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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.693/2003 /col 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
G.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Lodrino, 
rappresentato dal Municipio, 6527 Lodrino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (licenza edilizia sottoposta a una condizione), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
15 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
G.________ è proprietaria della particella n. xxx di Lodrino, sita in zona industriale, a confine con la strada cantonale che collega Biasca a Bellinzona. Il piano regolatore (PR) comunale prevede una strada lungo il fondo n. yyy che garantisca l'accordo alla particella n. xxx, ma la realizzazione dell'opera non è prevista né a medio né a lungo termine. Il 24 febbraio 2003 la proprietaria ha chiesto al Municipio il permesso di formare due posteggi e un accesso alla strada cantonale. Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha preavvisato favorevolmente l'istanza, sottoponendola tuttavia alla condizione che "alla realizzazione della strada di PR, l'accesso sulla cantonale dovrà essere chiuso senza alcuna pretesa di risarcimento da parte dell'istante". 
B. 
Il 23 aprile 2003 il Municipio ha rilasciato la postulata licenza edilizia, con la suddetta condizione. Il 24 giugno 2003 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito dalla proprietaria, ha confermato la licenza edilizia, ritenendola concessa a titolo di precario. Il Tribunale cantonale amministrativo, statuendo il 15 ottobre 2003, ha respinto un ricorso della proprietaria volto ad annullare la condizione. 
C. 
Avverso questo giudizio G.________ presenta al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico fondato sull'asserita lesione dell'art. 9 Cost. Chiede di annullare la sentenza impugnata. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6). 
1.3 La ricorrente non contesta il rilascio a titolo precario della licenza edilizia (cfr., sulla prassi cantonale, RDAT II-1998 n. 26): essa si limita a rilevare che la tesi della Corte cantonale, secondo cui i requisiti che hanno indotto il Municipio a concedere l'accesso verranno chiaramente meno quando la strada comunale sarà realizzata, sarebbe arbitraria e in manifesta contraddizione con la legge. Su quest'ultimo punto essa rinvia invero al ricorso presentato al Tribunale amministrativo: ora, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico simili rinvii sono inammissibili, la motivazione del gravame dovendo figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30). La ricorrente non dimostra comunque perché l'impugnata decisione sarebbe contraria al diritto, in particolare perché sarebbe non solo discutibile ma manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). Le critiche, appellatorie, sono inammissibili dal profilo dell'art. 90 OG
2. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione ai sensi della legge e della giurisprudenza, per cui non può essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Lodrino, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 dicembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: