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[AZA 7] 
C 26/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 20 ottobre 2000 
 
nella causa 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- C.________, nata nel 1968, è stata messa a più riprese al beneficio di indennità di disoccupazione nel periodo da luglio 1995 a ottobre 1998 dalla Cassa disoccupazione del Sindacato dell'industria, della costruzione e dei servizi (FLMO) di Lugano. 
Con provvedimento 25 novembre 1998 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) ha deciso che dal 13 giugno 1996 l'assicurata non poteva essere ritenuta idonea al collocamento. 
Rilevato infatti come dalla predetta data la richiedente fosse stata socia della M.________, poi fallita, e della I.________ a far tempo dal 9 dicembre 1997, l'amministrazione ha concluso che ella avesse un interesse nell'attività commerciale di queste società e che fosse stata e fosse tuttora impegnata a cercare alle stesse sbocchi economici. 
 
B.- L'interessata è insorta contro tale decisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, per pronunzia 4 gennaio 2000, ne ha respinto il gravame. 
 
C.- C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, completato da un successivo scritto del 31 gennaio 2000, con il quale postula l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione fino alla scadenza del termine quadro. 
Mentre l'UCL propone la reiezione dell'impugnativa, il Segretariato di Stato dell'economia non si è determinato. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la prima autorità ricorsuale ha già chiaramente illustrato che presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento, vale a dire disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 cpv. 1 LADI). Pure in modo pertinente ha rammentato i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto, rilevando segnatamente che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto lui stesso determinare fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti gli impieghi suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; cfr. DTF 123 V 236 consid. 7). 
A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- Nel caso in esame, alla luce della normativa legale applicabile e dei suesposti principi di giurisprudenza, i giudici di prime cure hanno considerato a ragione che dal 13 giugno 1996 la ricorrente non poteva essere ritenuta idonea al collocamento. In effetti, in tale data è stata costituita la M.________ nella quale l'interessata ha sottoscritto una quota sociale di fr. 19 000.- pari al 95 % del capitale sociale. Caduta in fallimento questa ditta, il 5 dicembre 1997 la richiedente, sempre quale socia fondatrice, ha finanziato una quota sociale di fr. 11 000.- della I.________, apporto che in data 11 marzo 1998 è stato aumentato a fr. 19 000.-, corrispondenti al 95 % del capitale sociale. Per entrambe le summenzionate ditte (o i relativi reparti) C.________ ha altresì lavorato in qualità di commessa, responsabile degli acquisti e agente di vendita e si è pure occupata del disbrigo delle pendenze amministrative investendo una notevole mole di tempo che nemmeno l'assicurata ha saputo quantificare. 
Contemporaneamente, il suo convivente e dal 30 maggio 1997 marito, è divenuto socio e gerente con diritto di firma individuale di entrambe le nominate società. In questa qualità G.________ C.________ ha fra l'altro provveduto a formalmente redigere e sottoscrivere il contratto di assunzione della moglie per la M.________, a licenziarla successivamente e ad assumerla infine alle dipendenze delle I.________. 
Da queste circostanze, in particolare l'investimento di capitale nelle menzionate società, il dichiarato intenso impegno lavorativo per le medesime così come la posizione di suo marito in seno alle stesse, è palese che, nel periodo in questione - decorrente dalla costituzione della M.________ avvenuta il 13 giugno 1996 e sino alla resa della decisione contestata (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b) - gli sforzi dell'insorgente fossero esclusivamente, o comunque almeno in maniera preponderante, diretti all'avviamento delle aziende. A ragione quindi le precedenti istanze hanno ritenuto che l'assicurata ha avuto ed ha un interesse commerciale nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e che per le stesse ha manifestamente cercato degli sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo. Ciò è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. 
Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma paiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). 
Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallelamente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di C.________ deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia conseguito, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). 
 
3.- Alle suddette conclusioni non possono mutare gli argomenti sollevati da C.________ nel suo gravame, il quale deve pertanto essere respinto, mentre meritano tutela il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa disoccupazione FLMO, Lugano, e al Segretariato 
 
 
di Stato dell'economia. 
Lucerna, 20 ottobre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
La Cancelliera :