Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_709/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 luglio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto Haab, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Alberto Agustoni, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2014 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ ha escusso l'ex moglie B.________ per l'incasso di fr. 29'050.-- oltre interessi, indicando quali titoli di credito la sentenza 20 dicembre 2012 della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e la sentenza 31 ottobre 2013 del Tribunale federale. 
A.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da B.________ al precetto esecutivo. Con decisione 17 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 23'577.50 oltre interessi (vale a dire fr. 29'050.-- meno fr. 5'472.50 che l'escussa aveva nel frattempo già versato all'ufficio di esecuzione). 
 
B.   
Con sentenza 8 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo interposto da B.________, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 83.35 oltre interessi. A differenza del Pretore, la Corte cantonale ha accolto l'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa relativa ad un suo credito nei confronti del creditore precedente per contributi alimentari provvisionali. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 16 settembre 2014, subordinatamente ricorso sussidiario in materia costituzionale, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale postulandone la riforma nel senso di una reiezione integrale del reclamo. 
 
Con risposta 8 giugno 2015 B.________ ha chiesto di respingere il ricorso in materia civile, nella misura in cui sia ammissibile, ed anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale. L'autorità inferiore ha invece comunicato di non avere nessuna osservazione da formulare. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto definitivo dell'opposizione possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.2) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.3). Se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Quando un ricorso è ammissibile solo a condizione che si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale, il ricorrente deve spiegare la ragione per la quale questa condizione è adempiuta (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 501 consid. 1.3).   
Nel presente caso il valore di lite, pari a fr. 23'577.50, non raggiunge la soglia fissata all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorrente considera che in concreto si sarebbe però in presenza di varie questioni di diritto di importanza fondamentale, e meglio la questione a sapere se i contributi alimentari stabiliti in via provvisionale dal giudice del divorzio siano dovuti anche a partire dal momento in cui il giudizio sui contributi alimentari ex art. 125 CC è divenuto definitivo, la questione a sapere se una volta emanata la sentenza di merito di prima istanza un coniuge possa pretendere un contributo alimentare provvisionale superiore a quello che chiede giusta l'art. 125 CC in appello ed infine la questione a sapere se le esigenze probatorie di cui all'art. 81 LEF si applichino anche al creditore procedente che si oppone alla compensazione dell'escusso basata su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. 
Il ricorrente considera che le predette questioni non risultano ancora essere state decise dal Tribunale federale e rischiano di restare irrisolte " visto che questo genere di vertenze raramente supera la soglia di Fr. 30'000 ". Egli non si cura però di approfondire questa seconda asserzione e, quanto alla prima, dimentica che il solo fatto che il Tribunale federale non si sarebbe ancora espresso al riguardo non basterebbe comunque a qualificare tali questioni di importanza fondamentale (sentenza 5A_1/2008 del 14 aprile 2008 consid. 2.3, in Pra 2008 n. 145 pag. 938), vale a dire questioni che danno luogo ad un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 141 III 159 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3). L'argomentazione ricorsuale appare quindi del tutto insufficiente a giustificare una deroga al requisito del valore litigioso minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Quest'ultimo si rivela così inammissibile. 
 
1.2. In tali condizioni, è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), la cui ammissibilità non pone problemi, siccome il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 117 combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 117 combinato con l'art. 90 LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all'art. 75 LTF).  
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Gli argomenti contenuti nel gravame qui all'esame saranno pertanto unicamente trattati nella misura in cui invochino la lesione di diritti costituzionali. 
 
2.   
Il ricorrente contesta innanzitutto l'ammissibilità del reclamo di controparte. 
 
2.1. Il Tribunale d'appello ha osservato che nel suo reclamo l'escussa aveva dimenticato di formulare una conclusione nel merito. Il gravame cantonale era tuttavia ricevibile dato che dalla sua motivazione si evinceva chiaramente, anche se in modo implicito, che esso tendeva alla reiezione dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, " dal momento che - secondo la reclamante - l'importo del credito posto in compensazionee del versamento di fr. 5'472.50 all'ufficio d'esecuzione è superiore all'amm ontare del credito posto in esecuzione ".  
 
2.2. Il ricorrente lamenta una lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. A suo dire, la Corte cantonale sarebbe entrata nel merito del reclamo dell'opponente nonostante non formulasse delle proposte di giudizio abbastanza precise, favoreggiando così una parte a danno dell'altra.  
 
2.3. La censura di violazione del diritto alla parità ed equità di trattamento è infondata. L'argomentazione del Tribunale d'appello è infatti conforme alla giurisprudenza secondo cui un gravame cantonale contenente conclusioni insufficienti va eccezionalmente considerato ammissibile se la motivazione dello stesso, eventualmente letta unitamente alla decisione impugnata, permette di comprendere ciò che l'insorgente voglia ottenere nel merito (DTF 137 III 617 consid. 6.1 e 6.2; sentenza 4D_72/2014 del 12 marzo 2015 consid. 3 e 4).  
 
3.   
Il ricorrente contesta poi l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa. 
 
3.1. Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF).  
L'art. 81 cpv. 1 LEF esige, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per mezzo di documenti dell'estinzione del debito. A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. All'escusso incombe di dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile, segnatamente la compensazione. Il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso su un titolo esecutivo o essere riconosciuto senza riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3 con rinvii). Al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio). 
 
3.2. Nel caso concreto, al credito posto in esecuzione l'escussa ha opposto in compensazione una pretesa di fr. 40'901.25, fondata sul decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006 con il quale il ricorrente è stato condannato a versarle un contributo alimentare provvisionale mensile di fr. 1'000.-- giusta l'ormai abrogato art. 137 CC. L'importo si riferisce al periodo dal 1° agosto 2010 al 31 ottobre 2013 (fr. 39'000.--) ed ai relativi interessi scalari del 3 % (fr. 1'901.25).  
 
3.3. Il Tribunale d'appello ha accolto tale eccezione di compensazione. Ha innanzitutto riconosciuto che l'obbligo di versare un contributo alimentare provvisionale mensile di fr. 1'000.-- sia perdurato non solo fino alla sentenza di appello del 18 ottobre 2012, con la quale il contributo di mantenimento dopo il divorzio in favore dell'ex moglie - fissato in fr. 720.-- mensili con decisione pretorile del 10 agosto 2010 - è stato definitivamente negato, bensì fino alla sentenza del Tribunale federale del 31 ottobre 2013 e cioè fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. I Giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che l'ex marito non sia riuscito ad addurre la prova rigorosa che l'escussa abbia tacitamente rinunciato al pagamento integrale dei contributi alimentari provvisionali e che il suo debito nei confronti di quest'ultima si sia quindi, almeno in parte, estinto.  
 
Secondo il giudizio impugnato, il credito posto in esecuzione, pari a fr. 46'457.09 (interessi compresi), risulta pertanto estinto a concorrenza di fr. 46'373.75 - cioè fr. 40'901.25 mediante compensazione e fr. 5'472.50 mediante pagamento all'ufficio di esecuzione - e l'opposizione va rigettata in via definitiva soltanto per la differenza di fr. 83.35. 
 
3.4. Il ricorrente ritiene che il Tribunale d'appello sarebbe incorso in una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. Le sue generiche argomentazioni circa una lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. non rispettano invece le esigenze di motivazione poste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF e risultano di primo acchito inammissibili.  
Prima di trattare le censure del ricorrente sia tuttavia premesso quanto segue. Il credito opposto in compensazione si fonda anch'esso su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF (v. sentenze 5A_419/2009 del 15 settembre 2009 consid. 7.1; 5A_104/2007 del 9 agosto 2007 consid. 2.1). Ora, secondo la Corte cantonale, in virtù del principio di pari trattamento delle parti l'escutente che si oppone alla compensazione fatta valere dall'escusso fondata su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può unicamente prevalersi delle eccezioni liberatorie previste all'art. 81 cpv. 1 LEF (v. PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 239 in alto) e deve soddisfare le relative esigenze probatorie. Il ricorrente ritiene questa tesi non convincente, ma non pretende né tantomeno dimostra che essa sia arbitraria. Le sue obiezioni alla pretesa opposta in compensazione saranno pertanto esaminate in quest'ottica. 
 
3.4.1. Il ricorrente sostiene innanzitutto che il suo debito alimentare nei confronti dell'escussa non potrebbe estendersi oltre il 18 ottobre 2012 ed oltre l'importo di fr. 866.-- mensili.  
 
3.4.1.1. Egli considera infatti arbitraria la soluzione adottata dalla Corte cantonale, peraltro condivisa dall'opponente, circa la durata del suo obbligo alimentare provvisionale. Sostiene che tale obbligo si sarebbe interrotto con la crescita in giudicato del dispositivo della sentenza di appello del 18 ottobre 2012 che ha negato all'ex moglie un contributo di mantenimento dopo il divorzio - dispositivo che non è stato impugnato - e non con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio il 31 ottobre 2013.  
Nella procedura di divorzio intercorsa tra le parti, in effetti, la questione dei contributi di mantenimento dopo il divorzio in favore dell'ex moglie è cresciuta in giudicato al momento della pronuncia della sentenza di appello del 18 ottobre 2012, poiché il diniego di tali contributi da parte della Corte cantonale non è stato attaccato innanzi al Tribunale federale (sul momento della crescita in giudicato di effetti accessori del divorzio stabiliti in una sentenza cantonale v. sentenza 5A_346/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1, con rinvio a FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2636). 
Ora, se la sentenza di divorzio cresce parzialmente in giudicato su alcuni effetti accessori del divorzio, i provvedimenti cautelari concernenti tali effetti decadono (sentenza 5A_659/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 2.3.2, riferita agli abrogati art. 137 e 148 cpv. 1 CC, con rinvio a DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 137 CC; v. anche, con riferimento all'art. 276 CPC [RS 272] che ha ripreso in parte l'abrogato art. 137 CC, ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 276 CPC; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 50 ad art. 276 CPC; ANNETTE DOLGE, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 20 ad art. 276 CPC). 
 
Di conseguenza, il decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006 concernente i contributi alimentari provvisionali ha cessato di esplicare i suoi effetti in data 18 ottobre 2012 (sulla cessazione degli effetti di un giudizio di condanna a contributi di mantenimento cautelari esaminata nel quadro di procedure di rigetto definitivo dell'opposizione v. ad esempio sentenze 5A_217/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5, non pubblicato in DTF 138 III 583 ma in Pra 2013 n. 25 pag. 191; 5A_419/2009 del 15 settembre 2009 consid. 7.3.1 con rinvii; 5P.82/2002 dell'11 aprile 2002 consid. 3b con rinvii; sull'art. 126 cpv. 1 CC e sul principio dell'inizio dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento dopo il divorzio con il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce definitivamente su tale contributo, con conseguente cessazione delle relative misure provvisionali, v. sentenza 5C.228/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 2.2). La Corte cantonale è pertanto incorsa nell'arbitrio quando ha stabilito che l'opponente potesse opporre in compensazione un credito per contributi cautelari di fr. 1'000.-- mensili per il periodo dal 1° agosto 2010 fino al 31 ottobre 2013, e cioè fino al passaggio in giudicato de ll'intera sentenza di divorzio. La censura risulta fondata. 
La causa va perciò rinviata all'autorità inferiore affinché tenga conto del fatto che il titolo prodotto dall'escussa per mantenere la sua opposizione fonda l'esistenza di un credito compensante per contributi alimentari provvisionali di fr. 1'000.-- mensili soltanto per il periodo dal 1° agosto 2010 al 18 ottobre 2012 (oltre interessi). 
 
3.4.1.2. Il ricorrente invoca poi l'arbitrio anche in relazione all'ammontare mensile del suo obbligo alimentare provvisionale. Ritiene infatti che l'escussa non potrebbe esigere un contributo cautelare superiore a quello che ella rivendicava, nel merito, con il suo appello adesivo contro la decisione pretorile di divorzio del 10 agosto 2010, vale a dire fr. 866.-- mensili.  
Non risulta che, nelle sue osservazioni al reclamo di controparte, il ricorrente si sia prevalso di tale argomentazione giuridica. La censura, nuova, è inammissibile nel quadro di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (v. DTF 133 III 638 consid. 2; sentenze 5D_107/2014 del 5 marzo 2015 consid. 2.1; 5A_544/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 1.4 e 2.2) e sfugge quindi ad un esame di merito. 
 
3.4.2. Il ricorrente propone poi due motivi di estinzione (parziale) della pretesa opposta in compensazione dall'escussa.  
 
3.4.2.1. In primo luogo, egli eccepisce di aver già pagato complessivi fr. 23'078.-- a titolo di contributi alimentari, e più precisamente fr. 1'000.-- ad agosto 2010, fr. 720.-- mensili da settembre a novembre 2010 e fr. 866.-- mensili da dicembre 2010 ad ottobre 2012. Considera che il Tribunale d'appello avrebbe violato il suo obbligo di motivare sufficientemente la sentenza impugnata per non aver spiegato perché non ha tenuto conto di tali versamenti nel calcolo finale.  
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende vari aspetti, tra cui quello di ottenere una decisione motivata. L'esigenza della motivazione ha essenzialmente quale scopo di permettere alle parti interessate di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure addotte dalle parti; essa può in effetti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2 con rinvio). 
Nella decisione qui impugnata, i Giudici cantonali hanno accertato che l'ex marito ha già effettuato dei versamenti all'ex moglie a titolo di contributi di mantenimento (essi si riferiscono difatti ad una "parte degli alimenti cautelari rimasta impagata "), ma non hanno spiegato per quale motivo tali versamenti non vadano a parzialmente estinguere il credito opposto in compensazione dall'escussa, come preteso dal ricorrente nelle sue osservazioni al reclamo. Dalla motivazione del giudizio querelato non si può nemmeno determinare se la mancata presa in considerazione dei pagamenti sia intenzionale oppure il frutto di una svista. Ciò ha impedito al ricorrente di comprendere la ragione dell'omissione e di impugnarla con cognizione di causa. Di conseguenza, la Corte cantonale è venuta meno al suo obbligo di motivare e la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta fondata. 
 
La causa va perciò rinviata all'autorità inferiore affinché si esprima in merito ai versamenti di complessivi fr. 23'078.-- effettuati dal creditore procedente. Come giustamente rileva l'opponente nella sua risposta, i Giudici cantonali non dovranno tuttavia trascurare il fatto (anch'esso accertato nel giudizio impugnato) che ella, in data 16 novembre 2012, ha restituito al ricorrente fr. 8'113.16 quale eccedenza tra quanto ricevuto dopo il 1° agosto 2010 ed il contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 720.-- fissato dal Pretore. 
Vista la natura formale del diritto garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 137 I 195 consid. 2.2), non occorre esaminare la fondatezza materiale delle ulteriori critiche sollevate dal ricorrente circa l'arbitrarietà della mancata presa in considerazione dell'importo di fr. 23'078.--. 
 
3.4.2.2. In secondo luogo, l'insorgente eccepisce una rinuncia dell'ex moglie alla parte dei contributi di mantenimento provvisionali rimasta impagata. Al contrario di quanto arbitrariamente stabilito dal Tribunale d'appello, la prova di tale rinuncia sarebbe "lampante e fondata su soli documenti" e si desumerebbe "con la massima chiarezza" dal fatto che ella ha accettato per circa due anni, senza formulare obiezioni, di ricevere dei contributi alimentari mensili di importo inferiore (fr. 720.--, rispettivamente fr. 866.--) rispetto a quanto fissato nel decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006.  
Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un'offerta di annullamento del debito (art. 115 CO) mediante atti concludenti da parte del creditore può essere ammessa dal giudice solo con la massima cautela, poiché, in linea di massima e salvo circostanze particolari, nessuno rinuncia senza controprestazione ad una pretesa. La rinuncia del creditore al suo credito può unicamente essere ammessa se il suo comportamento, interpretato secondo il principio dell'affidamento, può essere inteso come una chiara manifestazione della sua volontà di rinunciare definitivamente (in tutto o in parte) al suo credito. Un atteggiamento passivo del creditore durante un periodo più o meno lungo non basta ancora per concludere ad una rinuncia al credito, ma può tutt'al più costituire un indizio in tal senso (sentenza 4C.55/2007 del 26 aprile 2007 consid. 4.2 con rinvii). 
 
Alla luce di questa prassi, bisogna pertanto ammettere che il ricorrente non è riuscito ad addurre la prova piena dell'asserita tacita rinuncia definitiva dell'ex moglie al pagamento integrale dei contributi di mantenimento provvisionali e che tale questione costituisce una delicata questione di diritto materiale, che oltrepassa la cognizione accordata al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione. Di conseguenza, nella misura in cui non riconosce una parziale estinzione, per tacita rinuncia, del credito alimentare opposto in compensazione dall'escussa, il giudizio impugnato non lede il divieto dell'arbitrio. La censura è infondata. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale va parzialmente accolto nella misura in cui è ammissibile. La sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione (art. 107 cpv. 2 LTF) : tale autorità dovrà tenere conto del fatto che il titolo prodotto dall'escussa per mantenere la sua opposizione fonda l'esistenza di un credito compensante per contributi alimentari provvisionali di fr. 1'000.-- mensili soltanto per il periodo dal 1° agosto 2010 al 18 ottobre 2012 (oltre interessi; supra consid. 3.4.1.1), e dovrà esprimersi in merito ai pagamenti effettuati dal creditore precedente (supra consid. 3.4.2.1). Per il resto, il ricorso va respinto. 
Dato l'esito del ricorso, l'opponente va considerata in gran parte soccombente (v. DTF 137 V 210 consid. 7.1 sulla ripartizione della soccombenza in caso di rinvio per nuova decisione dall'esito ancora aperto). Si giustifica quindi porre le spese giudiziarie per 1/8 a carico del ricorrente e per 7/8 a carico all'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente è tenuta a versare ripetibili ridotte al ricorrente (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 250.-- e dell'opponente in misura di fr. 1'750.--. 
 
4.   
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'875.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 luglio 2016 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini