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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.436/2005 /biz 
 
Sentenza del 12 settembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia (legittimazione ricorsuale), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° giugno 2005 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Visto: 
che la società B.________SA ha chiesto all'autorità cantonale e al Municipio di Gnosca il permesso di dissodare temporaneamente, per costruirvi una discarica per materiali di scavo e inerti, una superficie di 97'221 m2 comprendente numerose particelle, tra cui la xxx; 
che alle domande si è opposto, tra altri, A.________, già proprietario del fondo xxx fino al 1989, quando l'ha donato al figlio; 
che l'opponente pretendeva nondimeno d'esserne rimasto proprietario fiduciario; 
che con decisioni coordinate del 7 ottobre, rispettivamente del 2 dicembre 2004, il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino e il Municipio di Gnosca, respinte le opposizioni, hanno rilasciato il permesso di dissodamento e la licenza edilizia; 
che mediante decisioni distinte del 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, dichiarando inammissibili per carenza di legittimazione attiva le citate impugnative; 
che contro queste decisioni l'opponente è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 1° giugno 2005, ha respinto i ricorsi sottopostigli; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, riconosciutagli la legittimazione ricorsuale, di annullarla; 
che il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Corte cantonale si riconferma nella sentenza impugnata, mentre non sono state chieste altre osservazioni. 
 
Considerato: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 58 consid. 1); 
 
che il ricorrente, sottolineato che la decisione impugnata è stata emanata in applicazione dell'art. 21 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), norma che disciplina i ricorsi nella sede cantonale, sostiene che sarebbe esperibile il rimedio sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG); 
 
ch'egli critica soltanto il diniego d'insorgere contro la licenza edilizia e non si esprime del tutto sulla negata legittimazione a impugnare il permesso di dissodamento, fondato sulla legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) e sulla relativa ordinanza; 
che tale autorizzazione, dopo l'esaurimento delle istanze cantonali, potrebbe essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo giusta i combinati art. 46 cpv. 1 LFo nonché 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG (DTF 123 II 359 consid. 11a/aa, 122 II 72 consid. 1, 274 consid. 1a, 121 II 72 consid. 1d; sul rimedio giuridico ammissibile per impugnare decisioni cantonali d'irricevibilità per violazione di norme del diritto federale sulla legittimazione a ricorrere v. DTF 125 II 10, 123 II 231 consid. 2, 359 consid. 6b/bb pag. 369, 118 Ia 8 consid. 1 e rinvii; cfr. DTF 131 I 137 consid. 1.1 quando la decisione impugnata sia fondata soltanto sul diritto cantonale); 
che il ricorrente, patrocinato da un legale, parrebbe quindi aver rinunciato a censurare il diniego di legittimazione riguardo al permesso di dissodamento; 
che comunque, come si vedrà, anche la trattazione del gravame quale ricorso di diritto amministrativo non ne muterebbe l'esito, per cui la questione del rimedio esperibile non dev'essere esaminata oltre; 
che secondo il ricorrente, il Tribunale amministrativo avrebbe leso il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), non assumendo le prove da lui offerte riguardo alla sua legittimazione, segnatamente il richiamo di ricorsi in materia di raggruppamento terreni inoltrati dal figlio e l'audizione testimoniale di due legali, di un ingegnere e di un'altra persona, riguardo alla proprietà effettiva della particella e alla facoltà d'uso e di godimento della stessa come area di svago per l'occupazione del tempo libero e per l'addestramento dei suoi cani; 
che la giurisprudenza, peraltro non richiamata dal ricorrente e relativa d'altra parte all'approvazione dei piani regolatori, riconosce a un agricoltore la legittimazione, quale affittuario, a proporre un ricorso di diritto pubblico contro la decisione con cui il terreno da lui preso in affitto è attribuito alla zona edificabile, o al conduttore colpito nei diritti specificatamente conferitigli dal contratto di locazione o di affitto (DTF 117 Ia 302 consid. 3, 106 Ia 409 consid. 3, 105 Ia 43 consid. 1c; sentenza 1P.584/1990 del 19 dicembre 1991, consid. 2); 
che già dinanzi al Municipio e al Consiglio di Stato il ricorrente si è limitato ad affermare ch'egli, nel 1989, avrebbe trapassato la proprietà solo dal profilo formale, ossia tavolare al figlio, ma ch'egli ne sarebbe tuttora l'effettivo proprietario sulla base di un non meglio precisato accordo fiduciario non scritto concluso tra loro; 
che nella decisione impugnata la Corte cantonale ha ricordato la prassi secondo cui il diritto di ricorrere contro una licenza edilizia è dato soltanto a chi è portatore di un interesse legittimo secondo l'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, il quale corrisponde in sostanza all'art. 103 lett. a OG (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 43); 
ch'essa ha ritenuto che l'insorgente, al quale spettava dimostrare di appartenere alla limitata cerchia di persone legate da un rapporto più stretto all'oggetto litigioso, non aveva reso verosimile l'adempimento di queste condizioni, limitandosi a formulare mere affermazioni, senza rendere verosimile l'esistenza dell'asserito patto di fiducia; 
che con questa conclusione, anche senza assumere le prove offerte dal ricorrente, il Tribunale amministrativo non ha leso il suo diritto di essere sentito; 
che infatti già il Municipio aveva ritenuto irricevibile per carenza di legittimazione l'opposizione inoltrata dal ricorrente, il quale neppure dinanzi al Consiglio di Stato ha reso verosimile l'esistenza dell'asserito accordo, rilevato inoltre che il proprietario del fondo aveva peraltro acconsentito alla domanda di costruzione litigiosa; 
che la sua legittimazione essendo contestata fin dall'inizio della procedura edilizia, ed essendo inoltre tutt'altro che manifesta anche nell'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza dell'asserito patto fiduciario, nei generici termini descritti dall'insorgente, spettava a questi, assistito da un legale, sotto il profilo della buona fede processuale, di addurre senza indugio prove concrete atte a dimostrarla o perlomeno a renderla verosimile (vedi per l'analoga prassi a livello federale, DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c, 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4; cfr. anche DTF 99 Ia 126 consid. 2 pag. 132); 
che ciò poteva avvenire, per esempio, mediante la produzione di dichiarazioni del figlio, dei testi invocati, peraltro neppure espressamente indicati dinanzi al Consiglio di Stato, ricordato che notoriamente la loro assunzione davanti alla Corte cantonale è ammessa soltanto in via del tutto eccezionale; 
che in siffatte circostanze la decisione impugnata, tenuto conto anche delle generiche censure addotte dal ricorrente e della necessità di evitare procedure dilatorie, non viola la Costituzione; 
che il ricorso dev'essere pertanto respinto e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 settembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: