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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8F_9/2020  
 
 
Sentenza dell'8 settembre 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
 
patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni, 
istante, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (revisione processuale), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero dell'11 maggio 2020 (8C_561/2019). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 3 luglio 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione con cui l'assicuratore ha negato l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio avvenuto nel 1980 e i disturbi trombotici agli arti inferiori, lombosacrali e cervico-brachiali.  
 
A.b. Il Tribunale federale con sentenza 8C_561/2019 dell'11 maggio 2020 ha respinto il ricorso di A.________ contro il giudizio cantonale.  
 
B.   
A.________ presenta una domanda di revisione con cui chiede che "la decisione del Tribunale federale è conseguentemente corretta e completata in considerazione di tutti i fatti rilevanti per un giudizio. All'assicurato sono conseguentemente riconosciute indennità ripetibili (parziali), è riconosciuto il diritto ad ottenere la revisione della sua rendita di invalidità e non da ultimo è riconosciuto anche in futuro il diritto di ottenere il rimborso delle cure mediche per i mali neuropatici". 
Non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).  
 
1.2. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata innanzitutto se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (art. 121 lett. b LTF), se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) o, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF).  
 
1.3. La revisione può inoltre essere domandata se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF).  
 
1.4. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi specificatamente indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 9F_18/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 1).  
 
1.5. A norma dell'art. 124 cpv. 1 LTF la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (lett. b), mentre per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (lett. d). La domanda di revisione presentata entro 30 giorni dalla notificazione della testo della sentenza integrale è tempestiva.  
 
2.   
Al consid. 1 della sentenza 8C_561/2019 il Tribunale federale ha preso atto che l'istante non aveva presentato alcuna domanda di ricusazione. Non si comprende la critica dell'istante. Infatti, il Tribunale federale non è andato oltre rispetto alle conclusioni ricorsuali. L'art. 121 cpv. 1 lett. b LTF non è quindi leso. 
 
3.  
 
3.1. Non sono conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi di ricorso delle parti. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione previste dalla legge e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito della stessa, ma non lo fa, non è possibile ripresentare la stessa tramite l'istituto della revisione (sentenza 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 3.2). Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure sollevate in maniera proceduralmente corretta, esso commetterebbe semmai una violazione del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di revisione. La motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione nel senso previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costitutivo di revisione (cfr. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF). Mentre il concetto di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF presuppone invece che il Tribunale federale abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata è travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3; 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2). Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse tenuto a considerare il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).  
 
3.2. A torto l'istante pretende che egli avrebbe potuto presentare nuovi fatti nella procedura principale. Benché in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non significa che vi sia la possibilità di nuove prove in ogni momento durante la procedura (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Il ricorso in materia di diritto pubblico deve oltretutto essere completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare a un momento successivo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4 pag. 340; 132 I 42 consid. 3.3.4 pag. 47; sentenza 8C_677/2016 del 26 ottobre 2016; sull'adduzione di nuovi fatti posteriori alla massima dell'eventualità si veda sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005 consid. 2.2 con riferimenti, in RtiD I-2006 n. 11). Non si realizza né una svista manifesta né il Tribunale federale ha dimenticato di statuire su una questione. Del resto, già nella sentenza 8C_561/2019 consid. 2.4 tali prove erano state dichiarate improponibili.  
 
3.3. Anche sulla circostanza che l'assicurato da tempo non avrebbe più esercitato la sua attività lavorativa, l'istante presenta una propria rielaborazione dei fatti, criticando liberamente l'accertamento dei fatti, ma non sostanzia in alcuna maniera un'inavvertenza manifesta o la presenza di un fatto nuovo proponibile. Questo per non nascondere che la questione era stata trattata nella sentenza 8C_561/2019 nel consid. 8.3.  
 
4.   
Ne discende che la domanda di revisione, chiaramente infondata, può essere respinta, senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 settembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi