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[AZA 7] 
I 550/00 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e 
Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 18 aprile 2002 
 
nella causa 
P.________, 1971, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAC, Via Trevano 72, 6900 Lugano, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- P.________, nato nel 1971, di professione pittore, con decisione 28 gennaio 1997 è stato posto al beneficio di provvedimenti integrativi dell'assicurazione invalidità consistenti nella riformazione professionale quale venditore di pezzi di ricambio, essendo affetto da sintomi allergici aspecifici nei confronti di solventi. 
In data 2 agosto 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) ha considerato non essere dati i requisiti del diritto a rendita e, negando l'esistenza di un'invalidità attingente il livello richiesto del 20 %, ha respinto una nuova richiesta di provvedimenti professionali reintegrativi presentata dall'assicurato, secondo cui l'attività svolta nell'ambito della prima riformazione riconosciuta non sarebbe stata adatta al suo stato di salute. 
 
B.- P.________, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, ha impugnato quest'ultima decisione presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo, in via principale, l'assegnazione di una rendita intera di invalidità e, in via subordinata, il riconoscimento di provvedimenti reintegrativi. Secondo l'insorgente, il grado di invalidità era senz'altro superiore al 70 %, mentre gli atti medici posti alla base della decisione amministrativa non potevano essere considerati attendibili. 
Con giudizio del 2 agosto 2000 la Corte cantonale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti all'amministrazione per fissare nuovamente il grado di invalidità in base ai criteri stabiliti dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. 
Il giudice di prime cure ha per contro ritenuto fedefacenti le perizie mediche poste alla base dell'atto amministrativo impugnato. L'UAI è stato inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 1'000.-. 
 
C.- Sempre rappresentato dall'avv. Cereghetti, P.________ interpone un ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Postula l'annullamento del giudizio impugnato e, in via principale, l'assegnazione di una rendita intera di invalidità, mentre in via subordinata domanda il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per completazione dell'istruttoria e nuova pronunzia. 
Chiamati ad esprimersi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni al riguardo. 
Nel corso della procedura, il Patronato INAC ha informato il Tribunale federale delle assicurazioni di avere assunto il patrocinio di P.________ al posto dell'avv. 
Cereghetti. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Oggetto del contendere è in questa sede il grado di invalidità del ricorrente e, in particolare, l'assegnazione di una rendita intera di invalidità, rispettivamente il riconoscimento di provvedimenti reintegrativi. 
 
b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si fa riferimento, la Corte cantonale ha già correttamente esposto le condizioni del diritto alla rendita di invalidità, nonché i criteri circa la fissazione del reddito ipotetico conseguibile come invalido ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI. Al riguardo occorre aggiungere che, secondo la predetta norma, l'integrazione ha la priorità sulla rendita, la cui assegnazione entra in linea di conto solo se il primo provvedimento menzionato non è attuabile. Nel caso di una domanda di rendita l'amministrazione deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5, 121 V 190, 108 V 212 seg.). 
 
 
2.- a) In concreto il ricorrente rimprovera al giudice cantonale di aver accertato i fatti rilevanti in maniera incompleta, per non aver tenuto in debito conto gli atti medici da lui prodotti, da cui emerge chiaramente la necessità di far esperire una perizia giudiziaria neurologica e psichiatrica, essendo i referti ordinati dall'UAI al riguardo insufficienti. 
 
b) Dal tenore del giudizio impugnato emerge che la Corte di prima istanza, per stabilire il grado di incapacità lavorativa dell'interessato, si è fondata sulla perizia specialistica esperita presso la Clinica X.________ il 10 aprile 1996, su quella pluridisciplinare redatta dal centro di accertamento medico MEDAS il 27 gennaio 1999, come pure sui certificati del medico curante, dott. 
F.________, del 5 marzo e 7 aprile 1998. Il giudice cantonale ha invece ritenuto che i rapporti del dott. 
R.________, specialista in medicina interna, del 3 maggio 1999 all'attenzione della Cassa malati Cammid, della dott. ssa C.________, psichiatra, del 22 ottobre 1999 e del Servizio di neurologia dell'Ospedale Y.________ di L.________ del 1° marzo 1999 non fossero atti a mettere in discussione le conclusioni peritali né a dimostrare l'esistenza di un'incapacità lavorativa totale. 
 
c) Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il referto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine dello stesso, né la denominazione quale perizia o referto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). 
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa, con i riferimenti ivi citati, e pag. 110 consid. 3c). 
In relazione alle attestazioni del medico curante, questa Corte ha già avuto l'occasione di rilevare che il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, questi attesta a suo favore (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc e sentenze ivi citate). 
 
d) Nel caso in esame, questa Corte non può condividere interamente l'avviso del primo giudice. 
Al riguardo va evidenziato che la perizia esperita presso la clinica di D.________ ha posto la diagnosi di sintomi aspecifici di allergia ai solventi, ritenendo il paziente interamente abile al lavoro in attività senza contatto con questi materiali. Da parte sua la MEDAS, in occasione della seconda domanda di provvedimenti integrativi, dopo aver sottoposto l'interessato nel corso dei mesi di settembre e ottobre 1998 ad esame pluridisciplinare approfondito, di natura reumatologica, neurologica, psichiatrica e allergologica, ha accertato dolori tensivi cronici alla testa, sintomi allergici nei confronti di stimoli olfattivi, distonia vegetativa e iperosmia, fissando al 100 % il grado di capacità lavorativa in ogni occupazione in cui non vi sarebbe stato contatto con sostanze che scatenano il mal di testa, in particolare fumo, odori, polveri. 
 
e) Secondo questa Corte, le perizie summenzionate vanno senz'altro considerate probanti secondo la citata giurisprudenza federale, fondandosi le stesse su uno studio approfondito ed esami concreti ed essendo esse motivate (a proposito dell'indipendenza e imparzialità della MEDAS si veda DTF 123 V 175 segg.): ciò deve valere fino al settembre/ottobre 1998, periodo dei singoli esami peritali esperiti dai medici incaricati dalla MEDAS. Per tale epoca non risultano del resto attestati medici atti a mettere in discussione i referti peritali (si confrontino anche i rapporti medici convergenti del dott. F.________ del 5 marzo e 7 aprile 1998). 
In seguito, tuttavia, precedentemente alla pronuncia della decisione amministrativa impugnata, e in particolare a partire dal mese di febbraio 1999, data in cui il ricorrente è stato approfonditamente visitato dal Servizio di neurologia dell'Ospedale Y.________ di L.________, gli atti specialistici prodotti evidenziano una situazione in evoluzione, segnatamente appare probabile l'insorgenza di un peggioramento dello stato di salute. Dal rapporto neurologico del 1° marzo 1999 emerge infatti che le cefalee, accompagnate da vertigini, nausea e vomito, sono aumentate continuamente, fino a divenire giornaliere e non più conseguenti, come in precedenza, a chiari fattori scatenanti quali i solventi o gli odori. A detta degli specialisti, la cefalea, di tipo tensivo, ma anche emicranico, presente già prima dell'apparizione dell'osmofobia (dall'età di quindici anni), potrebbe aver provocato quest'ultima sintomatologia e non viceversa. Alla luce di questi fatti i medici hanno quindi proposto una terapia diversa, combinata con trattamento antidepressivo, ed eventualmente un ricovero ospedaliero per stabilire la cura, ritenendo opportuno un approfondimento psicologico. 
Pure il dott. R.________, specialista in medicina interndia, nel rapporto circostanziato alla Cammid del 3 maggio 1999, indicava una situazione aggravata. Egli confermava in particolare l'insorgenza di cefalee giornaliere e la necessita di una terapia antidepressiva, attestando un'inabilità lavorativa totale. 
Il manifestarsi di una patologia psichiatrica, non ancora riscontrata dalla MEDAS nell'ottobre 1998, ma sospettata nel 1999 dal Servizio di neurologia, è stata poi confermata retrospettivamente, il 22 ottobre 1999, dalla dott. ssa C.________, presso cui l'assicurato è in cura dal luglio 1999, e quindi precedentemente alla decisione impugnata (si confronti le dichiarazioni del dott. P.________ il cui studio medico è stato ripreso dalla dott. ssa C.________). 
La psichiatra ha diagnosticato una sindrome depressiva, con incapacità lavorativa totale, che perdurava ancora nel corso del 2001. 
 
f) Alla luce dei menzionati più attuali documenti medici, che indicano come possibile, se non addirittura probabile, un peggioramento dello stato di salute del richiedente a seguito dell'aggravamento delle cefalee, della necessità di nuove cure con antidepressivi e di un consulto psicologico, a mente di questa Corte l'amministrazione non poteva pronunciare la propria decisione, senza perlomeno preliminarmente appurare, presso il Servizio neurologico dell'Ospedale Y.________ di L.________, l'eventuale incidenza dell'emicrania sulla capacità lavorativa dell'assicurato, soprattutto ritenuto che non era più scatenata unicamente dai solventi, così come altresì richiedere un approfondimento psicologico, risalendo i referti su questo tema a ben un anno prima. 
Le medesime costatazioni devono naturalmente valere per il Tribunale cantonale, il quale era inoltre in possesso del certificato della dott. ssa C.________, rilasciato poco dopo la pronuncia della decisione amministrativa e riferentesi alla cura iniziata nel luglio 1999, che diagnostiva a chiare lettere l'insorgenza di una depressione, quindi di una nuova affezione, e di un'inabilità lavorativa totale. In proposito va ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Di questi fatti il tribunale di prima istanza avrebbe dovuto tener conto. 
Visto quanto sopra, solo un ulteriore esame peritale avrebbe permesso di stabilire se, dopo gli accertamenti degli specialisti della MEDAS, in particolare a partire dal mese di febbraio 1999 e fino al momento della decisione impugnata, era intervenuto un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e della sua capacità lavorativa tale da giustificare l'ammissione di un grado di invalidità superiore a quello stabilito dall'amministrazione. 
 
 
3.- Dopo la scadenza del termine ricorsuale il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso a questa Corte un nuovo certificato medico della dott. ssa C.________, da cui emerge che l'interessato è regolarmente in sua cura e che alla fine di agosto 2001 è subentrato un peggioramento dello stato di salute, che ha necessitato un ricovero presso la Clinica Z.________. L'atto medico attesta fatti verificatisi nel 2000 e 2001, quindi ben posteriormente alla resa della decisione amministrativa in lite. Se da un lato lo stesso rappresenta un ulteriore indizio circa l'effettivo peggioramento dello stato di salute dell'interessato, dall'altro esso non è atto a influenzare l'esito della presente vertenza al momento della pronuncia della decisione impugnata ed è perciò irrilevante (DTF 121 V 366 consid. 1b). In tali circostanze può restare aperta la questione circa l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, trasmessi posteriormente e al di fuori di un secondo scambio degli allegati (si confronti in proposito la recente sentenza in DTF 127 V 353 segg.). 
 
 
4.- Alla luce di quanto esposto al precedente considerando 2 il giudizio di prima istanza dev'essere riformato nel senso che, annullata la decisione dell'UAI del 2 agosto 1999, l'incarto viene rinviato all'amministrazione affinché stabilisca, tramite accertamenti medici supplementari, se, posteriormente al mese di febbraio 1999, la situazione di salute dell'assicurato è peggiorata e, in caso affermativo, in che misura questa circostanza incide sulla capacità lavorativa dell'interessato. In base alle nuove risultanze, l'UAI si determinerà quindi sul grado di invalidità, come già decretato dall'istanza giudiziaria cantonale, in virtù dei criteri fissati nella più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 126 V 75 segg.) e statuirà di nuovo su un eventuale diritto a prestazioni dell'assicurato. 
 
5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG). 
 
b) Visto l'esito del gravame, al ricorrente, assistito inizialmente da un avvocato e nella fase finale della procedura da un patronato, spetta un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto come ai 
considerandi, il giudizio 2 agosto 2000 del Tribunale 
delle assicurazioni del Canton Ticino essendo riformato 
nel senso che con il rinvio da esso predisposto all'UAI 
è fatto obbligo alla medesima amministrazione di 
procedere inoltre ad esami medici complementari, conformemente 
ai considerandi, e di rendere in seguito 
una nuova decisione in sostituzione della precedente 
del 2 agosto 1999. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'UAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV.Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede 
 
 
federale. 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla 
Cassa di compensazione del Canton Ticino e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 aprile 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere: