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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_530/2021  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
Cantone dei Grigioni, 7000 Coira, rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.31). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. A.________ è stato escusso dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 140.--, fr. 40.-- e fr. 40.-- (esecuzioni uuu, vvv e www) e dal Cantone dei Grigioni per l'incasso di fr. 1'780.-- oltre interessi, fr. 39.35 e fr. 100.-- (esecuzione ttt). Con decisione 27 gennaio 2020 e tre decisioni 4 febbraio 2020 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dall'escusso ai quattro precetti esecutivi.  
Con sentenza 15 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso inoltrato dall'escusso contro i quattro avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano per il 22 aprile 2020. Con sentenza 5A_464/2020 del 4 dicembre 2020 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'escusso contro tale sentenza cantonale, annullando e rinviando la causa all'autorità di vigilanza per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l'UE aveva emesso gli avvisi di pignoramento. Mediante sentenza 19 gennaio 2021 l'autorità di vigilanza ha dichiarato nulli i quattro avvisi di pignoramento e ordinato all'UE di emetterne di nuovi, ciò che l'UE ha effettuato in data 15 febbraio 2021 (fissando il pignoramento al 25 marzo 2021). 
 
Nel frattempo, con decisione 26 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro le quattro decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni e con sentenza 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'escusso contro tale decisione cantonale. 
 
1.2. Con ricorso 14 marzo 2021 A.________ ha chiesto l'annullamento degli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 dall'UE, facendo valere di avere presentato domanda di revisione della sentenza 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021 del Tribunale federale.  
 
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso con sentenza 9 giugno 2021, osservando che, siccome le decisioni di rigetto delle opposizioni erano esecutive e definitive (l'escusso non ha dimostrato che alla sua domanda di revisione - peraltro nel frattempo respinta con sentenza 5F_5/2021 del 20 maggio 2021 - era stato concesso l'effetto sospensivo; v. art. 126 LTF), l'UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento. 
 
2.  
Mediante ricorso datato 25 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 9 giugno 2021 dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di sospendere tale giudizio e gli avvisi di pignoramento. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che i quattro precetti esecutivi, e di conseguenza i quattro avvisi di pignoramento, si fonderebbero su documenti illeciti, ovvero su tre decreti di accusa e una sentenza che non sarebbero ancora cresciuti in giudicato. Egli rimprovera all'UE di aver violato gli art. 34 e 67 LEF e gli art. 138, 336 e 338 cpv. 2 CPC e all'autorità di vigilanza di aver leso il suo diritto di essere sentito per non aver esaminato e giudicato la violazione di tali norme da parte dell'UE in applicazione degli art. 13 e 14 LEF.  
 
3.3. Nella misura in cui l'insorgente non censura la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì l'operato dell'UE, il suo rimedio si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).  
Per il resto, l'argomento ricorsuale di asserita mancanza di titoli esecutivi alla base delle esecuzioni in corso esula dalla questione che era sottoposta all'autorità di vigilanza (v. supra consid. 1.2) e il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento che detta autorità ha posto a fondamento del proprio giudizio, secondo cui l'UE poteva continuare le esecuzioni poiché le decisioni di rigetto delle opposizioni risultavano esecutive e definitive. In tali condizioni, l'impugnativa manifestamente non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso, peraltro nemmeno motivata, diviene caduca. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini