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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1019/2017  
 
Decreto del 26 marzo 2018 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,  
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
ricorso per denegata/ritardata giustizia, 
 
ricorso contro l'inattività della C amera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
In data 8 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha notificato alla B.________SA il pignoramento dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta a A.________ eccedente il suo minimo esistenziale (quest'ultimo stabilito in fr. 1'785.70 mediante sentenza 4 settembre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza). 
Con ricorso datato 4 ottobre 2017 A.________ ha impugnato il provvedimento 8 settembre 2017 dell'UE dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. 
 
2.   
In data 15 dicembre 2017 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile nei confronti dell'autorità di vigilanza per denegata e ritardata giustizia nel trattamento del predetto rimedio 4 ottobre 2017. 
Con decreto 19 dicembre 2017 il Tribunale federale ha invitato A.________ a versare un anticipo spese di fr. 500.-- entro il 12 gennaio 2018. Mediante scritto 12 gennaio 2018 la ricorrente ha chiesto una proroga di tale termine. Con decreto 16 gennaio 2018 a A.________ è pertanto stato accordato un termine suppletorio non prorogabile scadente il 25 gennaio 2018 per procedere al pagamento dell'anticipo spese. Con scritto 25 gennaio 2018 la ricorrente ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, chiedendo anche di congiungere la presente causa con altre pendenti presso il Tribunale federale. 
 
3.   
Nel frattempo, con decreto 27 dicembre 2017 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso 4 ottobre 2017. Il Tribunale federale, con sentenza 5A_59/2018 del 23 gennaio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile interposto da A.________ contro tale decreto. 
 
 
4.   
Invitata a presentare una risposta al ricorso in materia civile per denegata e ritardata giustizia, con scritto 1° marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha comunicato di avere, con sentenza 28 febbraio 2018, statuito sul ricorso 4 ottobre 2017, dichiarandolo irricevibile. 
 
5.   
Con scritto 8 marzo 2018 le parti sono pertanto state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso in materia civile per denegata e ritardata giustizia sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili della sede federale entro il 22 marzo 2018. 
Mediante lettera 12 marzo 2018 l'autorità di vigilanza ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale. La ricorrente non ha invece ritirato l'atto giudiziario contenente lo scritto 8 marzo 2018, il quale va tuttavia considerato notificato (v. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 116 Ia 90 consid. 2a). 
 
6.   
L'emanazione della sentenza cantonale 28 febbraio 2018 sul ricorso 4 ottobre 2017 ha senz'altro reso senza oggetto il ricorso in materia civile per denegata e ritardata giustizia. 
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto. 
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). In concreto, tuttavia, l'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale può essere omesso, poiché viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) - ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente - e poiché non si potrebbero in ogni modo accordare spese ripetibili né all'insorgente (non essendo patrocinata) né allo Stato del Cantone Ticino (v. art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
7.   
Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente, non si giustifica congiungere la presente causa con gli incarti 5A_748/2017 e 5A_59/2018, poiché questi ultimi non vedono coinvolte le medesime parti e sono in ogni modo già stati evasi mediante due sentenze del 23 gennaio 2018. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 26 marzo 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini