato sull'art. 9 Cost., per violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, volto a ottenere - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - la modifica della pronunzia cantonale nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della reiezione della petizione; in via subordinata postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
C.a Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare il 19 giugno 2008. 
C.b Con risposta del 24 luglio 2008 gli avv. B.________ e C.________ hanno proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. 
C.c Il 22 settembre 2008 A.________ ha inviato - personalmente - una lettera al Tribunale federale, in cui dichiara che nella controversia che lo vedeva opposto al Comune di Y.________, lo studio legale B.&C.________ avrebbe (inammissibilmente) patrocinato anche la controparte. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2). 
 
1.1 Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il rimedio ordinario previsto dagli art. 72-89 LTF, ovvero il ricorso in materia civile. 
 
In concreto, la sentenza cantonale riguarda una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario, che non raggiunge il valore litigioso minimo stabilito dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sulle modalità di calcolo del valore litigioso cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e non rientra fra i casi previsti dal cpv. 2 di questa norma; ne discende ch'essa non può essere impugnata con un ricorso civile. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale degli art. 113 seg. LTF è pertanto di per sé proponibile. 
 
1.2 Presentato dalla parte le cui conclusioni sono state disattese in sede cantonale e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 115 LTF), il ricorso, interposto nei termini legali (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF), risulta per il resto ricevibile poiché diretto contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). 
 
2.1 L'art. 117 LTF rimanda per la motivazione all'art. 106 cpv. 2 LTF, giusta il quale la violazione di diritti fondamentali può essere esaminata soltanto se il ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura. Il campo di applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
2.2 Ai fini del suo giudizio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo qualora esso sia avvenuto in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2 e 116 LTF), violazione che la parte ricorrente deve indicare con precisione (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). 
 
2.3 Giovi infine rammentare che non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 117 e 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3). 
 
Ciò comporta l'inammissibilità, d'acchito, del documento inoltrato il 22 settembre 2008 dal ricorrente, nel quale egli rimprovera in sostanza agli opponenti la violazione del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino per aver assistito sia lui che il Comune di Y.________ nella vertenza che li vedeva opposti. A prescindere dalla fondatezza o meno di questa affermazione, il documento non può esser tenuto in nessuna considerazione, siccome riferito a circostanze prive di riscontro nella pronunzia impugnata e in ogni caso ben anteriori alla sua emanazione, che il ricorrente avrebbe semmai dovuto addurre dinanzi alle istanze cantonali. 
 
3. 
A mente del ricorrente, nella decisione impugnata la Corte cantonale sarebbe incorsa in una violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, sancito dall'art. 9 Cost. 
 
3.1 Prima di vagliare i suoi argomenti è opportuno ricordare che, qualora venga lamentata una violazione del divieto d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, nel ricorso non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria valutazione del materiale probatorio a quella dell'autorità cantonale, bensì occorre dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la pronunzia querelata si fonda su di un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262). 
 
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). 
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.2 L'allegato sottoposto al Tribunale federale nella fattispecie in rassegna disattende in larga misura questi principi. Pur asseverando la natura arbitraria della pronunzia cantonale, il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente e in maniera dettagliata con le motivazioni ivi esposte, contesta genericamente le considerazioni dei giudici ticinesi, ripropone argomenti già sollevati in sede cantonale come se gli stessi non fossero stati trattati e ribadisce la propria versione dei fatti senza tenere conto di quella, ben diversa, accertata dalle autorità giudiziarie ticinesi. 
 
La questione dell'ammissibilità del gravame sotto il profilo della sua motivazione può comunque rimanere irrisolta, dovendo esso in ogni caso venire respinto siccome manifestamente infondato. 
 
4. 
Nella prima parte del ricorso viene riproposta la contestazione della congruità delle note d'onorario agli atti così come dell'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi elencate. 
 
Premesso ch'egli aveva da subito contestato - nella risposta di causa e nel doc. 5 - che gli opponenti avvessero effettivamente eseguito quanto esposto nelle fatture, il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di aver considerato valido l'importo della pretesa di controparte senza spiegare in maniera puntuale e circostanziata il motivo per il quale essi sono giunti a tale conclusione, "da cui la carente motivazione della sentenza", che laddove riprende senza riserve l'importo stabilito dalla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati si avvera pure arbitraria nella valutazione delle prove. 
 
La censura è pretestuosa. 
 
4.1 Nella sentenza impugnata - alla cui motivazione si può senz'altro rinviare (art. 109 cpv. 3 LTF) - i giudici cantonali hanno in primo luogo osservato come il ricorrente abbia sì contestato l'effettuazione delle prestazioni fatturate dagli avvocati nella risposta di causa del 27 ottobre 2005, ma questa è stata introdotta oltre tre anni dopo l'emanazione delle fatture; in precedenza egli non solo non aveva mai obiettato alcunché in proposito - il doc. 5 si limitava infatti ad evocare non meglio precisati "problemi", senza formulare un'esplicita critica - ma ha anche pagato acconti per fr. 8'350.--. Inoltre, hanno proseguito i giudici ticinesi, a fronte della dettagliata indicazione degli opponenti circa le prestazioni svolte - nelle "distinte prestazioni e spese" versate agli atti sub doc. U-W - la contestazione del ricorrente, che nemmeno specifica quali sarebbero le prestazioni da lui contestate, appare eccessivamente generica. Ma non solo. I giudici della massima istanza cantonale hanno rilevato come, in ogni caso, gli opponenti abbiano dimostrato di aver fornito le prestazioni fatturate mediante la produzione, per ogni fattura, del relativo fascicolo di documenti processuali e altri atti compiuti per conto del ricorrente, rispettivamente mediante la testimonianza di E.________, che all'epoca lavorava nello studio legale e aveva seguito alcune pratiche del ricorrente. 
 
4.2 Alla luce di quanto appena esposto, il rimprovero mosso ai giudici ticinesi di non aver adeguatamente motivato la loro decisione - ancorché solo accennato e non concretizzato in un'esplicita censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella forma del diritto a una decisione motivata - si appalesa manifestamente ingiustificato: essi hanno spiegato in maniera assai chiara i diversi motivi per i quali hanno respinto le (generiche) contestazioni del ricorrente in merito all'esecuzione delle prestazioni fatturate dagli opponenti. Poco importa che la Corte cantonale sia forse incorsa in una svista affermando che in sede di appello il ricorrente non avrebbe più contestato la fattura di cui al doc. E, relativa alla consulenza nella compravendita di un fondo situato nel Comune di Y.________. Anche in questo caso i giudici hanno infatti specificato che l'effettuazione delle prestazioni fatturate, riportate in dettaglio nella distinta prodotta agli atti sub doc. U, risulta essere stata provata dalla documentazione contenuta nel plico di cui al doc. Q e su quest'ultimo argomento il ricorrente non si pronuncia né tantomeno adduce alcunché per contestare concretamente la congruità dell'importo richiesto dagli opponenti. Egli si limita a sostenere che la Corte ticinese non avrebbe potuto accogliere la pretesa poiché dagli atti prodotti non è desumibile il dispendio orario da porre in relazione con le prestazioni fatturate, ma questo non basta per far apparire manifestamente insostenibile la decisione dei giudici di ritenere ciononostante provato l'importo indicato dagli opponenti. 
L'insistenza del ricorrente ad evocare l'assenza d'indicazioni precise circa il dispendio orario nelle "distinte prestazioni" versate agli atti sub doc. U-W è ancor più vana in quanto riferita alle fatture versate agli atti sub doc. F-I, giacché la loro congruità è stata esaminata, sulla base di tutta la documentazione versata agli atti, nella pronunzia della Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati nella decisione del 15 febbraio 2005, che il ricorrente non ha impugnato. 
 
4.3 In conclusione, la decisione dei giudici ticinesi di ammettere come provata l'effettuazione delle prestazioni fatturate dagli avvocati sulla base dei fascicoli di documenti relativi alle singole pratiche e della testimonianza di E.________ resiste (evidentemente) alla censura di arbitrio. La generica affermazione del ricorrente secondo cui si tratterebbe di "documentazione inadatta a fornire siffatta prova" non è suscettibile di modificare questa conclusione. E avendo i giudici del Tribunale d'appello ritenuto provata - senza incorrere nell'arbitrio - l'esecuzione delle prestazioni fatturate nei doc. F-I, la loro decisione di riferirsi agli importi fissati dalla Commissione di verifica nella decisione del 15 febbraio 2005 è del tutto sostenibile (cfr. art. 27 cpv. 2 vLAvv). 
 
Ciò comporta la reiezione del ricorso su questo punto, siccome manifestamente infondato. 
 
5. 
A mente del ricorrente, nulla sarebbe comunque dovuto agli opponenti, avendolo essi rappresentato in modo negligente nell'ambito della vertenza che lo ha opposto al Comune di Y.________. 
 
5.1 Per meglio far comprendere la sua posizione, nel gravame egli ripercorre brevemente l'istoriato della "nefasta pratica". Questa aveva per oggetto una baracca su di un fondo agricolo, all'interno della quale il ricorrente era solito depositare i propri attrezzi da lavoro, ma in cui a un certo punto aveva collocato una roulotte. Nel 1992 egli aveva notificato al Municipio la sua intenzione di provvedere alla sostituzione della struttura portante di tale ripostiglio. Nel 1998, però, la vicina ha richiesto l'intervento della Sezione enti locali denunciando presunti abusi edilizi, dopodiché la cosa è divenuta un caso giudiziario trascinatosi sino al Tribunale cantonale amministrativo, che il 13 novembre 2000 ha per finire ordinato la demolizione della baracca per il motivo che la costruzione per il ricovero di una roulotte o veicolo a motore al di fuori della zona edificabile non poteva essere in quanto tale autorizzata. Sennonché - precisa il ricorrente - "il ruolo della baracca non era affatto quello di fungere da garage per la roulotte, bensì da deposito per attrezzi, funzione - quest'ultima - che non avrebbe dato adito a tutte le problematiche ingeneratesi e, soprattutto, non avrebbe condotto alla [...] demolizione del manufatto [...]. Ciò che [egli] rimprovera dunque ai legali è il fatto di non avergli mai consigliato di trasferire altrove la sua roulotte ed utilizzare la baracca in questione unicamente come deposito attrezzi". Se la Corte cantonale non avesse letto in maniera errata il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, essa avrebbe ammesso la negligenza degli opponenti e riconosciuto la loro responsabilità per il danno da lui patito a seguito dell'ordine di demolizione. Infatti - conclude il ricorrente - "non v'è chi non veda che è stata unicamente la funzionalità della baracca a condurre il lodevole Tribunale cantonale amministrativo ad ordinarne la demolizione". 
 
5.2 Il ricorrente rimprovera dunque ai giudici cantonali di aver letto in maniera manifestamente errata la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, di essersi posti "in flagrante contraddizione con quanto indicato dal lodevole Tribunale cantonale amministrativo" e, in sostan-za, di essersi arbitrariamente ritenuti non vincolati dalle conclusioni "specialistiche e di maggior attendibilità" di questa autorità. 
 
Se i fatti si fossero svolti come descritto dal ricorrente, la sua tesi potrebbe avere qualche fondamento. Ma non è così. In realtà è lui che distorce a suo piacimento il contenuto della sentenza emanata dal Tribunale cantonale amministrativo il 13 novembre 2000. 
 
5.3 Dalla fattispecie accertata in tale giudizio - ben riassunta al consid. 7.1 della pronunzia qui impugnata - si evince che nel 1992 il ricorrente, proprietario del fondo www del Comune di Y.________, situato al di fuori della zona edificabile, aveva notificato al Municipio di Y.________ l'intenzione di procedere alla sostituzione della struttura portante la copertura del ripostiglio sito sul fondo, crollata l'inverno precedente. Il 4 febbraio 1993 il Municipio aveva rilasciato la relativa licenza edilizia avvertendo che la stessa aveva però valore solo per il tetto, escluso ogni altro lavoro senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità. Constatata l'esecuzione di interventi difformi da quelli autorizzati (ovvero la sostituzione della vecchia baracca con una struttura di altezza e forma dissimili dalla precedente), nel luglio 1993 il Municipio aveva dapprima intimato un ordine di sospensione dei lavori dopodiché li aveva lasciati continuare indicando tuttavia con precisione come portare a compimento l'opera, che in quel momento si configurava come una tettoia in eternit sorretta da sei pilastri. 
Nel 1997, F.________ proprietaria del vicino fondo vvv ha richiesto l'intervento della Sezione degli enti locali, denunciando gli abusi edilizi commessi sul terreno del ricorrente. Il Municipio di Y.________ lo ha quindi invitato a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Nell'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta è poi stato lo stesso Municipio a sottoporre gli atti in suo possesso al Dipartimento del territorio, che il 23 dicembre 1997 ha reso il proprio avviso, annotando che l'opera realizzata non poteva essere autorizzata a posteriori siccome contraria all'art. 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e all'art. 75 della Legge di applicazione [del Cantone Ticino] della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1). Il 10 febbraio 1998 il Municipio di Y.________ ha quindi irrogato a A.________ una sanzione pecuniaria di fr. 1'300.--. Le impugnative presentate contro questa risoluzione sono per finire sfociate nella sentenza emanata dal Tribunale cantonale amministrativo il 13 novembre 2000, con la quale gli atti sono stati ritornati al Municipio affinché avesse a ordinare la demolizione della baracca. 
 
Diversamente da quanto preteso nel ricorso, questa decisione non trae origine unicamente dalla funzione cui era adibita la baracca. È vero - si legge al consid. 7.2 nella decisione qui impugnata - che nella sua decisione il Tribunale cantonale amministrativo aveva innanzitutto evidenziato come l'intervento effettuato dal ricorrente non avrebbe potuto esser autorizzato in base all'art. 24 cpv. 1 LPT, perché la costruzione di una baracca per il ricovero di roulotte o veicoli a motore non soddisfaceva il requisito dell'ubicazione vincolata sancito dalla lett. a né adempiva quello esatto dalla lett. b, visto che alla realizzazione di un simile manufatto si opponevano interessi preponderanti legati all'esigenza di proteggere la natura ed il paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più possibile l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia proseguito negando anche l'applicabilità degli art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT, stante la sussistenza degli interessi preponderanti contrari appena evocati e l'assoluta mancanza di un interesse pubblico tale da giustificare la demolizione e la susseguente ricostruzione di una rimessa fuori dalla zona edificabile; infine, ha precisato che l'ampliamento, non indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione della costruzione, non avrebbe potuto essere autorizzato nemmeno in base all'art. 75 LALPT. 
Venendo alla sanzione da comminare per l'esecuzione abusiva dell'opera, la II Camera civile del Tribunale d'appello ha osservato - sempre al consid. 7.2 della decisione qui impugnata - che per il Tribunale cantonale amministrativo "la sanzione della demolizione era l'unica in concreto possibile, siccome il convenuto [qui ricorrente] aveva agito in malafede, non avendo tenuto conto dell'esplicita avvertenza contenuta nella licenza edilizia comunale, ritenuto d'altra parte che la nuova costruzione si poneva in contrasto stridente con le norme che regolavano l'attività edilizia al di fuori delle zone edificabili, tanto più che, considerata la natura e l'ampiezza delle difformità riscontrate, la violazione non poteva essere definita di trascurabile entità bensì risultava grave e insanabile, nonché rilevante dal profilo dell'interesse pubblico e particolarmente significativa per la vicina che aveva più volte sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto". 
 
5.4 Il ricorrente non spende una parola su queste considerazioni. Così come passa sotto silenzio che, come visto, il Tribunale cantonale amministrativo non gli ha rimproverato tanto il fatto di aver depositato la roulotte nella baracca, quanto di averla demolita, ricostruita e ampliata senza alcuna autorizzazione e nonostante l'esplicita avvertenza contenuta nella licenzia edilizia comunale del 4 febbraio 1993. 
 
Nelle circostanze appena descritte, la conclusione dei giudici ticinesi secondo cui la decisione di demolizione del Tribunale cantonale amministrativo non sarebbe mutata nemmeno qualora il ricorrente avesse spostato la roulotte e adibito la baracca solo a deposito attrezzi, appare perfettamente sostenibile e non basta certo la semplice generica affermazione in senso contrario del ricorrente - basata su di una lettura parziale e tendenziosa del giudizio prolato dal Tribunale cantonale amministrativo - per farla apparire arbitraria. Di conseguenza, resiste alla critica anche la decisione di non imputare agli opponenti nessuna negligenza per non aver consigliato al ricorrente di spostare la roulotte, a prescindere dalla questione di sapere se egli sarebbe stato effettivamente disposto a seguire un simile consiglio. 
 
6. 
Da tutto quanto esposto discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto siccome manifestamente privo di ogni fondamento. 
 
Con l'evasione del gravame, l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà agli opponenti fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 9 marzo 2009 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La presidente: La cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi