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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.232/2002 /bom 
 
Sentenza del 15 gennaio 2003 
I Corte civile 
 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Walter e Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
A.________, 
attrice, 
patrocinata dall'avv. Francesco Hurle, via Soldino 22, casella postale 138, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Orsetta Bernasconi, studio legale Velo & Associati, via Soave 5, casella postale 3464, 6901 Lugano. 
 
azione di disconoscimento di debito; garanzia; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 22 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
 
Fatti: 
A. 
Il 9 luglio 1995 la società A.________ ha affidato alla società C.________ l'esecuzione di tutta una serie di opere da effettuare nell'abitazione presidenziale, detta "D.________". Per adempiere i suoi obblighi contrattuali quest'ultima ha fatto capo a vari subappaltatori e subfornitori, tra cui la ditta B.________, le cui fatture venivano talvolta saldate direttamente da A.________. 
 
Riferendosi alle fatture "proforma" (ovvero precedenti la fornitura) no. 21/9-95 di US$ 181'215.85 e no. 24/9-95 di US$ 48'159.--, il 6 ottobre 1995 A.________, per il tramite del suo vicepresidente E.________, ha inviato alla ditta B.________ il seguente fax: 
"Con la presente confermiamo che la ditta A.________ garante il pagamento delle fatture no. 21/9-95 e 24/9-95 per la vs. merce. Il pagamento effetueremo entro la settimana prossima. Per tale motivo vi preghiamo lasciar partire la vostra merce". 
Dopodiché, il 6 novembre seguente, ha versato un acconto di fr. 120'000.-- sulla fattura no. 21/9-95. 
 
Non essendo intervenuto nessun altro pagamento e preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonale, B.________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di A.________ che è sfociata in una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 162'148.20 oltre interessi, pari al corrispettivo, in franchi svizzeri, del saldo della fattura no. 21/9-95 (US$ 61'215.85) e della fattura no. 24/9-95 (US$ 48'159.--). 
B. 
Il 12 novembre 1999 A.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo il disconoscimento di tale debito. Invano. Accertata la sua competenza territoriale e l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, il Segretario assessore - con sentenza del 4 luglio 2001 - ha infatti stabilito che l'obbligo assunto dall'attrice, validamente rappresentata dal suo vicepresidente, andava qualificato come un contratto di garanzia ai sensi dell'art. 111 CO. Non risultando che l'impegno in questione fosse condizionato alla fornitura della merce, comunque regolarmente avvenuta, o fosse stato superato da eventuali accordi successivi, mai venuti in essere, il giudice di prima istanza ha concluso per l'esistenza del credito per il quale era stata rigettata in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo. Donde la reiezione integrale della petizione. 
 
Questa decisione è stata confermata il 22 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
C. 
Contro questo giudizio A.________ è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma inteso ad ottenere la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, pronunciare il disconoscimento del debito. 
 
Nella sua risposta la B.________ propone di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono per contro essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
2. 
L'attrice rimprovera anzitutto all'autorità cantonale la violazione dell'art. 115 CO, per non aver ammesso che il contenuto del fax inviato il 6 ottobre 1995 è stato superato dagli accordi intervenuti successivamente fra le parti, e ciò sia per atti concludenti - mediante il pagamento, il 6 novembre 1995, di US$ 120'000.-- all'appaltatrice generale invece che direttamente alla convenuta - sia per effetto delle pattuizioni scritte del 10-11 gennaio 1996. 
Sennonché la Corte cantonale ha stabilito, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che fra le parti non è intervenuto nessun ulteriore accordo. Per quanto concerne l'asserito superamento dell'impegno assunto il 6 ottobre 1995 per atti concludenti, si può rilevare che dinanzi alle istanze cantonali l'attrice non ha mai messo in discussione l'accertamento per cui il versamento della nota somma costituiva un semplice acconto; dato che nel fax non venivano definite le modalità di pagamento delle due fatture, nulla ostava alla consegna di tale importo per il tramite dell'appaltatrice generale. In ogni caso, la tesi - addotta fra le righe e come tale inammissibile già per carente motivazione (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - per cui la convenuta avrebbe manifestato la volontà di esonerare l'attrice dagli obblighi assunti nel fax, incassando l'acconto versatole dall'appaltatrice (invece che dall'attrice) qualche settimana dopo il termine indicato in tale documento è, oltre che nuova, manifestamente priva di fondamento, soprattutto in considerazione del fatto - accertato - ch'entrambe le parti sapevano che con ogni probabilità l'appaltatrice generale non avrebbe potuto adempiere gli obblighi contrattuali verso i suoi subappaltatori e subfornitori. 
 
Con riferimento all'affermazione secondo la quale l'impegno assunto nel fax sarebbe stato superato dalla successiva stipulazione di nuovi accordi in forma scritta, basti rammentare che dall'esame degli atti di causa è emerso che nessuno dei documenti evocati dall'attrice è stato approvato da entrambe le parti, sicché nessuno di essi è vincolante. Di conseguenza viene a cadere l'argomento secondo il quale la convenuta non avrebbe provato di aver fatto fronte agli obblighi assunti nel quadro di tali accordi. 
 
Rivolta contro l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, invece che contro l'applicazione del diritto, la censura relativa alla violazione dell'art. 115 CO dev'essere pertanto dichiarata inammissibile. 
3. 
Nella seconda parte del suo scritto l'attrice censura l'interpretazione del fax inviato il 6 ottobre 1995. 
3.1 Non essendo possibile accertare la reale e concorde volontà delle parti al momento dell'assunzione dell'impegno di cui al fax datato 6 ottobre 1995, l'autorità cantonale ha interpretato il documento secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa pag. 380). A tal proposito giovi precisare che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 127 III 279 consid. 2c/ee pag. 287). L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 127 III 248 consid. 3a pag. 253; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b). Onde statuire su tale questione di diritto il giudice deve comunque fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso concreto, che attengono ai fatti (DTF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a). 
3.2 In concreto, secondo l'attrice, la Corte cantonale avrebbe innanzitutto dovuto comprendere che il fax era una promessa di pagamento a favore dell'appaltatrice generale. 
3.2.1 La tesi secondo la quale beneficiaria dell'impegno sarebbe l'appaltatrice e non la convenuta è stata recisamente scartata dai giudici ticinesi. Innanzitutto per motivi di ordine procedurale: contrariamente a quanto prescritto dall'art. 78 CPC/TI essa non è stata, infatti, formulata nella fase di scambio degli allegati bensì nell'allegato conclusivo. In secondo luogo essa trova conferma solamente nella deposizione dell'allora vicepresidente della società ed estensore dello scritto, le cui dichiarazioni vanno valutate con estrema prudenza, essendo egli cugino dell'amministratore unico dell'attrice. 
Orbene, nella misura in cui critica queste considerazioni l'attrice propone, ancora una volta, degli argomenti irricevibili. La portata attribuita dalla Corte cantonale alle parole del teste attiene infatti all'apprezzamento probatorio, che non può essere ridiscusso in questa sede. Inammissibile risulta pure la critica rivolta contro le considerazioni di ordine procedurale, trattandosi - contrariamente a quanto asserito nel ricorso - di una questione regolata dal diritto processuale cantonale (cfr. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 56 pag. 267; sulla natura e lo scopo del principio dell'eventualità cfr. anche Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 105 segg.), la cui applicazione non può essere censurata mediante ricorso per riforma. 
3.2.2 Sia come sia, l'interpretazione del documento merita di essere confermata. Considerata la precaria situazione finanziaria in cui versava l'appaltatrice generale e tenuto conto del fatto che l'attrice aveva già provveduto a pagare delle fatture emesse dalla convenuta, quest'ultima poteva senz'altro in buona fede ritenere di essere la beneficiaria dell'impegno assunto dall'attrice il 6 ottobre 1995, tanto più che - come pertinentemente evidenziato dai giudici ticinesi - tale documento è stato indirizzato solamente a lei; l'appaltatrice non l'ha ricevuto, nemmeno in copia. 
3.3 Anche ammettendo che l'impegno fosse destinato alla convenuta, l'attrice nega ch'esso possa venire interpretato quale garanzia astratta ai sensi dell'art. 111 CO e ne ribadisce la natura accessoria. A torto. 
Come rettamente osservato dalla Corte cantonale - ai cui considerandi si può rinviare in virtù dell'art. 36a cpv. 3 OG - il fatto che l'impegno del 6 ottobre 1995 sia stato assunto da una società notoriamente attiva internazionalmente nell'ambito di un rapporto internazionale, che la garanzia è stata prestata al creditore, incondizionatamente e limitatamente a due fatture, che il pagamento sarebbe stato eseguito nei giorni successivi senza che fosse necessaria una richiesta e infine l'indiscusso interesse dell'attrice nel buon esito dell'intera operazione, sono tutti indizi che depongono a sostegno di una garanzia ex art. 111 CO
Gli elementi - pochi - addotti dall'attrice a sostegno della sua censura non possono essere tenuti in considerazione siccome privi di riscontro o in contrasto con quanto accertato nel giudizio impugnato. Ciò vale, in particolare, laddove ripropone la tesi per cui il pagamento sarebbe stato condizionato alla fornitura del materiale da parte della convenuta, tesi respinta dal primo giudice e non più riesaminata dal Tribunale d'appello. Irrilevante è poi la questione di sapere se l'appaltatrice appartenesse o no al gruppo dell'attrice, dato - in ogni caso - l'indiscutibile interesse personale di quest'ultima nella corretta esecuzione dell'opera. 
3.4 L'interpretazione del contenuto del fax inviato il 6 ottobre 1995 dall'attrice alla convenuta risulta pertanto conforme al diritto federale. 
4. 
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma va respinto. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 6'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 gennaio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: