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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_901/2020  
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
patrocinati dall'avv. Maria Galliani e dall'avv. Valentina Zeli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. F.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Bertoli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 16 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2020.82). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, B.________, C.________, D.________ ed E.________ sono comproprietari di quote di proprietà per piani del Condominio G.________, che conta complessivamente circa 60 comproprietari ed è amministrato dalla società H.________ SA. Il 1° marzo 2018, i cinque comproprietari citati hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino un esposto penale nei confronti di F.________, amministratore unico della H.________ SA, per i reati di amministrazione infedele, falsità in documenti, concessione di vantaggi, calunnia, diffamazione e ingiuria. I denuncianti, che hanno dichiarato di costituirsi accusatori privati, rimproverano all'amministratore del condominio di avere commesso delle irregolarità nell'ambito di un'operazione volta a recuperare un credito di fr. 400'000.-- per le spese condominiali impagate di un condomino. A.________ e B.________ hanno contestualmente querelato il denunciato per i suddetti reati contro l'onore. 
 
B.  
Dopo avere svolto l'istruzione penale, con decisione del 24 maggio 2019 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale, non ravvisando sufficienti indizi di reato. Il magistrato inquirente ha contestualmente ordinato, al passaggio in giudicato della decisione, il dissequestro di tutto quanto sequestrato nel corso dell'inchiesta. 
 
C.  
Con sentenza del 6 novembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto nella misura della sua ricevibilità un reclamo presentato dai denuncianti contro il decreto di abbandono. La Corte cantonale ha ritenuto che soltanto la comunione dei comproprietari potesse essere considerata come direttamente danneggiata dai reati di amministrazione infedele, di falsità in documenti e di concessione di vantaggi ed ha quindi negato ai singoli comproprietari la legittimazione a presentare il reclamo. Ha per contro ammesso la legittimazione di A.________ e di B.________ limitatamente ai reati contro l'onore, ritenendo tuttavia infondato il gravame su tale aspetto. 
 
D.  
Con sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020 (in: RtiD II-2020, pag. 236 segg.), il Tribunale federale ha accolto in quanto ammissibile un ricorso in materia penale presentato da A.________, B.________, C.________, D.________ ed E.________ contro la sentenza del 6 novembre 2019 della CRP, annullandola e rinviando la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale federale ha rilevato che i ricorrenti, quali comproprietari (per piani) erano legittimati singolarmente ad impugnare il decreto di abbandono mediante reclamo. 
 
E.  
Statuendo nuovamente sul reclamo, con sentenza del 16 giugno 2020 la Corte cantonale ha ammesso la legittimazione dei reclamanti ed ha respinto il gravame nel merito. 
 
F.  
A.________, B.________, C.________ e D.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postulano, in via principale, di annullare contestualmente il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Ministero pubblico, affinché completi l'istruzione e promuova l'accusa nei confronti di F.________ per i reati di amministrazione infedele, appropriazione indebita, falsità in documenti, concessione di vantaggi ed eventuali ulteriori infrazioni. In via subordinata, chiedono il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. I ricorrenti fanno valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
 
G.  
La Corte cantonale e il Ministero pubblico si rimettono al giudizio del Tribunale federale. L'opponente chiede di respingere il ricorso. 
Con decreto presidenziale del 17 settembre 2020 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2 e rinvii). La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio. In seguito al rinvio, il procedimento dinanzi alla Corte cantonale è di conseguenza ripristinato limitatamente a quanto è necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenza 6B_216/2020 del 1° novembre 2021 consid. 1.3.1). È irrilevante il fatto che, con la decisione di rinvio, il Tribunale federale abbia formalmente annullato l'intera sentenza impugnata (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1).  
 
2.2. Con la sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020, il Tribunale federale ha rinviato la causa alla Corte cantonale affinché ammettesse la legittimazione dei reclamanti ed esaminasse le censure sollevate relative alle malversazioni che sarebbero state commesse da F.________ nell'ambito dell'amministrazione del condominio, oggetto della denuncia per i reati di amministrazione infedele, falsità in documenti e concessione di vantaggi. Per quanto concerne invece la querela presentata nei confronti dell'opponente unicamente da A.________ e da B.________ per pretesi reati contro l'onore, il Tribunale federale ha statuito definitivamente dichiarando inammissibile il ricorso. Su questa tematica, la procedura di reclamo dinanzi alla CRP non è quindi stata ripristinata con la decisione di rinvio del 13 marzo 2020. Le censure ricorsuali ripresentate in questa sede contro l'abbandono del procedimento penale per i reati contro l'onore esulano pertanto dall'oggetto del litigio e non devono essere esaminate dal Tribunale federale.  
 
3.  
 
3.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).  
Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (cfr. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.2. In concreto, riguardo alle pretese civili, i ricorrenti adducono genericamente di essere intenzionati a fare valere eventuali risarcimenti per i danni patrimoniali, che dovessero essere accertati, causati dall'amministratore del condominio, "e meglio le spese condominiali (amministrative, legali e di ogni altra natura) pagate in eccesso e non dovute, nonché l'erosione del fondo di rinnovamento del condominio". Tuttavia, l'esame delle condizioni di ammissibilità, nelle quali rientra quella della legittimazione, avviene senza che sia svolta una valutazione approfondita del merito. In particolare, nei casi potenzialmente complessi, in cui eventuali pretese civili non appaiono manifeste, l'adempimento di queste condizioni deve essere concisamente esposto in via preliminare (sentenze 6B_621/2021 del 20 agosto 2021 consid. 3.2; 6B_479/2019 dell'11 luglio 2019 consid. 3). Come poc'anzi rilevato, il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione ricorsuale. Se il ricorso è presentato congiuntamente da più accusatori privati, ognuno di essi deve sostanziare singolarmente il danno personale subito (sentenza 6B_621/2021, citata, consid. 3.2 e rinvii). In concreto, i ricorrenti rimproverano all'opponente di avere commesso i reati di amministrazione infedele, di falsità in documenti e di concessione di vantaggi in relazione con un'operazione volta a recuperare un credito nei confronti di un condomino per spese condominiali impagate di fr. 400'000.--. Alla luce della complessità potenziale della fattispecie e dei diversi atti di malversazione addebitati all'opponente, la generica affermazione dei ricorrenti, secondo cui essi avrebbero subito un danno riconducibile a delle imprecisate spese condominiali da loro pagate in eccesso, non basta a sostanziare, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza, l'esistenza di un danno subito dai singoli comproprietari ricorrenti. Ciò, in particolare, ove si consideri che la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un danno per i condomini, accertando che con l'operazione incriminata l'opponente era riuscito nell'intento di recuperare l'importo dovuto dal condomino moroso. In tali circostanze, le pretese civili non appaiono neppure manifeste, sicché sarebbe spettato ai ricorrenti esporre in modo chiaro e preciso i rispettivi risarcimenti, spiegando concretamente per quali ragioni un loro danno patrimoniale sarebbe quantomeno verosimile sia nel principio sia per quanto concerne l'ammontare dello stesso (cfr. sentenza 1B_476/2017 del 4 aprile 2018 consid. 1.2.1).  
Poiché i ricorrenti non sostanziano la loro legittimazione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non può essere esaminato nel merito. 
 
3.3. I ricorrenti non censurano infine, quali parti nella procedura, la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Non fanno di riflesso valere contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, sicché il gravame non deve essere vagliato oltre.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). L'ammontare delle ripetibili all'opponente è fissato tenendo conto del dispendio limitato necessario alla stesura della risposta al gravame. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido all'opponente un'indennità di fr. 600.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni