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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 370/06 
 
Sentenza del 26 giugno 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato 
dall'avv. Matteo Quadranti, via Livio 14, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 29 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Dal 1988 P.________, cittadino italiano residente in Italia, ha lavorato in Svizzera in qualità di fabbro solvendo regolari contributi all'AVS/AI. A partire dal mese di maggio 2000 ha dovuto interrompere l'attività lavorativa per motivi di salute. 
 
In data 17 maggio 2001 egli ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile principalmente a lombosciatalgia destra residua in esiti di ernia discale L4/L5. 
 
Il 7 settembre 2001 l'amministrazione ha affidato al dott. C.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, il compito di allestire una perizia reumatologica. Ripercorsa l'anamnesi (personale, sistematica e sociale) dell'interessato, preso atto dei dati soggettivi e delle constatazioni oggettive (esami reumatologico, neurologico e radiologico), e posta la diagnosi di failed back surgery in esito da discectomia L4/5 (effettuata il 17 novembre 2000) con lombosciatalgie croniche a destra in alterazioni cicatriziali inglobanti le radici L4 e L5 a destra, rachide piatto, decondizionamento muscolare, coxartrosi moderata bilaterale, obesità (102 kg per 174.5 cm) e psoriasi volgare, l'esperto incaricato, pur dichiarando l'interessato totalmente incapace al lavoro nella pregressa attività di fabbro-metalcostruttore, l'ha ritenuto pienamente abile con pieno rendimento in un'attività sostitutiva confacente che prevedesse carichi variabili (massimi di 15 kg) con la possibilità di cambiare spesso, secondo necessità, la posizione del rachide, ma che tuttavia non implicasse attività ripetute in posizione chinata o soventi rotazioni della colonna vertebrale (referto peritale del 20 novembre 2001). 
 
Mediante decisione del 13 novembre 2002 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni per carenza di invalidità di grado pensionabile. Adita su gravame dell'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché, alla luce degli accertamenti medici, definisse quali attività sostitutive risultassero esigibili per l'assicurato (pronuncia del 18 marzo 2003). 
Dopo avere disposto un periodo di accertamento e osservazione presso il Centro per la formazione professionale e sociale di G.________ (CFPS), l'amministrazione ha stabilito che l'interessato era, da un punto vista medico, reintegrabile in attività sostitutive (operaio addetto all'imballaggio, magazziniere, addetto a stazione di benzina, venditore in un chiosco, preparatore di veicoli nuovi). Per decisione del 25 agosto 2004, sostanzialmente confermata il 24 maggio 2005 anche in seguito all'opposizione dell'assicurato - che, in forza di quanto attestatogli in particolare dalla dott.ssa F.________, medico chirurgo, e dal dott. H.________, specialista FMH in medicina interna, faceva valere un peggioramento dello stato di salute, rispettivamente un'inabilità lavorativa anche in attività leggere -, l'UAI ha ribadito il rifiuto di prestazioni per carenza di invalidità pensionabile. Ritenendo l'assicurato in grado di svolgere un'attività leggera, l'amministrazione ha accertato un grado d'invalidità del 30%, sulla base di un reddito da valido di fr. 55'244.- e un reddito da invalido che, dopo una deduzione massima consentita del 25%, risultava di fr. 38'728.- annui (anno di riferimento: 2001). 
B. 
Allegando ulteriore documentazione medica a sostegno della sua pretesa incapacità di svolgere attività lavorativa richiedente uno sforzo fisico con impegno anche minimo, P.________, patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti, si è nuovamente aggravato alla Commissione federale di ricorso (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), la quale ha respinto la domanda di rendita d'invalidità come pure la richiesta di allestire una perizia medico-giudiziaria (giudizio del 29 marzo 2006). I primi giudici hanno in particolare osservato che le divergenze di valutazione erano già apparse in occasione del loro primo giudizio del 18 marzo 2003, nel quale si era però concluso che l'assicurato avrebbe potuto, nei limiti indicati dal dott. C.________, pienamente esercitare lavori leggeri. Per il resto hanno giudicato non essere intervenuto nel frattempo un peggioramento di rilievo delle condizioni di salute giustificante una diversa valutazione dell'invalidità. 
C. 
Sempre assistito dall'avv. Quadranti, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a partire dal mese di maggio 2000, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio e per allestimento di una perizia medico-giudiziaria. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la LPGA (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 17 maggio 2000 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 24 maggio 2005 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 253 consid. 2.3 pag. 255 seg.). 
 
Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova pure ricordare che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). Giova infine soggiungere che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). 
4. 
Innanzitutto si osserva che il referto peritale 20 novembre 2001 del dott. C.________ (esterno all'amministrazione) adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza per accordargli piena valenza probatoria, essendo esso completo, motivato e convincente. Del resto, le censure ricorsuali non riguardano tanto l'attendibilità delle conclusioni di detta perizia quanto piuttosto il fatto che l'amministrazione e l'autorità commissionale le avrebbero poste a fondamento della loro valutazione nonostante il tempo intercorso tra la resa della perizia e la decisione su opposizione in lite. Fatta questa premessa, occorre di conseguenza principalmente esaminare se in questo periodo di tempo sia eventualmente intervenuto un peggioramento dello stato di salute e se la documentazione medica all'inserto contenga elementi tali da fare seriamente dubitare delle conclusioni mediche poste a fondamento del giudizio impugnato. 
 
Per quanto concerne lo stato diagnostico, giustamente la pronuncia commissionale rileva che la documentazione più recente versata agli atti dal ricorrente non mette in evidenza, per il periodo in esame, ulteriori patologie. Vanamente il ricorrente tenta di invocare la comparsa di nuove sintomatologie. A tal proposito è sufficiente il rilievo che la cardiopatia ischemica-ipertensiva e la dislipidemia evidenziate dal dott. H.________, per sua stessa precisazione, oltre a già essere state "investigate" nel 1993, sono ben controllate e non determinano alcuna incapacità lavorativa. 
 
Per il resto, i dottori E.________ e L.________ del servizio medico regionale dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (SMR), cui le valutazioni dei medici curanti sono sempre state puntualmente sottoposte per esame e presa di posizione, hanno convincentemente osservato che il quadro radiologico e clinico è complessivamente rimasto invariato, gli esami oggettivi recenti essendo sovrapponibili a quelli più vecchi (cfr. ad esempio il referto 14 settembre 2004 del Centro ortopedico e fisioterapico di N.________ relativo alla TAC lombare realizzata in stessa data, il quale non contiene indicazioni sostanzialmente diverse da quelle che erano state rilevate in precedenza, in occasione di un analogo accertamento avvenuto in data 30 marzo 2001). D'altronde, come giustamente osserva la pronuncia impugnata, i limiti funzionali indicati dal dott. H.________ (impedimento a camminare per distanze superiori a 100 m, a mantenere posizioni monotone [erette o sedute] per più di 15-20 minuti, a sollevare e trasportare pesi superiori a 8-10 kg come pure a compiere movimenti di flessione ed estensione del rachide lombare), più restrittivi rispetto a quelli riscontrati dal dott. C.________, non attestano necessariamente un eventuale peggioramento se solo si considera che queste divergenze di valutazione erano emerse già in occasione del primo giudizio commissionale del 18 marzo 2003. 
 
Inoltre, le valutazioni mediche espresse dal SMR non possono essere tacciate di parzialità. Va rammentato al ricorrente che l'amministrazione, nella fase che precede la decisione, assume il ruolo di un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209 consid. 1c pag. 211; RAMI 1991 no. U 133 pagg. 312-313 consid. 1b; RCC 1986 pag. 200 consid. 2b pag. 201; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.) e che, nel caso di specie, il servizio medico, dopo avere ravvisato la necessità di disporre una perizia specialistica esterna e avere preso atto del suo contenuto, si è limitato ad esaminare se la nuova documentazione prodotta dall'assicurato fosse tale da infirmare o comunque da apportare nuovi elementi alle conclusioni della perizia C.________. 
 
Ma vi è di più. A sostegno della tesi commissionale interviene pure la valutazione del medico del CFPS, dott. A.________, il quale, nel suo rapporto del 1° giugno 2004, aveva chiaramente attestato che, nonostante gli impedimenti lamentati dall'assicurato, lo stesso doveva considerarsi pienamente abile per una riformazione professionale in un'attività di tipo medio-leggero. Non è per contro suscettibile di mettere seriamente in dubbio queste conclusioni l'ulteriore documentazione agli atti. In particolare, l'assunto - segnatamente espresso dalla dott.ssa F.________ - dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività, anche solo leggera, appare sconfessato già solo alla luce del primo rapporto del prof. T.________, ordinario di medicina legale nell'Università X.________ cui l'insorgente si era rivolto privatamente per un parere. Nel suo referto del 13 ottobre 2002, l'esperto aveva infatti pur sempre dato atto di una quantomeno parziale capacità lavorativa residua in attività confacenti (peraltro non meglio precisate). E comunque, nemmeno le valutazioni del dott. T.________ sono suscettibili di stravolgere le conclusioni cui hanno aderito i giudici commissionali. Esse appaiono inattendibili nella misura in cui sono state espresse in termini ipotetici ("per quanto attiene la sua effettiva capacità di lavoro in diverse attività confacenti alle sue attitudini, essa mi sembra ridotta [...] a meno di 1/3 con riferimento alla normale") e nella misura in cui - nonostante il chiaro tenore del primo referto - sono state maldestramente corrette (in favore dell'assicurato) il mese successivo (cfr. la dichiarazione del 25 novembre 2002, con la quale il dott. T.________ affermava quanto segue: "a integrazione e precisazione dei miei pareri precedenti, nei quali con varie espressioni in lingua italiana ho più volte indicato che lei non è più in grado di svolgere né l'attività di fabbro né attività confacenti [...], preciso che questi [disturbi] sono incompatibili con qualsiasi tipo di lavoro confacente in qualsiasi ambiente lavorativo confacente"). 
 
In esito alle suesposte considerazioni, l'autorità commissionale ben poteva - senza necessità di ricorrere a ulteriori accertamenti medici - fondare il proprio giudizio su una piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività sostitutiva leggera. 
5. 
Fatte queste premesse, resta da quantificare il grado d'invalidità dell'assicurato. 
5.1 Giustamente il reddito senza invalidità è stato stabilito dall'amministrazione partendo dal salario che il ricorrente sarebbe stato in grado di conseguire nel 2001 (DTF 129 V 222) se non fosse divenuto inabile al lavoro e avesse continuato a lavorare in qualità di fabbro. L'importo di fr. 55'244.- ritenuto dai primi giudici non è censurabile dal momento che appare addirittura superiore a quanto attestato dal datore di lavoro in data 31 maggio 2001. Dopo adeguamento all'evoluzione dei salari nel settore della costruzione, il dato di riferimento è di fr. 56'127.90 per l'anno 2002, di fr. 56'689.18 per il 2003, di fr. 56'915.93 per il 2004 e di fr. 57'542.- per il 2005 (La Vie économique, 3-2007, pag. 91, tabella B10.2). 
 
5.2 Quanto al reddito da invalido, esso va determinato alla luce dei dati statistici salariali risultanti dall'ISS dal momento che l'assicurato non ha ripreso un'attività lavorativa esigibile (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS 2007 pag 64). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato, lo stesso dovendo valere, per evitare disparità di trattamento, nei confronti di assicurati residenti all'estero (v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3). 
 
Quanto alla questione delle attività sostitutive entranti in linea di discussione, l'amministrazione, su invito dei primi giudici, ne ha indicate alcune (operaio addetto all'imballaggio, magazziniere, addetto a stazione di benzina, venditore in un chiosco, preparatore di veicoli nuovi) compatibili con le limitazioni descritte dal dott. C.________. A ciò si aggiunge che, in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività sono di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b). Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). 
 
In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2000 (pag. 31, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 55'639.98 per il 2000 (fr. 4'437 x 12 : 40 x 41.8 [La Vie économique, 3 -2007, pag. 90, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale negli gli anni successivi, porta a ritenere un importo di fr. 57'030.98 per il 2001, di fr. 58'057.53 per il 2002, di fr. 58'870.33 per il 2003, di fr. 59'400.16 per il 2004 e di fr. 59'994.16 per il 2005 (v. La Vie économique, 3-2007, pag. 91, tabella B10.2). Ora, anche volendo, come ha fatto l'autorità commissionale, dedurre da questi valori la quota massima consentita del 25% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75), si ottiene un reddito da invalido di fr. 42'773.23 per il 2001, di fr. 43'543.14 per il 2002, di fr. 44'152.74 per il 2003, di fr. 44'550.12 per il 2004 e di fr. 44'995.62 per il 2005. Confrontati questi dati con il redito da valido per gli anni in questione, si ricava un tasso d'invalidità insufficiente (del 23% per il 2001 e del 22% per gli anni 2002 - 2005) per fare valere un diritto a una rendita. 
5.3 Nulla muta a tale conclusione la circostanza per cui l'assicurato avrebbe invano cercato di reperire delle attività sostitutive esigibili. Al ricorrente va infatti ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247). 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio commissionale merita di essere confermato e il ricorso respinto in quanto infondato. 
 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 698/04 del 16 ottobre 2006, consid. 6). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 26 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: