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{T 0/2} 
1P.763/2001/mde 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2001 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Favre, 
cancelliere Crameri. 
 
G.________, ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Rosa Item, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedimento penale 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'8 novembre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto d'accusa del 19 settembre 2001 la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino Rosa Item ha deferito G.________, proponendone la condanna a una multa di fr. 1'000.--, al Pretore del Distretto di Lugano per ingiuria nei confronti di C.________. 
B. 
G.________ ha impugnato il decreto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo d'annullarlo. L'8 novembre 2001 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
C. 
G.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di accordargli l'assistenza giudiziaria, di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla CRP per una nuova decisione. 
Non sono state chieste osservazioni. 
D. 
G.________ aveva impugnato il decreto della Procuratrice pubblica anche con un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. Il giudizio che ne è seguito è oggetto di un'altra procedura (causa 1P.741/2001). 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1). 
1.2 Salvo eccezioni, che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b). In quanto il ricorrente chiede, oltre che l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti alla CRP per nuovo giudizio, implicitamente nel senso ch'essa annulli il decreto d'accusa, il ricorso è quindi inammissibile. 
2. 
Il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Pretore o alla Corte di merito competente, a seconda della gravità del reato, rispettivamente della pena proposta (art. 207 cpv. 1 e 2 CPP/TI). Il decreto d'accusa può essere impugnato, dinanzi alla CRP ai sensi degli art. 201-205 CPP/TI, applicati per analogia (art. 212 cpv. 1 CPP/TI). Ne consegue che l'accusato e la parte civile possono far valere la nullità del decreto di accusa per vizio di forma, l'incompetenza delle Assise indicatevi e le eccezioni che sospendono o escludono il perseguimento del reato (cfr. art. 201 cpv. 1 CPP/TI). L'imputato che omette di adire la CRP non perde tuttavia la possibilità di censurare gli eventuali difetti del decreto d'accusa, poiché li potrà sempre far valere durante il pubblico dibattimento (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in re C., consid. 1c, pubblicata in Rep 1998, pag. 370 segg.). La sentenza con cui la CRP respinge il gravame conferma quindi la decisione del Procuratore pubblico di rinviare il ricorrente a giudizio; essa non pone pertanto fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI): essa concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 115 Ia 311 consid. 2a). 
In questo caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). 
2.1 Il ricorrente, che non si esprime sull'applicazione di questa norma, contesta l'interpretazione e l'applicazione, ritenute restrittive e arbitrarie, dell'art. 201 cpv. 1 lett. c CPP/TI da parte della CRP. La Corte cantonale ha ritenuto infatti che in concreto non erano adempiuti gli estremi di detta norma, secondo cui contro l'atto di accusa si può interporre ricorso alla CRP per far valere, nella fase predibattimentale, le eccezioni che sospendono o escludono il perseguimento del reato, quali ad esempio la competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità della querela, eccezioni peraltro non fatte valere dal ricorrente. Questi sostiene che la criticata interpretazione limiterebbe i suoi diritti di difesa nell'ambito predibattimentale, che per sua natura è segreto, obbligandolo a difendersi nel quadro di un dibattimento pubblico. 
Questa circostanza non costituisce tuttavia un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti, addotti dal ricorrente, legati allo svolgimento di un processo penale, segnatamente il dibattimento pubblico. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita al giudice di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza inedita del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.). Nella decisione del 14 agosto 2001 concernente il ricorrente (causa 1P.505/2001) e da lui richiamata, non è stato deciso in altro modo, visto che nella stessa è stato rilevato che, se del caso, egli avrebbe potuto far valere successivamente un'eventuale violazione dei suoi diritti qualora il procedimento fosse sfociato in un decreto o atto d'accusa, accennando agli art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI concernenti, segnatamente, gli atti preparatori del dibattimento. 
In sostanza, il ricorrente fa valere che la mancata possibilità di far assumere complementi istruttori e di dimostrare l'infondatezza delle accuse già nella fase istruttoria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo, lederebbe gli art. 9 e 29 Cost. e 6 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federale e convenzionale, nell'ambito del processo penale (cfr. art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza (art. 87 cpv. 3 OG). 
3. 
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
La richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, visto che il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito positivo (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, a C.________, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 dicembre 2001 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: