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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1154/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 settembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________,  
entrambi patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
patrocinato dall'avv. Emanuela Agustoni, 
opponente. 
 
Oggetto 
Pretese nei confronti dello Stato - ricusa, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 17 novembre 2014 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con petizione del 19 novembre 2013 (inc. OR.2013.218) gli avvocati A.________ e B.________ hanno convenuto in causa lo Stato del Cantone Ticino chiedendo il versamento di 5 milioni di franchi, oltre interessi dal 13 gennaio 2006, a titolo di risarcimento del danno e del torto morale per atti illeciti subiti. L'istanza era fondata sull'agire di alti funzionari pubblici, accusati in particolare di avere divulgato ai media informazioni su incarti fiscali che riguardavano gli avvocati A.________ e B.________, sottoponendoli agli effetti nefasti di una feroce campagna mediatica. Contestualmente alla petizione, gli attori hanno formulato una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, avv. C.________. A loro avviso, avendolo chiamato a deporre nell'ambito della causa inc. OA.2009.100, il Pretore era ricusabile ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). 
Con scritto del 21 novembre 2013 il Pretore ha informato le parti di non ravvisare alcun motivo di ricusazione, siccome non aveva mai partecipato alla causa in oggetto, o in altre cause, se non in veste di Pretore. Egli si è rimesso al giudizio del giudice. 
 
B.   
Con decisione del 24 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, viciniore del Pretore ricusato (art. 37 cpv. 5 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, LOG; RL/TI 3.1.1.1), ha respinto la domanda di ricusazione. Ricordato il tenore dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC - secondo il quale si ricusa, rispettivamente può essere ricusato il giudice che ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore - il Pretore viciniore ha considerato che non vi era alcuna connessione tra la causa risarcitoria promossa nei confronti dello Stato del Cantone Ticino dagli attori con la petizione del 19 novembre 2013 (inc. OR.2013.218) e la causa inc. OA.2009.100, sicché non si vedeva per quale motivo nell'istruttoria della prima il Pretore doveva essere sentito quale testimone per riferire su fatti relativi alla seconda procedura. Ad ogni modo, il solo fatto di prospettare con l'allegato introduttivo l'audizione del Pretore quale teste non poteva costituire valido motivo per la sua ricusazione, pena la sottrazione senza fondate ragioni del processo al suo giudice naturale. 
 
C.   
Adita dagli attori l'8 maggio 2014, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto il reclamo, in quanto ammissibile, con sentenza del 17 novembre 2014, confermando il giudizio di primo grado. Illustrati i casi in cui, giusta l'art. 47 CPC e conformemente alla giurisprudenza, andava ammessa o meno la ricusazione del giudice, la Corte cantonale ha in primo luogo dichiarato inammissibile per differenti ragioni parte delle critiche e dei mezzi di prova presentati dagli attori (nuove censure e nuovi mezzi di prova irricevibili in virtù dell'art. 326 CPC; critiche insufficientemente motivate ai sensi dell'art. 321 CPC e comunque infondate per mancato confronto con l'opinione del Pretore viciniore; censure che andavano sollevate in altri procedimenti e che esulavano dall'oggetto del litigio). 
La Corte cantonale ha poi esaminato le poche censure che le risultavano ricevibili. Essa si è in primo luogo pronunciata sul fatto che veniva intravisto un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC nell'esigenza di sentire il magistrato quale teste. Al riguardo ha osservato innanzitutto che la relativa motivazione, oltre ad essere carente, stringata e di difficile comprensione, non forniva alcuna spiegazione sull'oggetto della richiesta testimonianza, venendo accennato in modo del tutto generico ad informazioni fornite da magistrati alla controparte. Essa ha poi giudicato che di fronte ad una simile argomentazione, andava condiviso il giudizio del Pretore viciniore che non vi aveva intravisto una valida censura ed aveva esposto le considerazioni che inducevano a negare l'obbligo di ricusa a seguito della chiamata a deporre del Pretore quale teste. La censura appariva quindi sostanzialmente inammissibile poiché non si confrontava con il giudizio impugnato (art. 321 CPC), oltre a risultare anche infondata nel merito. 
Esaminando poi il secondo motivo di ricusazione invocato dagli attori - che a torto non sarebbe stato vagliato dal Pretore viciniore - ossia il fatto che il Pretore ricusato non offriva le volute garanzie di imparzialità e di indipendenza, la Corte cantonale ha definito la critica vaga ed astratta nonché giudicata generica e inconcludente l'invocazione negli stessi termini di un tale motivo di ricusa al momento dell'inoltro della petizione del 19 novembre 2013. Era quindi invano che gli attori cercavano ora di sostanziarla, senza peraltro tralasciare che le circostanze invocate con dovizia di particolari e accompagnate da apprezzamenti soggettivi si riferivano a questioni che non riguardavano nemmeno direttamente il giudice ricusato. La Corte cantonale ha concluso osservando che in simili condizioni non vi erano motivi oggettivi che facevano sorgere dubbi sull'imparzialità del Pretore di cui si chiedeva la ricusazione nella trattazione della procedura inc. OR.2013.218. L'istanza, per quanto ammissibile, andava respinta. 
 
D.   
Il 19 dicembre 2014 gli avvocati A.________ e B.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile con cui chiedono che siano annullati i dispositivi 1 e 2 della sentenza del 17 novembre 2014 e dell'ordinanza del 24 aprile precedente del Pretore viciniore, che sia ammessa la ricusa del Pretore di Lugano, Sezione 1, e che la causa inc. OR.2013.218 (99/2913) sia assegnata ad altro Pretore per trattazione. Adducono, in sostanza, la violazione dell'art. 47 cpv. 1 lett. b e lett. f CPC e degli art. 5 cpv. 3, 8, 9, 29, 30 Cost., nonché degli art. 55 Cost/TI e 6 n. 1 CEDU. 
Chiamati ad esprimersi la seconda Camera civile del Tribunale d'appello non si è pronunciata, mentre lo Stato del Cantone Ticino ha definito infondato il gravame, rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale federale. 
 
E.   
In replica i ricorrenti si riconfermano nelle loro motivazioni e conclusioni, completando le loro domande, di cui lo Stato del Cantone Ticino chiede la reiezione in duplica. 
 
F.   
Con decreto presidenziale del 3 febbraio 2015 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
1.2. Basandosi sull'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella sentenza impugnata, i ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia civile.  
La domanda di ricusazione è stata presentata nell'ambito di un'istanza di risarcimento fondata sulla responsabilità dello Stato, cioè sulla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp; RL/TI 2.6.1.1). In tale ambito, per consolidata prassi, è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico - salvo per quanto attiene alla responsabilità dello Stato per attività medica da fare valere mediante ricorso in materia civile (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF [RS 173.110.131]; DTF 135 III 329 consid. 1.1; sentenza 4A_580/2008 del 17 marzo 2009 pubblicata in: RtiD 2009 II pag. 615 consid. 1.1) - se il valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 85 lett. a LTF), ciò che è il caso in concreto, i ricorrenti avendo fatto valere una pretesa di risarcimento di 5 milioni di franchi. Occorre poi aggiungere che il tipo di procedimento (civile o amministrativo) adottato in sede cantonale e il diritto (privato o pubblico) applicato dall'istanza precedente non sono determinanti (sentenza 2C_241/2015 del 3 luglio 2015 consid. 1.1 e riferimenti), essendo unicamente di rilievo la natura giuridica dell'oggetto del litigio. 
 
1.3. Diretto contro una decisione incidentale su una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), emanata da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
Nella misura in cui l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del tipo di ricorso di per sé esperibile, l'errata denominazione del rimedio proposto non comporta in effetti nessun pregiudizio per la parte ricorrente (DTF 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 seg.; 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399 seg.). 
 
1.4. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, i ricorrenti sono però legittimati a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d'appello. Per quanto direttamente volte all'annullamento della decisione emessa dal Pretore viciniore il 24 aprile 2014, le conclusioni tratte nel ricorso sono di conseguenza inammissibili (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543 e rinvio).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione dei diritti costituzionali, che va allora motivata in ossequio ai principi più severi dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Il Tribunale federale infatti esamina le censure soltanto se viene dimostrato in maniera chiara e dettagliata in che modo siffatti diritti sarebbero stati lesi (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 225 consid. 3.2 pag. 228).  
 
2.2. Quando il legislatore cantonale sottopone una pretesa di diritto pubblico, come quella all'origine della vertenza, ai tribunali civili e questi ultimi trattano la causa applicando il Codice di diritto processuale civile svizzero, il diritto federale viene applicato a titolo di diritto cantonale suppletivo (sentenze 2C_344/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 1.4; 2C_692/2012 del 10 febbraio 2013 consid. 2.2; 2C_940/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.1 e 2C_616/2008 del 16 giugno 2009 consid. 3.1). Considerato che, fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale, anche chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposti che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletivo deve quindi dimostrare, sempre con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 139 III 225 consid. 2.3 pag. 231; 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).  
 
2.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57; 128 I 354 consid. 6c pag. 357). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Nel caso concreto i ricorrenti adducono una lunga serie di nuovi fatti idonei, secondo loro, a sostanziare la domanda di ricusazione, senza tuttavia spiegare, conformemente a quanto appena accennato, in ché ne darebbe motivo il giudizio querelato. Questi fatti non vanno pertanto considerati.  
 
2.4. Litigiosa è in concreto la questione di sapere se la sentenza con cui la seconda Camera civile del Tribunale ha respinto in quanto ammissibile il reclamo sottopostole dagli attori e confermato la decisione del Pretore viciniore, che ha rifiutato di ricusare il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, non ritenendo realizzati i presupposti di cui all'art. 47 CPC, vada o meno confermata.  
Ne deriva che in quanto, come rilevato nelle proprie determinazioni dal Consiglio di Stato (vedasi risposta del 2 marzo 2015 pag. 3 segg.), i ricorrenti ridiscutono i fatti rispettivamente espongono motivazioni di diritto che si riferiscono al merito della petizione del 19 novembre 2013 (ricorso del 19 dicembre 2014 pag. 2 seg., pag. 5, pag. 7 seg., pag. 8 seg., pag. 10, pag. 11, pag. 15, pag. 16 a 18), le loro censure esulano dall'oggetto del litigio e non vanno ulteriormente esaminate. 
 
3.   
La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (DTF 140 III 221 consid. 4.1 pag. 221 seg.; sentenza 2C_1216/2013 del 27 maggio 2014 consid. 6.2 con rispettivi riferimenti). La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev'essere ammessa soltanto in presenza di motivi oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF 134 I 238 consid. 2.1 pag. 240; 131 I 24 consid. 1.1 pag. 25 e rispettivi riferimenti). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2 e rinvio). Lo scopo della ricusazione, giovi ricordarlo, è quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quello di garantirle la scelta del magistrato che meglio le aggrada. 
È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3e pag. 124). A ogni modo, errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 14 consid. 5b con rinvio pag. 20); la domanda di ricusa non deve divenire uno strumento strategico per paralizzare la procedura. Da ultimo, non va dimenticato che spetta a chi se ne prevale il compito di sostanziare adeguatamente le condizioni della ricusa. 
 
4.  
 
4.1. Dopo aver spiegato in che ambito la domanda di ricusazione oggetto di disamina era stata presentata - cioè una causa risarcitoria promossa nei confronti dello Stato in seguito alla divulgazione, da parte di funzionari, di informazioni personali in materia fiscale ciò che li avrebbe sottoposti agli effetti nefasti di una feroce campagna mediatica - i ricorrenti espongono, in modo invero alquanto prolisso e confuso, le ragione che li hanno portati a chiedere la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1.  
In primo luogo invocano il comportamento che questi avrebbe assunto in altri tre procedimenti (promulgazione di decisioni inspiegabili; eliminazione di atti che dovevano invece restare in causa; omissione di considerare delle decisioni precedenti incontestate) e che li avrebbe costretti ad accettare una transazione minimalista. Ciò sarebbe la prova della sua parzialità e del fatto che non fruirebbe dell'indispensabile indipendenza. La necessità di ricusarlo sarebbe in seguito corroborata dal fatto che egli si è già pronunciato in altre due vertenze all'origine della causa risarcitoria da loro promossa, facendo prova di accanimento e di disistima nei loro confronti, nonché dal fatto che, essendo chiamato a testimoniare, il Pretore non può nel contempo giudicare e, quindi, pronunciarsi sulla propria testimonianza. Per tutti questi motivi rifiutare la ricusa violerebbe l'art. 47 CPC nonché gli art. 30 cpv. 1 Cost., 55 Cost./TI e 6 n. 1 CEDU. 
Contestano poi - lamentando un diniego di giustizia e la violazione del loro diritto di essere sentiti oltre a quella dei diritti costituzionali che garantiscono un giudice indipendente ed imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost., art. 55 Cost./TI, art. 6 n. 1 CEDU) - la tesi secondo cui avrebbero proposto solo con il loro reclamo e, quindi, in maniera inammissibile ai sensi dell'art. 326 CPC, varie procedure nonché richiamato diversi documenti da svariate autorità giudiziarie; detti mezzi di prova sarebbero già stati citati nella loro petizione sia a sostegno della medesima che della simultanea domanda di ricusa e figurerebbero nel relativo elenco dei documenti. 
Infine, affermano che non sarebbe necessario attenersi alla prassi che vuole che la ricusazione rimanga l'eccezione, dato che nel caso di specie non verrebbe sconvolto l'ordinamento territoriale (vedasi ricorso del 19 dicembre 2014 pag. 5 seg.) e adducono che la ricusa si giustificherebbe anche per motivi organizzativi e funzionali. 
 
4.2. Sennonché su tutti questi aspetti l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile (art. 106 cpv. 2 LTF). I ricorrenti infatti non fanno altro che esporre il loro punto di vista. Non va poi dimenticato che quando la sentenza impugnata poggia su una doppia motivazione, la parte ricorrente deve dimostrare, pena l'inammissibilità, che ognuna di essa viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti). Nella presente fattispecie, la seconda Camera civile, oltre a constatare che gran parte delle critiche sottopostole risultavano per varie ragioni irricevibili (cfr. sentenza impugnata consid. 8, 9, 10, 11), le ha poi respinte poiché apparivano comunque infondate. Ora, a seconda delle censure, i ricorrenti non spendono una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima rispettivamente la seconda motivazione formulata dalla Corte cantonale. Già per queste ragioni il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120). Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, va osservato quanto segue.  
Per quanto concerne il primo argomento (condotta del Pretore in procedimenti passati), come illustrato in precedenza (cfr. consid. 3) decisioni procedurali sfavorevoli a una parte (cioè quelle ora criticate ed adottate nell'ambito dei procedimenti richiamati) non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice, neanche nell'eventualità dovessero rivelarsi sbagliate. E i ricorrenti non dimostrano che sarebbero stati commessi errori così grossolani e ripetuti da potere essere considerati quali violazioni gravi dei doveri di funzione e, quindi, giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3e pag. 124). 
Va poi rilevato che, contrariamente all'assunto degli interessati e come giudicato a ragione dalla Corte cantonale, da un'attenta lettura della petizione depositata dagli interessati il 19 novembre 2013 nulla emerge che permette di pensare che i documenti allegati alla medesima erano stati presentati a sostegno della contestuale domanda di ricusazione. Ciononostante i ricorrenti non spendono una parola riguardo alla seconda argomentazione dei giudici cantonali, in virtù della quale occorreva contestare l'operato del Pretore con i rispettivi rimedi di giudizio nell'ambito dei procedimenti in questione. Già per questo motivo (cfr. consid. 2.3) la critica non va ulteriormente vagliata. 
Infine, nella misura in cui i ricorrenti ribadiscono che la ricusa si giustifica anche perché il Pretore dovrà testimoniare e nel contempo giudicare la causa, ci si limita a constatare che nulla viene obiettato all'opinione della seconda Camera civile giusta la quale, come già giudicato dal Pretore viciniore, in mancanza di una valida e sostanziata argomentazione degli interessati, non si giustifica di chiamare il Pretore a deporre quale testimone e, di riflesso, di ricusarlo. Inoltre, niente nel ragionamento dei ricorrenti permette di scostarsi dalla prassi a cui accenna la Corte cantonale nel proprio giudizio (vedasi sentenza querelata pag. 6 consid. 7 in fine) secondo la quale la ricusazione, istituto con cui si sottrae una causa al giudice competente, non va ammessa con leggerezza (sentenza 1B_27/2016 del 4 luglio 2016 consid. 5.2.5 in fine e riferimenti). 
 
4.3. Da quel che precede, discende che le censure formulate dai ricorrenti non dimostrano che la seconda Camera civile, confermando il rifiuto di ricusare il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, avrebbe disatteso i loro diritti costituzionali rispettivamente avrebbe applicato in modo arbitrario il diritto processuale federale determinante. Il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato e, come tale, va respinto.  
 
5.   
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino il quale, indipendentemente dal suo interesse pecuniario nella causa di merito, ha comunque agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud