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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_59/2018  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 27 dicembre 2017 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.75). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
In data 8 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha notificato alla B.________ SA il pignoramento dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta ad A.________ eccedente il suo minimo esistenziale (stabilito in fr. 1'785.70 mediante sentenza 4 settembre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza). 
Contro il provvedimento 8 settembre 2017 A.________ ha introdotto un ricorso datato 4 ottobre 2017. Con decreto 27 dicembre 2017 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a tale rimedio e ha assegnato ad A.________ un termine per produrre una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona allo sportello del Tribunale d'appello. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 12/15 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente, non si giustifica congiungere il presente incarto con " altri pendenti " presso il Tribunale federale. 
 
3.   
Il decreto impugnato non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione pregiudiziale o incidentale. 
 
3.1. Esso non concerne la competenza o domande di ricusa e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 92 cpv. 1 LTF. Al riguardo nulla muta l'affermazione della ricorrente secondo cui il suo ricorso 4 ottobre 2017 conteneva pure un'istanza di ricusa nei confronti del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. L'art. 92 cpv. 1 LTF esige infatti una notifica separata: l'autorità inferiore deve cioè aver pronunciato e comunicato alle parti una decisione formale in merito alla questione della competenza o della ricusa (v. DTF 135 III 566 consid. 1.1; sentenza 4A_407/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 1.6.1; Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 3889).  
Giova in ogni modo rilevare che il ricorso 4 ottobre 2017 non pare contenere alcuna conclusione e argomentazione a fondamento dell'asserita richiesta di ricusa e, peraltro, a pag. 5 la ricorrente chiede espressamente che al suo gravame sia "concesso effetto sospensivo dall'Onorevole Presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti". 
 
3.2. Il decreto impugnato costituisce pertanto, integralmente, una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, suscettiva di un ricorso  immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
 
Nel gravame all'esame la ricorrente non spende una parola per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale sarebbero in concreto soddisfatte, né tale eventualità risulta in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Il suo rimedio risulta pertanto manifestamente inammissibile. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini