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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.14/2003 /bom 
 
Sentenza del 13 marzo 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mauro Mini, via 
Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 23 dicembre 2002 del Ministero pubblico della Confederazione 
 
Fatti: 
A. 
Con riferimento a X.________ la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato il 23 aprile 1997 all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti nonché da estorsioni, a carico di Z.________ e altri. 
 
Mediante complemento del 16 febbraio 2001 la stessa Procura ha chiesto, per quanto qui interessa, di effettuare accertamenti bancari, limitatamente al periodo dal 30 giugno 1996 al 21 ottobre 1999, presso istituti bancari ticinesi, e di sequestrare la documentazione e i fondi riconducibili a X.________. 
B. 
Con decisione di entrata in materia e di sequestro del 19 marzo 2001 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato i provvedimenti chiesti dall'Italia. Il Credit Lyonnais di Lugano ha trasmesso al MPC la documentazione del conto di cui è titolare l'A.________ SA e sul quale fino al 30 novembre 1999 X.________ disponeva di una procura. 
 
Il MPC ha offerto alla titolare del conto la possibilità di esprimersi sulla trasmissione; la società non ne ha fatto uso. Dopo aver esaminato gli atti sequestrati, il MPC, con decisione di chiusura del 23 dicembre 2002, ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti. 
C. 
L'A.________ SA impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo del 22 gennaio 2003 al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione impugnata e di rifiutare l'assistenza. 
 
Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso. L'UFG, senza formulare particolari osservazioni, postula la reiezione del gravame. 
 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 9a lett. a OAIMP). 
1.4 La richiesta della ricorrente di decidere il gravame congiuntamente alla decisione concernente la procedura di estradizione di X.________ è manifestamente infondata, il Tribunale federale avendo infatti statuito in merito con sentenza del 20 aprile 2001, nota al patroci-natore della ricorrente. 
2. 
La ricorrente, che sottolinea la sua estraneità ai sospettati reati, rileva d'essere stata coinvolta nella rogatoria soltanto per aver conferito a X.________ una procura, che non sarebbe mai stata utilizzata, sulla sua relazione bancaria; adduce inoltre che l'avente diritto economico del conto, e cioè Y.________ come risulta dalla decisione impugnata, è una persona differente dall'inquisito. Gli atti di cui è ordinata la trasmissione non sarebbero pertanto rilevanti per il procedimento penale estero. 
L'assunto non regge. Poiché l'indagato X.________ aveva il diritto di firma sul conto, è palese che la documentazione possa interessare le Autorità inquirenti. Tra la relazione bancaria della ricorrente e l'inchiesta italiana sussiste chiaramente una relazione diretta e oggettiva. Incentrando, in pratica, il gravame sulla sua asserita qualità di società non implicata nel procedimento estero (cfr. l'abrogato art. 10 AIMP), la ricorrente misconosce che neppure l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per il conto litigioso sul quale aveva procura un indagato, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 227). Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna di informazioni su un conto di cui un indagato era titolare del diritto di firma, ed espressamente richieste dall'Autorità estera, è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). 
3. 
La ricorrente contesta poi, in maniera generica, l'adempimento del requisito della doppia punibilità, sostenendo che nell'ordine di arresto, nella richiesta di estradizione e nel rinvio a giudizio in Italia di X.________ non gli sarebbe mai stato imputato un traffico di armi e di stupefacenti né il riciclaggio di denaro provenienti da tali traffici. Rileva che le imputazioni mossegli sono l'associazione per reati di stampo mafioso (art. 416bis CPI) e il contrabbando; per quest'ultima fattispecie l'estradizione e l'assistenza sono state rifiutate, mentre l'indagato non sarebbe coinvolto in fatti di armi, droga ed estorsioni. Secondo la ricorrente, il MPC non avrebbe potuto quindi ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità richiamando la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51), i reati di riciclaggio (art. 305bis CP), di organizzazione criminale (art. 260ter CP) e la legge sugli stupefacenti (art. 19 LStup). 
3.1 La censura, come noto al patrocinatore della ricorrente, è già stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale federale nelle sentenze del 14 giugno 2001 (cause 1A.326/2000, consid. 2a, e 1A.327/2000, consid. 3). La ricorrente si limita, in sostanza, a sostenere ch'egli non avrebbe commesso personalmente i prospettati reati. La censura non è tuttavia decisiva, come ha già stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 20 aprile 2001 - cui, per brevità, si rinvia - con la quale è stato respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato da X.________ nell'ambito di una richiesta di estradizione formulata dalla Procura di Bari. In quel giudizio l'affermazione - sulla quale è incentrato il presente ricorso - fatta durante l'interrogatorio dell'estradando del 26 luglio 2000 a Zurigo dal dott. Giuseppe Scelsi della Procura di Bari, secondo cui non gli sarebbero addebitati episodi di armi, droga ed estorsioni, svolti dai gruppi criminali, nei quali egli avrebbe svolto funzioni di promotore, organizzatore e dirigente, non è stata ritenuta decisiva; egli non è infatti ricercato per aver commesso personalmente tali reati, ma per aver partecipato, essendo inserito con precisione di compiti nella struttura dirigenziale, all'associazione criminale che li avrebbe compiuti, ciò che è sufficiente dal profilo dell'art. 260ter CP. È stato pertanto ritenuto che, riguardo a questa norma, il requisito della doppia punibilità è adempiuto. Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine). 
3.2 La ricorrente rileva inoltre un asserito, repentino cambiamento della strategia accusatoria del dott. Scelsi, che in occasione dell'udienza del 6 dicembre 2002 davanti al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari non avrebbe rimproverato a X.________ di aver protetto dei latitanti, ma di aver cercato, in collaborazione con apparati dello Stato italiano, di farli arrestare. Spetterà tuttavia al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), non emergendo, né la ricorrente lo sostiene, elementi atti a far ritenere, la rogatoria addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). 
3.3 L'accenno ricorsuale non dimostra peraltro che la richiesta italiana sarebbe divenuta priva di oggetto: trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Nessuna di queste fattispecie è qui realizzata. Non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa sia divenuta priva di interesse. La rogatoria concerne del resto anche altre persone. L'assistenza dev'essere accordata infatti non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore, ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). 
3.4 Il gravame dev'essere inoltre respinto perché la ricorrente, davanti al MPC, non ha indicato del tutto quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno ha spiegato in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (BA/RIZ/3/02/0057). 
Losanna, 13 marzo 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: