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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_306/2020  
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Frascini 6, 6501 Bellinzona, 
2. Cantone dei Grigioni, 7000 Coira, rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.77). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________ è stato escusso dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 140.--, fr. 40.-- e fr. 40.-- (esecuzioni uuu, vvv e www) e dal Cantone dei Grigioni per l'incasso di fr. 1'780.-- oltre interessi, fr. 39.35 e fr. 100.-- (esecuzione ttt). L'escusso ha interposto opposizione ai quattro precetti esecutivi. Lo Stato del Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni ne hanno chiesto il rigetto in via definitiva alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est. L'escusso non ha ritirato né le raccomandate con cui il Giudice di pace gli ha impartito un termine di venti giorni per presentare le sue eventuali osservazioni alle istanze né le raccomandate contenenti la decisione 27 gennaio 2020 e le tre decisioni 4 febbraio 2020 mediante le quali il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni. 
 
A.________ ha interposto un reclamo in data 12 giugno 2020 (data del timbro postale), affermando di essere venuto a conoscenza delle quattro decisioni di rigetto soltanto in occasione dell'esecuzione del pignoramento il 10 giugno 2020. 
 
Con sentenza 26 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo irricevibile per tardività. La Corte cantonale ha ricordato che un interessato non può differire la decorrenza di un termine a suo piacimento e che il principio della buona fede gli impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l'esistenza. Essa ha quindi ritenuto che, in concreto, A.________ avrebbe dovuto informarsi presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'esistenza e del contenuto delle decisioni di rigetto perlomeno al più tardi quando gli è giunto il giudizio 15 maggio 2020 dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti che, respingendo un ricorso dell'escusso avverso gli avvisi di pignoramento, menzionava le decisioni di rigetto in questione (giudizio che l'escusso ha peraltro impugnato dinanzi al Tribunale federale; v. sentenza 5A_464/2020 del 4 dicembre 2020). Secondo i Giudici cantonali, il termine di dieci giorni dell'art. 321 cpv. 2 CPC (RS 272) era pertanto da considerarsi già scaduto quando l'escusso ha interposto il suo reclamo in data 12 giugno 2020. 
 
2.   
Mediante ricorso 9 dicembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che "sia respinta". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nell'impugnativa all'esame, il ricorrente lamenta (oltre alla semplice violazione di norme di diritto federale) la lesione dell'art. "29 (1) (2) della Costituzione" e in particolare del suo diritto di essere sentito. La sua censura - generica e priva di un serio confronto con i considerandi dell'impugnata sentenza - non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini